CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n. 1976/2021depositata il 26/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di dichiararsi laNumero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/2026simulazione relativa ovvero, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c.di due scritture private autenticate del 12.11.2012 e di un atto pubblico dicompravendita del 21.11.2012, con i quali egli aveva ceduto propriepartecipazioni nelle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. eBRM S.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. alla propria consorte e figlia. L’attore deduceva diessere creditore di Gabbiani in forza della sentenza del Tribunale di Veronan. 2910/2016 per l’importo di € 253.760,00 in lineacapitale e che gli atti impugnati dissimulassero in realtà donazioni direttealla moglie e alla figlia, nulle per difetto di forma o per mancanza dellospirito di liberalità e, comunque, fossero stati posti in esseresuccessivamente all’insorgere del credito in pregiudizio delle ragionicreditorie, con consapevolezza delle beneficiarie. Si costituivano in giudizioGabbiani, la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],contestando la fondatezza e l’ammissibilità delle domande. In particolare,il convenuto Gabbiani contestava la titolarità in capo all’attore di un validodiritto di credito, producendo l’atto di appello avverso la sentenza delTribunale di Verona che aveva ( in tesi) erroneamente riconosciuto lapretesa creditoria. Nel merito, contestava che gli atti di compravendita del12.11.2012 e del 21.11.2012 fossero simulati, sostenendo che sitrattassero di effettive cessioni a titolo oneroso di quote societarie e che icorrispettivi indicati negli atti fossero stati integralmente pagati, per lagran parte prima della loro sottoscrizione. Deduceva, inoltre, che iltrasferimento delle quote alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia MarcellaGabbiani rientrasse in decisioni e impegni contrattuali assunti ben primadella loro formalizzazione notarile in forza di contratto preliminare.[OSCURATO:SOCIETA], altresì, la domanda di revocatoria, sostenendo l’assenza deipresupposti dell’azione, sia sotto il profilo dell’esistenza del credito sia conriguardo all’eventus damni e agli elementi soggettivi richiesti,evidenziando che i trasferimenti delle quote risalivano a epocaantecedente al sorgere del credito e che mancavano elementi idonei aNumero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/2026dimostrare una dolosa preordinazione degli atti o la partecipazione deiterzi acquirenti.2. Per quanto ancora di interesse, la Sezione specializzata per le imprese delTribunale di Venezia, con sentenza n. 1615/2021, rigettava le domande disimulazione e di nullità e, in accoglimento della domanda subordinata,dichiarava inefficaci nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gli atti di cessione dellequote societarie stipulati il 12.11.2012 e il 21.11.2012 relativi alle societàGabbiani [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., condannando iconvenuti alla rifusione delle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello instando per la sospensione dellaprovvisoria esecutività della sentenza e deducendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui aveva ritenuto non validamente sollevatal’eccezione di esenzione dalla revocabilità degli atti di cessione di quote aisensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. e nella parte in cui aveva ritenutosussistenti i presupposti dell’azione revocatoria. In particolare censuravala decisione nella parte in cui aveva ritenuto che gli atti dispositivi fosserostati posti in essere dopo il sorgere del credito e nella parte in cui avevaravvisato la scientia damni sulla base del solo rapporto di parentela tra leacquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che Gabbianifosse presidente del consiglio di amministrazione della società acquirenteBRM [OSCURATO:SOCIETA] inoltre la ritenuta sussistenza dell’eventus damni ela mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite nonostanteil rigetto della domanda principale di simulazione e nullità. Costituitosi ingiudizio l’attore appellato, la Corte d’Appello di Venezia, in via preliminareconcedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;decidendo nel merito, tuttavia, rigettava l’appello e, per l’effetto,confermava la sentenza del Tribunale di Venezia, condannando l’appellantealla rifusione delle spese di lite.4. Con ricorso notificato il 27/05/2024, affidato a cinque motivi, BrunoGabbiani impugna per cassazione la sentenza n. 595/2024 della CorteNumero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/2026d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in materia di Impresapubblicata il 26/03/2024 e notificata il 28/03/2024.5. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria.[OSCURATO:PERSONA]➢ Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ilricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione agli artt. 2901 co. 1 nn. 1) e 2) c.c., 167, 183 e 345 c.p.c.” pernon avere la Corte di merito dato ingresso a una “eccezione in senso lato”tutela del quale l’attore ha agito, e ciò in virtù di un contratto preliminarestipulato nel 2008 e avente oggetto la cessione del 40% della quotasociale spettante al ricorrente alla società [OSCURATO:SOCIETA].➢ Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, in relazione agliartt. 2901 co. 1 nn. 1) e 2) e 2697 c.c., 167, 183, 115, 116, e 345 c.p.c.,art. 111 Cost.”➢ Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed omessoesame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, inrelazione agli artt. 2697 c.c., 2704 c.c., 183 e 210 c.p.c.”, per avere ilGiudice di seconde cure ritenuto inverosimile la data certa del contrattopreliminare prodotto in atti.