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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10846/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 148/RG 35840 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto sia generico in quanto, come correttamente rappresentato dal provvedimento impugnato, l'atto di appello si era limitato a censurare, con enunciati espressi in modo assertivo, la sentenza di primo grado che, invece, aveva vagliato, con argomenti giuridicamente corretti, completi e logici, le questioni poste; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera e tensora Il P 1idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 148/RG 35840 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto sia generico in quanto, come correttamente rappresentato dal provvedimento impugnato, l'atto di appello si era limitato a censurare, con enunciati espressi in modo assertivo, la sentenza di primo grado che, invece, aveva vagliato, con argomenti giuridicamente corretti, completi e logici, le questioni poste; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera e tensora Il P 1idente
Sentenza Cassazione n. 10846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris