Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 38983/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del PG 61-ttk ‘nA'Cold7ra kn"or- QA-RA0 \\Ae.~ vL"..1 n() 1 0-,M2 ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in data 31.5.2019, irrevocabile dal 22.6.2019; con la medesima ordinanza, il Tribunale rigettava la domanda difensiva tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato con la già citata sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Frosinone del 15.10.2018, irrevocabile dal 2.3.2019.

A ragione della decisione di revoca della sospensione condizionale della pena, rilevava che il certificato penale sulla base del quale era stata operata la valutazione sulla concedibilità del beneficio in parola non riportava la sentenza del 15.10.2018, irrevocabile dal 2.3.2019, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C. 516,00 di multa, di per sé sola ostativa a una ulteriore (terza) concessione del beneficio in parola; riteneva, quindi, che la richiesta di revoca andava accolta ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen..

Quanto alla domanda ex art. 671 cod. proc. pen., riteneva che non era dato ravvisare l'identità del disegno criminoso tra i fatti di ricettazione e truffa commessi il 7.8.2013 e la condotta delittuosa ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 commessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], stante l'etorogenità dei reati e il notevolissimo lasso di tempo che li separava.

2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione all'eccezione formulata dalla difesa di nullità della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal pubblico ministero per inesistenza della motivazione, che avrebbe comportato la violazione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che la mancata conoscenza da parte del giudice della cognizione della causa ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della mancata annotazione nel certificato del casellario giudiziale della sentenza del 15.10.2018, non solo avrebbe indotto in errore il giudice ma avrebbe, altresì, viziato il percorso di formazione del consenso alla definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen., inficiando anche l'attività difensiva sotto il profilo tecnico - giuridico; che, in particolare, sotto quest'ultimo profilo, il difensore non conoscendo la causa ostativa alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio mandato nell'interesse del prevenuto, che aveva scelto di definire il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. solo perché l'applicazione della pena era subordinata alla concessione in suo favore del beneficio in parola.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione nel rigettare la domanda di applicazione della disciplina della continuazione non avrebbe tenuto conto del fatto che entrambe le sentenze di condanna avevano giudicato reati contro il patrimonio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Le censure difensive, contenute nel primo motivo di impugnazione, riproducono profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice dell'esecuzione.

E in vero, il ricorrente non si confronta con quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che ha disatteso l'eccezione di nullità della richiesta formulata dal pubblico ministero, "atteso che dall'esame dell'accluso certificato penale del condannato, essa risulta agevolmente riconducibile alla ritenuta sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. (terza concessione del beneficio), come esattamente inteso dalla difesa che ha argomentato in tal senso".

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto fissati nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 37345 del 23 aprile 2015 nel proc.

Longo ed essendo le censure difensive assolutamente eccentriche rispetto alla decisione impugnata, lamentando il ricorrente un vizio nel percorso di formazione del consenso alla definizione del processo di cognizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

3. Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che il giudice dell'esecuzione non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle due sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, evidenziando - come in precedenza cennato - che si trattava di reati tra di loro eterogenei, commessi a notevole distanza temporale gli uni dall'altro.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del PG 61-ttk ‘nA'Cold7ra kn"or- QA-RA0 \\Ae.~ vL"..1 n() 1 0-,M2 ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in data 31.5.2019, irrevocabile dal 22.6.2019; con la medesima ordinanza, il Tribunale rigettava la domanda difensiva tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato con la già citata sentenza e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Frosinone del 15.10.2018, irrevocabile dal 2.3.2019. A ragione della decisione di revoca della sospensione condizionale della pena, rilevava che il certificato penale sulla base del quale era stata operata la valutazione sulla concedibilità del beneficio in parola non riportava la sentenza del 15.10.2018, irrevocabile dal 2.3.2019, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C. 516,00 di multa, di per sé sola ostativa a una ulteriore (terza) concessione del beneficio in parola; riteneva, quindi, che la richiesta di revoca andava accolta ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.. Quanto alla domanda ex art. 671 cod. proc. pen., riteneva che non era dato ravvisare l'identità del disegno criminoso tra i fatti di ricettazione e truffa commessi il 7.8.2013 e la condotta delittuosa ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 commessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], stante l'etorogenità dei reati e il notevolissimo lasso di tempo che li separava. 2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione all'eccezione formulata dalla difesa di nullità della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal pubblico ministero per inesistenza della motivazione, che avrebbe comportato la violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che la mancata conoscenza da parte del giudice della cognizione della causa ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della mancata annotazione nel certificato del casellario giudiziale della sentenza del 15.10.2018, non solo avrebbe indotto in errore il giudice ma avrebbe, altresì, viziato il percorso di formazione del consenso alla definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen., inficiando anche l'attività difensiva sotto il profilo tecnico - giuridico; che, in particolare, sotto quest'ultimo profilo, il difensore non conoscendo la causa ostativa alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avrebbe potuto esercitare pienamente il proprio mandato nell'interesse del prevenuto, che aveva scelto di definire il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. solo perché l'applicazione della pena era subordinata alla concessione in suo favore del beneficio in parola. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione nel rigettare la domanda di applicazione della disciplina della continuazione non avrebbe tenuto conto del fatto che entrambe le sentenze di condanna avevano giudicato reati contro il patrimonio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Le censure difensive, contenute nel primo motivo di impugnazione, riproducono profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice dell'esecuzione. E in vero, il ricorrente non si confronta con quanto affermato nell'ordinanza impugnata, che ha disatteso l'eccezione di nullità della richiesta formulata dal pubblico ministero, "atteso che dall'esame dell'accluso certificato penale del condannato, essa risulta agevolmente riconducibile alla ritenuta sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. (terza concessione del beneficio), come esattamente inteso dalla difesa che ha argomentato in tal senso". 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto fissati nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 37345 del 23 aprile 2015 nel proc. Longo ed essendo le censure difensive assolutamente eccentriche rispetto alla decisione impugnata, lamentando il ricorrente un vizio nel percorso di formazione del consenso alla definizione del processo di cognizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 3. Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che il giudice dell'esecuzione non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle due sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, evidenziando - come in precedenza cennato - che si trattava di reati tra di loro eterogenei, commessi a notevole distanza temporale gli uni dall'altro. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 38983/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris