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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 09432/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 6 settembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel procedimento n. 2239/14. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Moisè, Avv.to Sabatino, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che la tardività dell'istanza non poteva essere dichiarata essendo emersa la conoscenza della causa di ricusazione soltanto a seguito della separazione della posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] disposta con provvedimento del 2 settembre 2022; separazione che si riteneva doveva comportare una incompatibilità alla trattazione anche della posizione del Moisè trattandosi di reati a concorso necessario. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, sebbene la conclusione della corte di appello circa la tardività dell'istanza non \) possa essere condivisa poiché il termine per la proposizione dell'istanza decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza assunta per il coimputato, deve essere ricordato il preciso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembre 1996 secondo cui sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.

Pertanto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della incompatibilità è che la posizione dell'imputato sia già stata valutata e non anche che lo stesso sia imputato in concorso di un reato commesso anche da altri concorrenti giudicati da uno o più degli stessi giudici del collegio in altro procedimento.

E del resto tale interpretazione si impone posto che l'incompatibilità è proprio connessa all'anticipazione del giudizio avente ad oggetto una posizione specifica e non anche a qualsiasi valutazione pure espressa in ordine ad una fattispecie a concorso necessario.

Tale interpretazione risulta già sposata dalla Corte di cassazione in diverse pronunce secondo cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio (Sez. 4 n. 34875 del 21/06/2018 Rv. 273428 - 01).

In precedenza, proprio sul tema dell'associazione mafiosa, si era già affermato come anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo (Sez. 1, n. 35628 del 09/10/2002, Rv. 222334 - 01).

Il suddetto principio deve, pertanto, essere ribadito affermandosi che non sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un imputato chiamato a rispondere di associazione mafiosa, del giudice che in altri procedimenti abbia già emesso pronunce nei confronti di altri coimputati ritenuti coinvolti nello stesso gruppo associativo mafioso.

E nel caso di specie proprio l'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso che non prospetta alcuna anticipata valutazione della posizione processuale e della responsabilità del Moisè espressa dai giudici all'esito del separato procedimento "Nemea".

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 6 settembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel procedimento n. 2239/14. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del Moisè, Avv.to Sabatino, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che la tardività dell'istanza non poteva essere dichiarata essendo emersa la conoscenza della causa di ricusazione soltanto a seguito della separazione della posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] disposta con provvedimento del 2 settembre 2022; separazione che si riteneva doveva comportare una incompatibilità alla trattazione anche della posizione del Moisè trattandosi di reati a concorso necessario. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, sebbene la conclusione della corte di appello circa la tardività dell'istanza non \) possa essere condivisa poiché il termine per la proposizione dell'istanza decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza assunta per il coimputato, deve essere ricordato il preciso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembre 1996 secondo cui sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. Pertanto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della incompatibilità è che la posizione dell'imputato sia già stata valutata e non anche che lo stesso sia imputato in concorso di un reato commesso anche da altri concorrenti giudicati da uno o più degli stessi giudici del collegio in altro procedimento. E del resto tale interpretazione si impone posto che l'incompatibilità è proprio connessa all'anticipazione del giudizio avente ad oggetto una posizione specifica e non anche a qualsiasi valutazione pure espressa in ordine ad una fattispecie a concorso necessario. Tale interpretazione risulta già sposata dalla Corte di cassazione in diverse pronunce secondo cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio (Sez. 4 n. 34875 del 21/06/2018 Rv. 273428 - 01). In precedenza, proprio sul tema dell'associazione mafiosa, si era già affermato come anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo (Sez. 1, n. 35628 del 09/10/2002, Rv. 222334 - 01). Il suddetto principio deve, pertanto, essere ribadito affermandosi che non sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un imputato chiamato a rispondere di associazione mafiosa, del giudice che in altri procedimenti abbia già emesso pronunce nei confronti di altri coimputati ritenuti coinvolti nello stesso gruppo associativo mafioso. E nel caso di specie proprio l'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso che non prospetta alcuna anticipata valutazione della posizione processuale e della responsabilità del Moisè espressa dai giudici all'esito del separato procedimento "Nemea". In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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