➢ Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazioneall’art. 2901 c.c. co. 1 nn. 1) e 2)”, per avere la Corte territoriale ritenutosussistenti la conoscenza in capo al debitore e la consapevolezza in capoai terzi del pregiudizio alle ragioni creditorie, richiedendosi il diversoelemento soggettivo della dolosa preordinazione al pregiudizio stesso.Numero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/20266. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.6.1. Va anzitutto osservato che i motivi di ricorso risultano formulati inviolazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c. perché nel ricorso non invero riportato il contrattopreliminare del 20.02.2008 che la corte di merito ha ritenuto essereininfluente ai fini del decidere, in quanto i due negozi oggetto di azionerevocatoria sono stati stipulati a distanza di oltre quattro anni “acondizioni che non trovano altrimenti riscontro” (cfr. Sez. U, Sentenza n.34469 del 27/12/2019).6.2. Va al riguardo osservato che la corte di merito, con altra autonoma ratiodecidendi (aderendo a quanto ritenuto sul punto dal giudice di primecure), ha ritenuto che le condizioni indicate nei contratti successivi nonfossero riferibili al preliminare stipulato anni addietro a condizioni diverse,anche nel corrispettivo. Sicché, ai fini del soddisfacimento del principio diautosufficienza per l’ammissibilità del motivo, il ricorrente non avrebbepotuto limitarsi a richiamare le difese svolte al riguardo nei due gradi delgiudizio di merito, ma avrebbe dovuto fare specifico riferimento alcontenuto del contratto preliminare con cui la [OSCURATO:PERSONA] si eraimpegnata a vendere il 40% della propria quota, nonché alla collegatadelibera del Consiglio di Amministrazione della società acquirente BRMs.r.l., in atti acquisito, e ciò al fine di consentire lo scrutinio di legittimitàda parte di questa Corte con riferimento all’interpretazione da darsi allasuddetta intesa secondo i canoni di ermeneutica contrattuale, tuttavia pernulla menzionati nei motivi del ricorso.6.3. A tutto quanto sopra consegue che anche l’argomento in ordine allarilevata “data non certa” del preliminare in questione, di cui al terzomotivo, incorre nel medesimo di difetto di autosufficienza sopra rilevato,oltre a risultare un motivo di per sé inammissibile in quanto involge unaNumero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/2026valutazione fattuale che si dimostra, in quanto tale, insindacabile nellapresente sede di legittimità.6.4. Per quanto sopra rilevato, pertanto, sul punto dell’anterioritàdell’atto dispositivo rispetto al credito la sentenza risulta sorretta dadiverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata. Sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una oalcune di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all’altra, i qualinon risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamentodella sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5102del 26/02/2024).6.5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.,denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullitàdella sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c. e 2907 c.c.e 91 c.p.c.”, là dove la sentenza avrebbe omesso di liquidare in favore delricorrente vittorioso le spese processuali della fase cautelare.6.6. Il motivo è inammissibile.6.7. Il ricorrente non adduce alcun argomento per contrastare il principiodi soccombenza applicato dalla Corte di merito nella ripartizione dellespese di lite.6.8. L'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha, infatti,un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione dellespese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona aseconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamentealla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fasedel giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito unrisultato ad essa favorevole (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8839 del03/04/2025; Cass.Sez. 2 -, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022).Numero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/20267. Il ricorrente, essendo risultato interamente soccombente nel merito, inapplicazione di tale principio è stato correttamente condannato alpagamento delle spese processuali del grado, a nulla rilevando che ilricorso cautelare del controricorrente nel giudizio di appello sia statorespinto e, per quella fase, il ricorrente sia risultato preliminarmentevittorioso.8. Va infine rilevato che nel caso di specie, come correttamente eccepitodal controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la societàBRM s.r.l. sono litisconsorti necessari nell’azione revocatoria in quantoparti dichiarate contumaci del giudizio di appello oggetto diimpugnativa e che, pertanto, la regola stabilita dall’art. 331 c.p.c.avrebbe imposto la necessità di disporre l’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti pretermesse. Tuttavia nel casodi specie va applicato il principio per cui nel giudizio di cassazione ilrispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, inpresenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definirecon immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione delcontraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso nonrisulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tuttoininfluente sull'esito del giudizio» (Cass. n. 12995/2013; Cass. Sez. U,Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010).9. All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altraquestione e differente profilo, consegue l’inammissibilità del ricorso.10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.Numero registro generale 13481/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 16247/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]