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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12811/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 385, comma 1 e 3, 61, comma 1, n. 2 e 99 (capo 1) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e 99 cod. pen. (capo 2), riducendo la pena inflittagli (fatti commessi in Genova il 2 febbraio 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché il rilievo secondo il quale la circostanza aggravante della violenza sulle cose, utilizzata per commettere il furto contestato, non sarebbe sussistente, non essendo stata arrecato alcun guasto o provocata alcuna trasformazione della destinazione d'uso della porta di accesso dell'esercizio depredato, apertasi sotto l'effetto di mere spinte, non appare sostenuto dalla specifica indicazione e/o allegazione dell'atto processuale dal quale risulterebbe il dato riportato; onere di allegazione imprescindibile, nel caso di specie, visto che nella sentenza impugnata si è, invece, dato espressamente atto del danneggiamento visibile della serratura della porta dell'esercizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 385, comma 1 e 3, 61, comma 1, n. 2 e 99 (capo 1) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e 99 cod. pen. (capo 2), riducendo la pena inflittagli (fatti commessi in Genova il 2 febbraio 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché il rilievo secondo il quale la circostanza aggravante della violenza sulle cose, utilizzata per commettere il furto contestato, non sarebbe sussistente, non essendo stata arrecato alcun guasto o provocata alcuna trasformazione della destinazione d'uso della porta di accesso dell'esercizio depredato, apertasi sotto l'effetto di mere spinte, non appare sostenuto dalla specifica indicazione e/o allegazione dell'atto processuale dal quale risulterebbe il dato riportato; onere di allegazione imprescindibile, nel caso di specie, visto che nella sentenza impugnata si è, invece, dato espressamente atto del danneggiamento visibile della serratura della porta dell'esercizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12811/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris