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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37962/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13147/2021proposto da: Agenzia delDemanio, in persona del Direttore Generale pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Terracina, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (P.I..: 00149190597), in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, Rideterminazione canone demaniale marittimo – Pertinenze demaniali congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L53 A509Z) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'AULISIO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R20 D708T), entrambi del foro di Latina, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A (c/o Avv. [OSCURATO:PERSONA] -C.

F. : [OSCURATO:PERSONA] 76S07 G224L ) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 800/2020 emessa dalla C orte d’appello di Rom a il 04/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la rideterminazione del canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2007 in relazione alla concessione rilasciata il 27.12.2006.

2. Il Tribunale, all’esito della espletata c.t.u., accoglieva il ricorso, rideterminando il canone annuo per il 2007 in euro 25.484,56.

3. Sull’appello dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo che le consistenze delle opere di difficile rimozione non potessero essere considerate quali pertinenze commerciali e che erano stati rispettati i criteri di calcolo dei canoni annui perconcessioni demaniali marittime previsti dall’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia del Demanio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 256, lett. b), pt. 2.1), l. n. 296/2006, 817 s.s. c.c. e 29 e 49 r.d. n. 327/1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale, condividendo acriticamente le risultanze della ctu, negato la destinazione commerciale delle pertinenze demaniali marittime oggetto della concessione marittimain oggetto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censu re sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

La CTR, a ben vedere, nel richiamare la ctu, non ha escluso, ma, anzi, espressamente affermato, che, in astratto le superfici che concorrono alla formazione del canone sulla base del valore di mercato sono quelle che hanno caratteristiche commerciali proprie (vale a dire, che possano essere adibite ad attività commerciale di vendita o di somministrazione), bensì ha ritenuto che, in concreto, non tutte le opere di difficile rimozione potessero essere considerate quali pertinenze commerciali.

In quest’ottica, l’Agenzia sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità.

Del resto, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le due pronunce di merito avessero deciso le medesime questioni sulla base di differenti ragioni, la denuncia sul piano di un vizio motivazionale si sarebbe rivelata parimenti inammissibile.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR condiviso quanto rappresentato dalla c.t.u. omettendo di fornire adeguata motivazione in merito alproprio convincimento, oltre che in ordine alle contestazioni mosse alla perizia.

2.1. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nelsenso di ritenere il motivo infondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l' iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018).

L’impugnata sentenza, in ordine al punctum dolens rappresentato dalla destinazione commerciale di alcune tra le opere pertinenziali del manufatto, ha sostanzialmente richiamato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio (secondo cui le opere di difficile rimozione ubicate sul sito concesso non sono pertinenze demaniali marittime ad uso commerciale), condividendole siccome rispondenti al dettato legislativo puntualmente richiamato (cfr. pag. 7).

In proposito, questa Corte ha in più occasioni affermato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationemle conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari dicondividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 e Sez. 1, Sentenza n. 22056 del 13/10/2020).

D’altra parte, l’Amministrazione ha omesso di allegare l’atto di appello, onde specificare in modo puntuale le critiche che sarebbero state mosse alla sentenza di primo grado, anch’essa censurata per preteso recepimento acritico della CTU espletata in primo grado.

Senza tralasciare che la motivazione della sentenza di secondo grado è stata effettuata per relationem a quella del Tribunale (cfr. Cass., sez.

VI, 9/3/2022, n. 7724), avendo la Corte d’appello fatto proprio la pronuncia del tribunale secondo cui l’Amministrazione aveva errato nell’applicazione dei nuovi canoni concessori ex l. 296/2006, non avendo distinto tra pertinenze demaniali ad uso commerciale e pertinenze demaniali non ad uso commerciale, e nel computo delle superfici.3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso del le spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 5.513,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13147/2021proposto da: Agenzia delDemanio, in persona del Direttore Generale pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Terracina, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (P.I..: 00149190597), in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, Rideterminazione canone demaniale marittimo – Pertinenze demaniali congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L53 A509Z) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'AULISIO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R20 D708T), entrambi del foro di Latina, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A (c/o Avv. [OSCURATO:PERSONA] -C. F. : [OSCURATO:PERSONA] 76S07 G224L ) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 800/2020 emessa dalla C orte d’appello di Rom a il 04/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la rideterminazione del canone demaniale marittimo dovuto per l’anno 2007 in relazione alla concessione rilasciata il 27.12.2006. 2. Il Tribunale, all’esito della espletata c.t.u., accoglieva il ricorso, rideterminando il canone annuo per il 2007 in euro 25.484,56. 3. Sull’appello dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo che le consistenze delle opere di difficile rimozione non potessero essere considerate quali pertinenze commerciali e che erano stati rispettati i criteri di calcolo dei canoni annui perconcessioni demaniali marittime previsti dall’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia del Demanio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 256, lett. b), pt. 2.1), l. n. 296/2006, 817 s.s. c.c. e 29 e 49 r.d. n. 327/1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale, condividendo acriticamente le risultanze della ctu, negato la destinazione commerciale delle pertinenze demaniali marittime oggetto della concessione marittimain oggetto. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censu re sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. La CTR, a ben vedere, nel richiamare la ctu, non ha escluso, ma, anzi, espressamente affermato, che, in astratto le superfici che concorrono alla formazione del canone sulla base del valore di mercato sono quelle che hanno caratteristiche commerciali proprie (vale a dire, che possano essere adibite ad attività commerciale di vendita o di somministrazione), bensì ha ritenuto che, in concreto, non tutte le opere di difficile rimozione potessero essere considerate quali pertinenze commerciali. In quest’ottica, l’Agenzia sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità. Del resto, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le due pronunce di merito avessero deciso le medesime questioni sulla base di differenti ragioni, la denuncia sul piano di un vizio motivazionale si sarebbe rivelata parimenti inammissibile.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR condiviso quanto rappresentato dalla c.t.u. omettendo di fornire adeguata motivazione in merito alproprio convincimento, oltre che in ordine alle contestazioni mosse alla perizia. 2.1. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nelsenso di ritenere il motivo infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l' iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018). L’impugnata sentenza, in ordine al punctum dolens rappresentato dalla destinazione commerciale di alcune tra le opere pertinenziali del manufatto, ha sostanzialmente richiamato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio (secondo cui le opere di difficile rimozione ubicate sul sito concesso non sono pertinenze demaniali marittime ad uso commerciale), condividendole siccome rispondenti al dettato legislativo puntualmente richiamato (cfr. pag. 7). In proposito, questa Corte ha in più occasioni affermato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationemle conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari dicondividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019 e Sez. 1, Sentenza n. 22056 del 13/10/2020). D’altra parte, l’Amministrazione ha omesso di allegare l’atto di appello, onde specificare in modo puntuale le critiche che sarebbero state mosse alla sentenza di primo grado, anch’essa censurata per preteso recepimento acritico della CTU espletata in primo grado. Senza tralasciare che la motivazione della sentenza di secondo grado è stata effettuata per relationem a quella del Tribunale (cfr. Cass., sez. VI, 9/3/2022, n. 7724), avendo la Corte d’appello fatto proprio la pronuncia del tribunale secondo cui l’Amministrazione aveva errato nell’applicazione dei nuovi canoni concessori ex l. 296/2006, non avendo distinto tra pertinenze demaniali ad uso commerciale e pertinenze demaniali non ad uso commerciale, e nel computo delle superfici.3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso del le spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 5.513,00 pe
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