CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21950/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura dello Stato- controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Siracusa in data7.10.2016 nel procedimento iscritto al n. 28/2010-1 R.F.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].La committente [OSCURATO:PERSONA] di Messina, con proprioprovvedimento amministrativo, dichiarò la risoluzione perinadempimento dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. del contrattoNumero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026concluso per la realizzazione di un pontile e l’approfondimentodei prospicenti fondali in località [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione davanti al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al giudice la dichiarazione di risoluzionedell’appalto per fatto e colpa della committente e la condannadi questa al risarcimento dei danni.L’[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiese, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’invalidità o dell’inefficaciadel contratto d’appalto perché la polizza fideiussoria depositatadall’impresa a titolo di cauzione, al momento dell’escussione,era risultata falsa.In pendenza del processo, il Tribunale di Siracusa dichiaròil fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. Il curatore subentrò nel giudizio,insistendo per l’accoglimento delle domande proposte dallasocietà fallita ed eccependo l’improcedibilità delle domande dicontroparte, da proporre nella sede concorsuale medianteinsinuazione al passivo.L’[OSCURATO:PERSONA] presentò pertanto insinuazione alpassivo del fallimento, che venne respinta dal giudice delegato.In accoglimento della conseguente opposizionedell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Siracusa ammise al passivodel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. il credito di € 4.673.923,37,liquidato a titolo di risarcimento dei danni parametrati almaggior costo stimato necessario per realizzare le medesimeopere stipulando un nuovo contratto d’appalto con altraimpresa.Contro il decreto del tribunale, il fallimento ha propostoricorso per cassazione articolato in quattordici motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Nella camera di consiglio del 14.2.2024, è stato dispostoil rinvio del processo a nuovo ruolo, in attesa della decisioneNumero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026delle Sezioni unite sulle questioni connesse ai rapporti tradomanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudiceordinario e domanda di ammissione al passivo dei conseguenticrediti risarcitori e restitutori.Le Sezioni unite si sono pronunciate con le sentenze nn.6481/2026 e 6498/2026, dopo di che è stata fissata la presentecamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima dellaquale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi quattro motivi di ricorso riguardano il rapportotra il presente processo e quello precedentemente instauratodavanti al Tribunale di Messina.Essi sono così rubricati:«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» (medesima rubricaper il primo e per il terzo motivo).«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.Mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità. Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» (medesima rubricaper il secondo e per il quarto motivo).1.1. Con il primo e il terzo motivo il ricorrente contesta sltribunale di avere deciso su una domanda diretta a far dichiarare«la nullità e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dell’aggiudicazionee del contratto d’appalto» che l’[OSCURATO:PERSONA], si sostiene,non aveva proposto davanti al giudice delegato, avendo tenutoferma tale domanda davanti al Tribunale di Messina (primomotivo) e avendola subordinata, in quella sede, alla principalerichiesta di rigettare l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. (poicoltivata dal curatore) contro il provvedimento amministrativoNumero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice(terzo motivo).1.1.1. I motivi sono infondati, perché contrastano conquanto chiaramente riportato nel decreto impugnato:«l’opponente ha qui dedotto l’invalidità del contratto assumendol’illegittimità dell’aggiudicazione (e la conseguente legittimitàdella decadenza dichiarata ai sensi dell’art. 113, comma 4, deld.lgs. n. 163/2006)».Del resto, la domanda di insinuazione al passivo delcredito per il risarcimento del danno – che è stata accolta –risulta descritta in base a una causa petendi che, comeesplicitato nel decreto, era la patologia del contratto derivatadalla decadenza dell’aggiudicazione, a sua volta prospettataquale conseguenza della falsità della cauzione.Anche la citata sentenza delle Sezioni unite n. 6498/2026non richiede formule sacramentali, considerando trasferita nellasede fallimentare l’azione (in quel caso) di risoluzione «di cui èfatta specifica menzione nella domanda tardiva di insinuazioneal passivo» (così a pag. 51).1.2. I motivi secondo e quarto censurano la mancatasospensione del giudizio sull’opposizione allo stato passivo inTribunale di Messina.1.2.1. L’infondatezza di questi motivi risulta de plano dallecontrasto in materia stabilendo che «è da escludere che il dettogiudizio vada sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa delladefinizione di quello ordinario» (Cass. S.u. n. 6498/2026, pag.49, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.).Numero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/20262. I motivi dal quinto all’ottavo si concentranosull’accertamento della falsità della cauzione e sono cosìrubricati:«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727,2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. Mancato assolvimento dell’oneredella prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» (quinto motivo).«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Motivo di ricorsoex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (sesto motivo).«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115,116, 132, comma 2, n. 4, 244, 253, comma 1, c.p.c., 2721 c.c.Mancata ammissione e valutazione di prove. Motivi di ricorso exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.» (settimo motivo).