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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13419/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-controMinistero dell'Interno - Prefettura di Ferrara ex lege rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-resistente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 151/2025 depositatail 16/03/2025.Numero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino (cl. 1967), in Italia dal2020, è stato destinatario di espulsione prefettizia perché privo di untitolo di soggiorno in corso di validità, nonché in virtù della circostanza chela seconda domanda di protezione reiterata, da egli presentata il21.1.2025 dopo la notifica del provvedimento espulsivo a seguito diprecedente rigetto di altra domanda reiterata, veniva dichiaratainammissibile.2.Proponeva opposizione all’espulsione disposta dal Prefetto di Ferraraavanti al Giudice di pace di Ferrara e produceva in primo gradodocumentazione lavorativa ed un contratto di locazione.3.Dopo aver esposto le ragioni circa il rigetto dell’istanza di sospensiva, ilGiudice di pace di Ferrara evidenziava la legittimità del provvedimentoespulsivo, facendo leva sulla sua natura di atto a discrezionalità vincolata.Evidenziava, poi, la genericità e non pertinenza delle allegazioni di partecirca i pericoli in caso di rimpatrio in Tunisia.4.Il giudice di pace, in particolare, rilevava che le circostanze allegatedall’opponente di essere in Italia da 5 anni e di disporre di alloggio elavoro regolare non potevano essere oggetto di vaglio da parte delgiudicante costituendo materia riservata all'autorità amministrativacompetente e, nel caso di specie, la valutazione era avvenuta in sede didiniego della protezione internazionale e del già emesso provvedimento diinammissibilità della richiesta domanda reiterata di protezione.

Peraltro laseconda domanda reiterata di protezione proposta il 21 gennaio 2025,stesso giorno in cui è stato emesso il provvedimento di espulsione, nonera idonea ad inficiare il provvedimento di espulsione opposto in quantoNumero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026emesso dopo che era divenuta definitiva la statuizione di inammissibilitàdella prima domanda reiterata.5.

La cassazione della sentenza n.151/2025 pronunciata il 16/3/2025 dalGiudice di pace di Ferrara è chiesta con ricorso notificato il 15/5/2025 edaffidato a due motivi.

L’Amministrazione si è limitata a depositare atto dicostituzione ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. per l’eventualepartecipazione alla discussione.CONSIDERATO CHE6.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 en. 5 cod. proc. civ., la violazione di un obbligo di legge costituzionalmenteimposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.., per avere, il giudice di Pace erratonell’illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta,ossia ritenuto che l’istanza di sospensione del provvedimento litigiososotto il profilo sistematico appariva presentare profili di dubbiacompatibilità con la fattispecie.7.Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione da parte delgiudice di pace dell’esistenza dei requisiti di legge del provvedimentoespulsivo per mancata valutazione di merito da parte della CommissioneTerritoriale della domanda reiterata alla quali il giudicante avrebbe dovuto8.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.8.Va, infatti, osservato che seppure il giudice di pace abbia intesorestrittivamente l’identificazione del perimetro del suo sindacato in sede diopposizione all’espulsione, ha nondimeno rilevato la genericità delleallegazioni svolte dall’opponente in merito ai rischi e pericoli cui sarebbeesposto in caso di rimpatrio, sicché sul punto la censura difetta dispecificità ex art. 366 n.4 e n.6 cod. proc.civ. ed è inammissibile.Numero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/202610.Inoltre e con riguardo alla seconda domanda reiterata di protezioneinternazionale il giudice di pace ha deciso in conformità alla giurisprudenzadi legittimità che ha evidenziato come la fattispecie di cui all'art. 7 deld.lgs. n. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte dopo l'entrata invigore del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018),prevede che la presentazione di una domanda di protezioneinternazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto dirimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissioneterritoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase diesecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindiprecedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoriadi inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della primadomanda reiterata (Cass. 4561/2022).11.Né può trovare applicazione il principio giurisprudenziale affermato inCass. 34155/2025 - secondo il quale in tema di immigrazione, nel caso incui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzatadopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto nonè colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesal'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare,prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, qualeprovvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine allapredetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esitodell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti alTribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva;nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda diprotezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenutoa valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelleesaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione (Cass.34155/2025) - vertendosi in fattispecie di seconda domanda reiterata diNumero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026protezione avanzata dopo la definitività della declaratoria diinammissibilità.12.Il ricorso va quindi respinto.13.

Nulla va disposto sulle spese di lite in mancanza di effettiva attivitàdifensiva.14.

