CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 21379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4234/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (indicato anche come [OSCURATO:PERSONA]) , C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 49 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 995/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: a seguito della sentenza con cui il Tribunale penale di Torino aveva affermato la responsabilità di numerosi imputati per reati di turbata libertà degli incanti e di associazione per delinquere per turbativa d’asta e della successiva sentenza con cui la Corte di appello di Torino aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le disposizioni civili della sentenza (a norma dell'articolo 578 c.p.p.), il Comune di Torino convenne in giudizio, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni; con sentenza numero 4627/2017, il Tribunale di Torino condannò - fra gli altri-il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno non patrimoniale (per danno alla funzionalità dell'ente e per danno all'immagine del Comune) per l’importo di 361.353,30 euro (in via solidale con altri responsabili, tranne che per 991,59 euro), nonché (anche in questo caso, in via solidale con altri responsabili) al risarcimento del danno patrimoniale “da disservizio” (per «distrazione dell'attività di molti dipendenti comunali dalle attività istituzionali conseguente all'attribuzione di attività di ricerca e classificazione funzionali al recupero dei dati per l'accertamento dei reati») quantificato in 400.000,00 euro; La Corte di appello di Torino ha rigettato il gravame del [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese di lite (in solido con gli appellanti Zocchi e Venudo), nonché al pagamento dell'importo di euro 11.458,20 per responsabilità aggravata, ex art. 96, ult. co. c.p.c.; ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, il Comune di Torino; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.;entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.2697 c.c., con riferimento ai danni liquidati per capi di reato da cui il ricorrente era andato assolto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; il motivo è, per più ragioni, inammissibile, in quanto: il ricorrente svolge una censura generica e meramente assertiva, senza ottemperare agli oneri di cui all'articolo 366, n. 6 c.p.c., limitandosi a sostenere che la condanna si riferisce anche a reati rispetto ai quali era stato assolto per non aver commesso il fatto e senzatuttavia fornire elementi idonei a suffragare tale assunto; la denuncia di violazione dell'articolo 2697 c.c. non evidenzia -come necessario-un erroneo riparto dell'onere probatorio, ma si risolve in una radicale contestazione dell'accertamento di responsabilità, che è basata -come detto-su mere asserzioni prive di riferimenti documentali; in relazione alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare che le due decisioni non sono fondate sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto (art. 348 ter, co. 5 c.p.c.); col secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 2947, 2935 e 2943 c.c. e, altresì, dell'articolo 353 c.p. in combinato disposto con gli artt. 157 c.p. e 2, co. 4 c.p.: censura la Corte per aver affermato che il Comune ha interrotto la prescrizione sia con la costituzione di parte civile nel processo penale sia con una lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; assume che la prescrizione era già maturata al momento in cui era stato avviato il procedimento penale e che la Corte di appello aveva pertanto errato nel riconoscere efficacia interruttiva ad una costituzione di parte civile intervenuta quando i reati erano ormai prescritti; aggiunge che «il diritto di credito risarcitorio […] nasce nel momento in cui si consuma il presunto reato» e che «la consapevolezza del danno e l'esistenza -quanto meno potenziale-del reato deve essere fatta risalire al momento della commissione di ciascun evento»; evidenzia che l'atto di interruzione della prescrizione rappresentato dalla lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non era indirizzato al [OSCURATO:PERSONA], ma al suo difensore presso il quale non aveva eletto domicilio; il motivo è infondato atteso che la Corte ha correttamente rilevato che la prescrizione ai fini civili decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere -e quindi, nello specifico, dal momento in cui il Comune aveva avuto consapevolezza, con la formulazione definitiva dell’imputazione, dei soggetti che avevano partecipato all'accordo criminoso-, affermando pertanto che la costituzione di parte civile avvenuta in data 17.2.2005 era stata tempestiva e idonea a interrompere il decorso della prescrizione rispetto a reati per cui era stata depositata richiesta di rinvio a giudizio il 10.9.2004; a fronte di siffatta motivazione, il ricorrente si è limitato ad asserire genericamente che la pretesa risarcitoria potesse essere esercitata anteriormente e per il solo fatto della mera commissione dei reati, senza contestare specificamente l'assunto della Corte circa l'impossibilità del Comune di far valere pretese risarcitorie