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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21070/2026

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ELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando vizi riguardanti la qualificazione giuridica del fatto contestato (che non integrerebbe gli estremi della rapina); - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non può dirsi nel caso in esame, alla stregua dell'imputazione, che dà conto del fatto che l'imputato aveva percosso la p.o. con un pugno alla mandibola; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;- che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila P.Q.M. dichiara inammissibile P.Q.M

ELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., lamentando vizi riguardanti la qualificazione giuridica del fatto contestato (che non integrerebbe gli estremi della rapina); - che la sentenza impugnata ha accolto le richieste dell'imputato; - che il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono consentite, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non può dirsi nel caso in esame, alla stregua dell'imputazione, che dà conto del fatto che l'imputato aveva percosso la p.o. con un pugno alla mandibola; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;- che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila P.Q.M. dichiara inammissibile P.Q.M
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