CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14976/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/07/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022 il Tribunale di Bari, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta, ha confermato l'ordinanza del 28 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in forza della quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], t indagato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione quanto al lamentato vizio motivazionale. 2.1. In particolare il ricorrente, dato conto della contestata adesione al programma associativo, ha osservato che gli elementi indiziari a suo carico erano rappresentati dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, esaminati nell'anno 2018 (Tarullo, Casadibari, Vacca, Papaleo, Margheriti), nonché da alcune intercettazioni telefoniche, quanto al mantenimento in carcere degli arrestati e all'ausilio economico alle famiglie di costoro. Al riguardo, era stata contraddittoriamente attribuita credibilità al collaboratore Papaleo, che peraltro ignorava il ruolo dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. Del pari il collaboratore Casadibari aveva sostenuto che l'indagato ritirava il denaro e portava la droga nella piazza di spaccio, ma a domanda precisa aveva affermato che lo stesso spacciava. In realtà vi era stato travisamento della prova, e il ragionamento del Tribunale, che escludeva le contraddizioni, era disancorato dalle emergenze probatorie e si era limitato a riprendere le dichiarazioni dei collaboranti tramite una motivazione contraddittoria, illogica ed inadeguata, mentre le dichiarazioni - tenuto conto della sola contestazione del reato associativo - avrebbero dovuto essere precise, coerenti e circostanziate. Al contrario, in disparte il Casadibari, Tarullo aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse per conto di [OSCURATO:PERSONA] ("la bugia") mentre Papaleo gli aveva attribuito il ruolo di supervisore della medesima piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] a Bitonto. Oltre a ciò, si presentava illogica la pretesa affiliazione ad un affiliato, come sarebbe accaduto rispetto a tale Digiacomo, non indagato. In difetto di contestazione di reati fine, i gravi indizi del reato associativo postulavano una qualificata probabilità di attribuzione del reato stesso, necessarie essendo anche dichiarazioni precise, coerenti e circostanziate, nonché riscontrate, del collaborante. Per quanto poi riguardava le intercettazioni, vi era stata solamente una dazione di danaro da parte della convivente del ricorrente alla convivente del Papaleo, arrestato, ma da tale fatto non poteva desumersi una condotta sintomatica della partecipazione al sodalizio criminoso. Allo stesso tempo assumeva rilievo in chiave difensiva il contenuto dell'intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano smesso di parlare dei loro affari una volta giunti in prossimità del [OSCURATO:PERSONA], interessato solamente ad aiutare la moglie del Papaleo a raggiungere il carcere dov'era detenuto il marito. Né tale unico episodio poteva dare conto della partecipazione al sodalizio.Il Tribunale in definitiva non aveva rispettato le regole di valutazione del compendio indiziario. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al complesso profilo di censura, anzitutto le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309). In tal senso, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate dal ricorrente. 4.1.1. In relazione invero alla posizione personale del ricorrente, va altresì ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Siffatto genere di rilievi resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Al riguardo, tutti i collaboratori di giustizia - appartenenti in origine all'uno ovvero all'altro dei sodalizi malavitosi che gestivano lo spaccio di stupefacenti in Bitonto - hanno direttamente riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], u can, quale appartenente al clan Cipriano, quale "gestore" o "supervisore" dell'illecito nel centro storico della cittadina pugliese, oppure comunque "come contabile" in relazione sempre allo spaccio. Al di là della terminologia più o meno approssimativa adottata, l'ordinanza ne ha non illogicamente tratto la conclusione che si trattava di soggetto che era in particolare comunque addetto al maneggio del denaro (nonché dedito parimenti alla distribuzione delle partite di sostanza). Quanto alla qualifica di spacciatore, la valutazione compiuta dall'ordinanza non è manifestamente infondata e pertanto non è sindacabile, laddove ha interpretato t le parole del collaboratore Casadibari nel senso di attribuire al [OSCURATO:PERSONA], nella summa divisio tra spacciatori e acquirenti, un posto tra i venditori di stupefacenti. In proposito, in relazione alla gravità indiziaria, è nozione comune che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1- bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (da ult. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kunnbulla, Rv. 281019). 4.1.2. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha pertanto fatto cattivo governo dei principi, laddove infatti il ruolo dell'odierno ricorrente - incaricato (anche attraverso modi spicci e brutali nei riguardi dei presunti inadempienti, autori di "malazioni") di fare "quadrare i conti" del sodalizio in relazione allo stupefacente distribuito e spacciato nonché ai conseguenti ricavi — è stato coerentemente evidenziato e tratto dal compendio delle captazioni. In particolare, e ad ulteriore riscontro, non è certamente illogica la motivazione laddove viene parimenti evidenziato, nella medesima linea esegetica di rappresentazione del reato associativo, il denunciato ausilio economico, episodico o meno ben poco rileva in questa fase cautelare, ai familiari degli associati detenuti. 4.2. Non vi è invece questione di sorta circa le esigenze cautelari, siccome ampiamente evidenziate dal Tribunale del riesame senza che, in proposito, sia stata svolta alcuna replica. 5. L'impugnazione proposta è quindi infondata. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.