CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 20493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 04C0H8X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06ORCFF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con distinti ricorsi proposti a mezzo del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, in continuazione tra loro, la pena concordata tra le parti. A sostegno del ricorso hanno dedotto: una non meglio precisata "violazione di legge", il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena inflitta e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, anche questa non meglio specificata. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che anche la dedotta qualificazione giuridica del fatto non è accompagnata da alcuna specificazione né del capo di imputazione erroneamente qualificato , né della qualificazione giuridica che si ipotizza corretta, sicché, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2024 L'es