CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso - che contesta la correttezza della argomentazione concernente la quantificazione degli aumenti di pena per il reato ex art. 341-bis cod. pen. e per i reato ex art. 582 cod. pen. in continuazione, rispetto al reato ex art. 337 cod. pen. - risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esercitato in modo non irragionevole il suo potere discrezionale evidenziando la personalità dell'imputato quale desumibile anche dai precedenti penali, e la sua attitudine violenta, rivelata dalle espressioni adoperate per compiere il primo e dalla reiterazione delle lesioni fisiche per quel che riguarda il capo 13; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Angelo C7o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 5 A 2022 [OSCURATO:PERSONA] /lE