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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 1977

Cassazione n. 39867/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6.10.2022 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa airiconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le sentenze di cui ai numeri da 1) a 5) dell'ordinanza, poiché si trattava d'istanza avente lo stesso oggetto di quella già valutata e respinta con propria precedente ordinanza .

Ha poi respinto la sussistenza dell'unitaria e anticipata deliberazione tra le sentenze di cui ai numeri da 6) a 8) dell'ordinanza medesima, trattandosi di fatti commessi a notevole distanza di tempo e con diverse modalità.

2. Ricorre per cassazione Camilleri, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo motivo censura la valutazione dell'istanza quale mera riproposizione di altra, precedentemente respinta.

La nuova istanza conteneva quale elemento di novità l'inserimento di tre ulteriori condanne, quelle indicate con i numeri da 6) a 8), con riferimento alle quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti della continuazione criminosa considerandole sia unitariamente che singolarmente, ponendole a confronto con ciascuna delle altre cinque oggetto di precedente istanza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'apparenza della motivazione e la mancata valutazione della personalità del reo, giovane con problemi di adattamento sociale e assuntore di stupefacenti, che l'ha condotto a delinquere programmando tutti gli illeciti per cui è stato condannato.

3. Con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.2.

Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione.

In primo luogo, ha correttamente applicato il principio della preclusione derivante dall'avvenuta precedente valutazione della continuazione tra le sentenze inflicate ai nitcla 1) a 5).

Quanto alle ulteriori sentenze di cui ai rin. da 6) a 8), il Tribunale ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso tra i fatti ( la distanza temporale tra i fatti giudicati.

Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «so di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537).

Quanto, poi, all'invocato raffronto tra le sentenze di cui ai. da 1) a 5) con quelle di cui ai top. da 6) a 8), osserva il Collegio che se è vero - come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) - che l'elevato arco temporale all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto vero - come specificato nella sentenza appena citata - che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale; ciò che il ricorrente non ha fatto, non avendo indicato nel ricorso specifici elementi alla stregua dei quali valutare l'unitarietà del disegno criminoso.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'il& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6.10.2022 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa airiconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le sentenze di cui ai numeri da 1) a 5) dell'ordinanza, poiché si trattava d'istanza avente lo stesso oggetto di quella già valutata e respinta con propria precedente ordinanza . Ha poi respinto la sussistenza dell'unitaria e anticipata deliberazione tra le sentenze di cui ai numeri da 6) a 8) dell'ordinanza medesima, trattandosi di fatti commessi a notevole distanza di tempo e con diverse modalità. 2. Ricorre per cassazione Camilleri, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la valutazione dell'istanza quale mera riproposizione di altra, precedentemente respinta. La nuova istanza conteneva quale elemento di novità l'inserimento di tre ulteriori condanne, quelle indicate con i numeri da 6) a 8), con riferimento alle quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti della continuazione criminosa considerandole sia unitariamente che singolarmente, ponendole a confronto con ciascuna delle altre cinque oggetto di precedente istanza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'apparenza della motivazione e la mancata valutazione della personalità del reo, giovane con problemi di adattamento sociale e assuntore di stupefacenti, che l'ha condotto a delinquere programmando tutti gli illeciti per cui è stato condannato. 3. Con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.2. Com'è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione. In primo luogo, ha correttamente applicato il principio della preclusione derivante dall'avvenuta precedente valutazione della continuazione tra le sentenze inflicate ai nitcla 1) a 5). Quanto alle ulteriori sentenze di cui ai rin. da 6) a 8), il Tribunale ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso tra i fatti ( la distanza temporale tra i fatti giudicati. Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «so di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537). Quanto, poi, all'invocato raffronto tra le sentenze di cui ai. da 1) a 5) con quelle di cui ai top. da 6) a 8), osserva il Collegio che se è vero - come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) - che l'elevato arco temporale all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto vero - come specificato nella sentenza appena citata - che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale; ciò che il ricorrente non ha fatto, non avendo indicato nel ricorso specifici elementi alla stregua dei quali valutare l'unitarietà del disegno criminoso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'il& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così