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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 27205/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/1993avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Tarik; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati di cui ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7) e b9),allo stesso ascritti, estinti per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza, emessa in data 11 novembre 2025, la Corte di appello diBologna ha confermato la sentenza, emessa dal Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA], in data 27 febbraio 2024, che, all’esito di giudizio ordinario, previariqualificazione dei reati contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, condannava:[OSCURATO:PERSONA], per le condotte descritte ai capi b1), b6), b7), b8) e b9),con la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 2 direclusione ed euro 2.500,00 di multaYassine [OSCURATO:PERSONA], per le condotte descritte ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7)e b9), ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.950,00di multa.La sentenza di primo grado assolveva i predetti imputati dalle restanti impu-tazioni, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commessoil fatto.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite ilcomune difensore di fiducia, entrambi gli imputati, articolando tre motivi, di se-guito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 110 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti.Si lamenta, in particolare, in relazione alle condotte descritte ai capi b1), b8)e b9), che la Corte territoriale abbia valorizzato il dato relativo all’utenza telefonicautilizzata dagli acquirenti per contattare lo spacciatore, nonostante si trattasse diutenza utilizzata da più soggetti, che non poteva assumere valenza dimostrativadell’attribuibilità della condotta all’uno o all’altro degli imputati.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 157, 158, 160,comma 3, 161, comma 2, cod. pen., con riferimento all’affermazione della penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di reati per i quali era maturato iltermine massimo di prescrizione alla data del 30 settembre 2024, prima che in-tervenisse la sentenza di appello.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, con riferimento alla posizione di TarikHamraoui, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’applica-zione della recidiva.Si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto, con motivazione genericae contraddittoria, sussistenti i presupposti di applicabilità della recidiva, in ragionedei precedenti specifici e di altre condanne, senza considerare la lieve entità deireati, la data di commissione, la loro connotazione in termini di maggiore offensi-vità.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

In data 13 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epi-grafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso risulta fondato, con riferimento al secondo motivo riguardanteKanissi [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza im-pugnata, limitatamente alla sua posizione.

Va, invece, dichiarato inammissibile ilricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di mo-tivazione della sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità degliimputati per i reati loro rispettivamente ascritti, risulta proposto al di fuori dei casiconsentiti in questa sede, risolvendosi in una inammissibile richiesta alla Corte dilegittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali edelle inferenze, prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla condottadi cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina dai predetti posta in essere intempi diversi e in favore di diversi acquirenti.La censura, peraltro, si limita ad affermare che il numero telefonico che venivacontattato dagli acquirenti, sempre lo stesso, non poteva provare con certezzal’attribuibilità delle condotte ai due imputati, senza tuttavia confrontarsi specifica-mente con il complessivo apparato motivazionale della sentenza impugnata, che,nel ribadire la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado, ha ancorato lapronuncia di condanna, con argomentazioni congrue e prive di illogicità, non soloal dato relativo all’utenza, ma anche alle individuazioni fotografiche operate dagliacquirenti e alle informazioni dagli stessi fornite in ordine ai nomi degli spacciatori,coincidenti con quelli dei ricorrenti.3.

Il secondo motivo, riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA], con cui siinvoca l’intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli prima della pronuncia dellaCorte di appello, è fondato.Tutti i reati contestati, di cui ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7) e b9), risultanoconsumati, al più tardi, il 31 marzo 2017.Tenuto conto che per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, come riqualificato dal giudice di primo grado, il termine massimo di prescri-zione è di anni 7 e mesi 6, cui devono aggiungersi giorni 116 di sospensione (giorni56, conseguenti al rinvio per impedimento dell’imputato disposto all’udienza del10 maggio 2022; giorni 60, conseguenti al rinvio disposto all’udienza del 5 luglio2022 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale) laprescrizione è maturata il 24 gennaio 2025, prima della pronuncia della sentenzad’appello.In applicazione dei principi sanciti da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819 – 01, in assenza di elementi che consentano un proscio-glimento immediato nel merito, va disposto l’annullamento senza rinvio della sen-tenza impugnata, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto i reatiascrittigli risultano estinti per prescrizione.4.

Il terzo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazionein ordine all’applicazione della recidiva a [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico.4.1.

In linea di principio, va ribadito che «ai fini della rilevazione della recidiva,intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del preve-nuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penaliper delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclu-sivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano con-sumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre-cedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta crimi-nosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qualefattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01).4.2.

La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, valorizzando i prece-denti specifici dai quali è gravato l’imputato, le ulteriori condanne e la mancanzadi risorse lecite, inferendo da tali dati, con argomentazioni congrue, che lo spacciodi sostanze stupefacenti costituisse il mezzo utilizzato per procurarsi i mezzi di cuivivere e che la reiterazione della condotta fosse dimostrativa della sua progressivacrescente pericolosità.Di contro, il ricorrente formula censure generiche senza alcun confronto realecon le ragioni poste alla base della decisione.5.