Rilevato che ai sensi dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs.286/1998 ilprocedimento è esente da tasse e imposte, non si applica l’art. 13 comma1 quater d.p.r. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-controMinistero dell'Interno - Prefettura di Ferrara ex lege rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio [OSCURATO:EMAIL]; .-resistente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 151/2025 depositatail 16/03/2025.Numero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino (cl. 1967), in Italia dal2020, è stato destinatario di espulsione prefettizia perché privo di untitolo di soggiorno in corso di validità, nonché in virtù della circostanza chela seconda domanda di protezione reiterata, da egli presentata il21.1.2025 dopo la notifica del provvedimento espulsivo a seguito diprecedente rigetto di altra domanda reiterata, veniva dichiaratainammissibile.2.Proponeva opposizione all’espulsione disposta dal Prefetto di Ferraraavanti al Giudice di pace di Ferrara e produceva in primo gradodocumentazione lavorativa ed un contratto di locazione.3.Dopo aver esposto le ragioni circa il rigetto dell’istanza di sospensiva, ilGiudice di pace di Ferrara evidenziava la legittimità del provvedimentoespulsivo, facendo leva sulla sua natura di atto a discrezionalità vincolata.Evidenziava, poi, la genericità e non pertinenza delle allegazioni di partecirca i pericoli in caso di rimpatrio in Tunisia.4.Il giudice di pace, in particolare, rilevava che le circostanze allegatedall’opponente di essere in Italia da 5 anni e di disporre di alloggio elavoro regolare non potevano essere oggetto di vaglio da parte delgiudicante costituendo materia riservata all'autorità amministrativacompetente e, nel caso di specie, la valutazione era avvenuta in sede didiniego della protezione internazionale e del già emesso provvedimento diinammissibilità della richiesta domanda reiterata di protezione. Peraltro laseconda domanda reiterata di protezione proposta il 21 gennaio 2025,stesso giorno in cui è stato emesso il provvedimento di espulsione, nonera idonea ad inficiare il provvedimento di espulsione opposto in quantoNumero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026emesso dopo che era divenuta definitiva la statuizione di inammissibilitàdella prima domanda reiterata.5. La cassazione della sentenza n.151/2025 pronunciata il 16/3/2025 dalGiudice di pace di Ferrara è chiesta con ricorso notificato il 15/5/2025 edaffidato a due motivi. L’Amministrazione si è limitata a depositare atto dicostituzione ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. per l’eventualepartecipazione alla discussione.CONSIDERATO CHE6.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 en. 5 cod. proc. civ., la violazione di un obbligo di legge costituzionalmenteimposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.., per avere, il giudice di Pace erratonell’illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta,ossia ritenuto che l’istanza di sospensione del provvedimento litigiososotto il profilo sistematico appariva presentare profili di dubbiacompatibilità con la fattispecie.7.Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione da parte delgiudice di pace dell’esistenza dei requisiti di legge del provvedimentoespulsivo per mancata valutazione di merito da parte della CommissioneTerritoriale della domanda reiterata alla quali il giudicante avrebbe dovuto8.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.8.Va, infatti, osservato che seppure il giudice di pace abbia intesorestrittivamente l’identificazione del perimetro del suo sindacato in sede diopposizione all’espulsione, ha nondimeno rilevato la genericità delleallegazioni svolte dall’opponente in merito ai rischi e pericoli cui sarebbeesposto in caso di rimpatrio, sicché sul punto la censura difetta dispecificità ex art. 366 n.4 e n.6 cod. proc.civ. ed è inammissibile.Numero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/202610.Inoltre e con riguardo alla seconda domanda reiterata di protezioneinternazionale il giudice di pace ha deciso in conformità alla giurisprudenzadi legittimità che ha evidenziato come la fattispecie di cui all'art. 7 deld.lgs. n. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte dopo l'entrata invigore del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018),prevede che la presentazione di una domanda di protezioneinternazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto dirimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissioneterritoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase diesecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindiprecedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoriadi inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della primadomanda reiterata (Cass. 4561/2022).11.Né può trovare applicazione il principio giurisprudenziale affermato inCass. 34155/2025 - secondo il quale in tema di immigrazione, nel caso incui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzatadopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto nonè colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesal'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare,prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, qualeprovvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine allapredetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esitodell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti alTribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva;nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda diprotezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenutoa valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelleesaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione (Cass.34155/2025) - vertendosi in fattispecie di seconda domanda reiterata diNumero registro generale 10193/2025Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 13419/2026Data pubblicazione 09/05/2026protezione avanzata dopo la definitività della declaratoria diinammissibilità.12.Il ricorso va quindi respinto.13. Nulla va disposto sulle spese di lite in mancanza di effettiva attivitàdifensiva.14. Rilevato che ai sensi dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs.286/1998 ilprocedimento è esente da tasse e imposte, non si applica l’art. 13 comma1 quater d.p.r. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.La PresidenteMaria Acierno
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