prima di avere adeguata contezza dell'avvenuta commissione dei reati e dei soggetti che potevano esserne ritenuti responsabili; del tutto apodittica e carente di illustrazione è, inoltre, la deduzione circa l'inidoneità della lettera dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] a interrompere ulteriormente la prescrizione, dato che il ricorrente, oltre a non fornire indicazioni volte a suffragare l’assunto di non aver eletto domicilio presso il proprio difensore, non ha spiegato la decisività di tale missiva in relazione ai tempi (non indicati) intercorsi fra la irrevocabilità della pronuncia penale di estinzione per prescrizione e l’avvio del giudizio in sede civile (tanto più che la lettera parrebbe anteriore alla pronuncia della Corte di Appello che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati –indicata dalla sentenza impugnata nel 18.8.2010- e che ha determinato, una volta divenuta irrevocabile, la cessazione dell’effetto interruttivo correlato alla costituzione di p.c.); con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’«erronea valutazione dei fatti e dei documenti: violazione dell’art. 2967 c.c.», censurando la sentenza per aver avallato «una valutazione “equitativa” adottata dal giudice di primo grado senza che sia stato fornito il benché minimo supporto alla tesi del Comune e alle richieste risarcitorie avanzate in giudizio»; il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente svolge in termini assolutamente generici una contestazione di carenza di prova circa la sussistenza del danno, senza illustrare effettivamente alcuna violazione di normedi diritto, ma limitandosi a contrapporsi in modo assertivo alla decisione della Corte; colquarto motivo, il ricorrente denuncia «difetto di motivazione con riferimento alla parte della decisione che determina il danno in via equitativa […] - violazione di legge (art. 99 cpc e 2697 c.c.)»: imputa alla Corte di avere trasformato una domanda di risarcimento di danno patrimoniale in una richiesta di danno non patrimoniale e aggiunge che il Comune non ha allegato né provato di aver subito un «effettivo pregiudizio economico all’esito delle procedure di aggiudicazione»; sostiene, inoltre, che non vi è prova del discredito che il Comune avrebbe subito, segnatamente in correlazione con la condotta del [OSCURATO:PERSONA], e che «non si comprende come possa essere stato accertato il danno all’immagine»; anche questo motivo è inammissibile giacché si limita a confutare in modo generico e in termini meramente assertivi la decisione della Corte, che, invero, dopo aver individuato le voci richieste a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale, ha motivatamente escluso il “danno c.d. alla concorrenza”, mentre ha ritenuto provati, argomentando al riguardo, quelli (non patrimoniali) alla “funzionalità dell’Ente” e “all’immagine del Comune” e quello (patrimoniale) “da disservizio”; col quinto motivo(«quantificazione del danno – violazione dell’art.2697c.c. – 2043 c.c. 2059 c.c. – erronea applicazione degli artt. 75 e ss d.lgs. 163/2006 –violazione dell’art. 2055 c.c.»), il ricorrente censura il criterio adottato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, e, in particolare, il riferimento dato della cauzione provvisoria prevista per le varie gare di appalto; censura, altresì, la liquidazione del danno (patrimoniale) da disservizio, rilevando che dalle prove assunte non erano emersi elementi certi per individuare le risorse pubbliche distratte dalle pubbliche funzioni; il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili, in quanto le censure non si confrontano adeguatamente con la motivazione (che - recependo la quantificazione del tribunale-ha evidenziato come il primo giudice non avesse disposto l’incameramento della cauzione, ma ne avesse considerato l’importo come parametro di partenza per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, e ha rilevato -in relazione al danno da disservizio- che il danno era stato quantific ato sulla base di numerose testimonianze e che non era possibile scindere la quota pertinente a ciascun condebitore) e si risolvono in una contestazione dell’accertamento di merito che -in difetto di una palese inidoneità dei criteri seguiti-non risulta sindacabile in sede di legittimità; col sesto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza (per «violazione di legge e falsa interpretazione di fatti e documenti di causa») nella parte in cui ne ha disposto la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, ult. co. c.p.c.: rileva che «è sufficiente esaminare la sentenza penale di appello e la tabella risarcitoria utilizzata anche dalla Corte d'appello per avvedersi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a risarcire danni ancheper reati per i quali è stato assolto»; il motivo è manifestamente inammissibile in quanto la censura è svolta con riferimento a dati documentali (la sentenza penale di appello e la tabella risarcitoria utilizzata dalla Corte d'appello) di cui, in violazione nell'art. 366 numero 6 c.p.c., il ricorrente omette di riportare i contenuti dei passaggi rilevanti; il ricorso va dunque, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu