CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Alcamo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/2/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e continuato di energia elettrica e di [OSCURATO:PERSONA] per quello di invasione di edifici. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di invasione di edifici perché già condannato per il medesimo fatto e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In proposito, quanto alla conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, viene eccepita l'omessa considerazione di prova decisiva, ossia della deposizione del tecnico dell'azienda elettrica che ha accertato il contestato allaccio abusivo, il quale ha confermato come l'imputato, al momento dell'ispezione, fosse titolare di un regolare contratto per l'erogazione di energia, cessato solo successivamente. Con riguardo invece al reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], viene rilevata analoga omessa considerazione di prova decisiva ed in particolare della testimonianza dell'operante che ha svolto le indagini, il quale avrebbe ammesso di non aver accertato direttamente l'identità di chi stesse occupando abusivamente i diversi appartamenti della palazzina di proprietà dell'IACP cui si riferisce l'imputazione, essendosi limitato a richiamare una pregressa nota dello stesso ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono in realtà manifestamente infondate. Dalla sentenza impugnata emerge infatti che all'atto dell'accertamento compiuto dai tecnici dell'azienda elettrica e da personale di polizia giudiziaria il 6 agosto 2015 veniva riscontrato un allacciamento abusivo alla rete elettrica servente l'appartamento occupato dalla famiglia dell'imputato e che in occasione di una precedente verifica, avvenuta nel 2013, era stato riscontrato analogo collegamento abusivo al pannello dei servizi condominiali della palazzina di cui il suddetto appartamento fa parte, collegamento che alimentava comunque anche l'abitazione dell'imputato. E' dunque del tutto irrilevante che l'imputato, al momento dell'ultima verifica, fosse ancora titolare di un regolare contratto per l'erogazione dell'energia elettrica (peraltro successivamente cessato per morosità, come pure evidenziato in sentenza), posto che l'addebito riguarda il furto dell'energia sottratta dalla rete, all'evidenza aggirando il misuratore relativo all'utenza oggetto del menzionato contratto. Né il ricorrente, nell'eccepire la circostanza asseritamente ignorata dalla Corte, ha saputo dimostrarne la rilevanza alla luce dei fatti accertati e che, contrariamente a quanto eccepito, la sentenza ha analizzato con autonoma motivazione e non limitandosi a rinviare a quella della pronunzia di primo grado. 3. Quanto alle doglianze proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le stesse devono invece ritenersi fondate. La sentenza impugnata fonda la prova dell'occupazione abusiva da parte della medesima dell'immobile altrettanto abusivamente allacciato alla rete elettrica sulle dichiarazioni del personale di p.g. che ha assistito i tecnici della compagnia elettrica nel corso delle verifiche effettuate nel 2015 e dal cui esito è derivata la contestazione dei reati contestati esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti iscritti in data più recente nei suoi confronti e poi riuniti nel corso del giudizio di merito di primo grado. I fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.633 c.p., invece, risalgono pacificamente al 2013 ed è dunque in relazione a tale specifica contestazione che la Corte doveva confutare le obiezioni difensive per cui alcun accertamento diretto dell'effettiva occupazione abusiva dell'immobile sarebbe stato fatto all'epoca. Confutazione invece del tutto omessa. 4. Alla luce delle evidenziate lacune della motivazione, la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere dichiarato inammissibile e l'imputato condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della