Alla inammissibilità del ricorso, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conse-gue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento dellasanzione pecuniaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispo-sitivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i reati sono estinti per prescrizione.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al paga-mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/1993avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Tarik; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati di cui ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7) e b9),allo stesso ascritti, estinti per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 11 novembre 2025, la Corte di appello diBologna ha confermato la sentenza, emessa dal Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA], in data 27 febbraio 2024, che, all’esito di giudizio ordinario, previariqualificazione dei reati contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, condannava:[OSCURATO:PERSONA], per le condotte descritte ai capi b1), b6), b7), b8) e b9),con la contestata recidiva, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 2 direclusione ed euro 2.500,00 di multaYassine [OSCURATO:PERSONA], per le condotte descritte ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7)e b9), ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.950,00di multa.La sentenza di primo grado assolveva i predetti imputati dalle restanti impu-tazioni, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commessoil fatto.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite ilcomune difensore di fiducia, entrambi gli imputati, articolando tre motivi, di se-guito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 110 cod. pen. e viziodi motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti.Si lamenta, in particolare, in relazione alle condotte descritte ai capi b1), b8)e b9), che la Corte territoriale abbia valorizzato il dato relativo all’utenza telefonicautilizzata dagli acquirenti per contattare lo spacciatore, nonostante si trattasse diutenza utilizzata da più soggetti, che non poteva assumere valenza dimostrativadell’attribuibilità della condotta all’uno o all’altro degli imputati.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 157, 158, 160,comma 3, 161, comma 2, cod. pen., con riferimento all’affermazione della penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di reati per i quali era maturato iltermine massimo di prescrizione alla data del 30 settembre 2024, prima che in-tervenisse la sentenza di appello.2.3. Con il terzo motivo si deduce, con riferimento alla posizione di TarikHamraoui, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’applica-zione della recidiva.Si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto, con motivazione genericae contraddittoria, sussistenti i presupposti di applicabilità della recidiva, in ragionedei precedenti specifici e di altre condanne, senza considerare la lieve entità deireati, la data di commissione, la loro connotazione in termini di maggiore offensi-vità.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 13 maggio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epi-grafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato, con riferimento al secondo motivo riguardanteKanissi [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza im-pugnata, limitatamente alla sua posizione. Va, invece, dichiarato inammissibile ilricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di mo-tivazione della sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità degliimputati per i reati loro rispettivamente ascritti, risulta proposto al di fuori dei casiconsentiti in questa sede, risolvendosi in una inammissibile richiesta alla Corte dilegittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali edelle inferenze, prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla condottadi cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina dai predetti posta in essere intempi diversi e in favore di diversi acquirenti.La censura, peraltro, si limita ad affermare che il numero telefonico che venivacontattato dagli acquirenti, sempre lo stesso, non poteva provare con certezzal’attribuibilità delle condotte ai due imputati, senza tuttavia confrontarsi specifica-mente con il complessivo apparato motivazionale della sentenza impugnata, che,nel ribadire la valutazione già effettuata dal giudice di primo grado, ha ancorato lapronuncia di condanna, con argomentazioni congrue e prive di illogicità, non soloal dato relativo all’utenza, ma anche alle individuazioni fotografiche operate dagliacquirenti e alle informazioni dagli stessi fornite in ordine ai nomi degli spacciatori,coincidenti con quelli dei ricorrenti.3. Il secondo motivo, riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA], con cui siinvoca l’intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli prima della pronuncia dellaCorte di appello, è fondato.Tutti i reati contestati, di cui ai capi b1), b3), b4), b5), b6), b7) e b9), risultanoconsumati, al più tardi, il 31 marzo 2017.Tenuto conto che per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, come riqualificato dal giudice di primo grado, il termine massimo di prescri-zione è di anni 7 e mesi 6, cui devono aggiungersi giorni 116 di sospensione (giorni56, conseguenti al rinvio per impedimento dell’imputato disposto all’udienza del10 maggio 2022; giorni 60, conseguenti al rinvio disposto all’udienza del 5 luglio2022 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale) laprescrizione è maturata il 24 gennaio 2025, prima della pronuncia della sentenzad’appello.In applicazione dei principi sanciti da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819 – 01, in assenza di elementi che consentano un proscio-glimento immediato nel merito, va disposto l’annullamento senza rinvio della sen-tenza impugnata, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto i reatiascrittigli risultano estinti per prescrizione.4. Il terzo motivo, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazionein ordine all’applicazione della recidiva a [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico.4.1. In linea di principio, va ribadito che «ai fini della rilevazione della recidiva,intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del preve-nuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penaliper delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclu-sivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano con-sumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre-cedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta crimi-nosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito qualefattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01).4.2. La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, valorizzando i prece-denti specifici dai quali è gravato l’imputato, le ulteriori condanne e la mancanzadi risorse lecite, inferendo da tali dati, con argomentazioni congrue, che lo spacciodi sostanze stupefacenti costituisse il mezzo utilizzato per procurarsi i mezzi di cuivivere e che la reiterazione della condotta fosse dimostrativa della sua progressivacrescente pericolosità.Di contro, il ricorrente formula censure generiche senza alcun confronto realecon le ragioni poste alla base della decisione.5. Alla inammissibilità del ricorso, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conse-gue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento dellasanzione pecuniaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispo-sitivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i reati sono estinti per prescrizione.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al paga-mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso, il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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