«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c.,115, 116 e 132, comma 3[recte 2], n. 4, c.p.c. Difetto dimotivazione. Motivi di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, c.p.c.» (ottavo motivo).2.1. Conviene prendere le mosse dall’ottavo motivo concui si censura la decisione impugnata sotto il profilo dellamancanza di motivazione dell’accertamento della falsità dellapolizza fideiussoria depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale«cauzione definitiva» ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del2006.2.1.1. La censura, che si completa con quanto esposto adillustrazione anche dei motivi precedenti, è fondata.Il Tribunale di Siracusa ha affermato che la consegna diuna «polizza invalida» sarebbe «circostanza sufficientementeprovata» per il semplice fatto che l’apparente garante Finworld,in sede di escussione, ne aveva «contestato la riferibilità alloschema contrattuale tipico, il timbro e la sottoscrizione». NelNumero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026decreto si attribuisce quindi a [OSCURATO:SOCIETA]. «il rilascio dipolizza immediatamente disconosciuta dal presunto garante(perciò verosimilmente falsa)».A parte la contraddizione di definire «polizza invalida» unapolizza che si ritiene (per quanto è dato di capire) falsa e, quindi,piuttosto inesistente, la motivazione del decreto non rispetta il«minimo costituzionale» al di sotto del quale il vizio rimanecensurabile in sede di legittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).Non si comprende, infatti, in base a quale ragionamentoil giudice del merito abbia tratto la convinzione che la semplicedichiarazione del (possibile) debitore renda «sufficientementeprovata» la falsità del documento a lui attribuito. Nemmeno sispiega l’uso dell’avverbio «immediatamente», che risulta esserel’unica aggiunta al nudo fatto del disconoscimento. Tale lacunaè tanto più vistosa considerando che nel decreto non simenziona in alcun modo il documento, apparentementeproveniente da Finworld, di cui il ricorrente riporta nel ricorso ilcontenuto integrale, specificando che esso era stato prodottodavanti al tribunale «proprio dall’[OSCURATO:PERSONA]» (documentonel quale la genuinità della polizza era stata invece confermata).In definitiva, quella della falsità della polizza fideiussoria– aspetto cruciale ai fini della decisione assunta dal Tribunale diSiracusa – è una mera affermazione, priva di un minimosupporto motivazionale, sia sul piano logico che sul piano delconfronto con il materiale istruttorio disponibile.2.2. L’accoglimento dell’ottavo motivo comportal’assorbimento di precedenti motivi dal quinto al settimo,anch’essi volti a censurare l’accertamento della falsità dellapolizza fideiussoria.Numero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/20263. I motivi nono e decimo riguardano la dichiaratadecadenza di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’aggiudicazione quale effettodella falsità della cauzione.Le rubriche sono le seguenti:«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 del d.lgs.n. 163/2006. Illegittimità della dichiarata decadenza dallaaggiudicazione. Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.» (nono motivo).«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 245-bis, 245-ter del d.lgs. n. 113[recte 163]/2006 e degli artt. 121, 122 e123 del d.lgs. n. 204[recte 104]/2010. Mancata declaratoria diinefficacia del contratto di appalto e insussistenza del diritto alrisarcimento del danno. Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.» (decimo motivo).3.1. Anche questi motivi restano assorbiti per effettodell’accoglimento di quello precedente, posto che l’illegittimitàdell’aggiudicazione è stata affermata dal giudice del meritoquale conseguenza della falsità della cauzione.4. Gli ultimi quattro motivi (dall’undicesimo alquattordicesimo) si concentrano sulla liquidazione del danno.In particolare, l’undicesimo motivo censura «Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Difettodi motivazione in ordine alla sussistenza del danno. Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».4.1. Anche questo motivo è fondato, perché conriferimento alla prova del danno e alla sua quantificazione siripete, e se possibile si aggrava, la totale assenza di motivazionegià rilevata con riguardo alla prova della falsità della polizzafideiussoria.Si legge che il c.t.u. «ha spiegato, in modo logicamentecoerente e aderente agli atti di causa, che i maggiori oneri aNumero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026carico dell’amministrazione possono essere calcolaticomparando “prezziario e/o prezzi elementari dell’anno 1999con i corrispondenti valori del 2007” … e quantificato gli onerirelativi alla ripetizione della procedura di gara …». Ma non sispiega se fosse stata allegata (e provata) l’effettuazione di unanuova procedura di gara o anche solo l’intenzione dell’AutoritàPortuale di indire una nuova gara per la realizzazione dellemedesime opere appaltate a [OSCURATO:SOCIETA]Non si intende qui affermare che, in caso contrario, non cisarebbe un danno risarcibile (sempre che venga effettivamenteriscontrato e motivato il presupposto a monte della falsità dellacauzione), ma soltanto che non vi è una motivazione né perl’asserita (solo implicitamente a ben vedere) esistenza di undanno, né per il criterio adottato per la sua quantificazione. Lamotivazione è limitata all’affermata coerenza e alla correttezzadell’operato del c.t.u. rispetto ad un certo metodo adottato perla liquidazione del danno; ma nulla si dice in merito alleallegazioni poste a sostegno dell’esistenza del danno e allacoerenza di quel metodo rispetto a quanto allegato e provato.5. L’accoglimento dell’undicesimo motivo rende superfluol’esame dei successivi e rimanenti motivi dodicesimo(«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043,2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Mancata prova dell’esistenza e dellaentità del danno. Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.»), tredicesimo («Violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2727, 2729 c.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Vizio dimotivazione in ordine alla quantificazione del danno. Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.») e quattordicesimo(«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c.,115 e 116 c.p.c. Erronea determinazione dell’ammontare deldanno. Motivi di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4,Numero registro generale 25759/2016Numero sezionale 2457/2026Numero di raccolta generale 21950/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.p.c.»), in quanto anch’essi volti a censurare l’accertamentodel credito insinuato al passivo e la sua quantificazione.6. Accolto il ricorso nei termini appena esposti, il decretoimpugnato viene cassato con rinvio al medesimo Tribunale diSiracusa, per nuovo esame e anche per la decisione sulle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie l’ottavo e l’undicesimo motivo di ricorso, rigettatii primi quattro motivi ed assorbiti i rimanenti, cassa il decretoimpugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale diSiracusa, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3.6.2026.Il Presidente