CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVEZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Avezzano, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di furto aggravato dall'art. 625 n. 5 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori a carico del ricorrente - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. A ben vedere la doglianza si concentra solo sulla attendibilità della individuazione dell'imputato effettuata sulla scorta della comparazione fra i tatuaggi che lo stesso aveva e quelli che il ladro risultava avere, per quanto emergente dalla videoregistrazione del sistema di sorveglianza. La doglianza, però, trascura del tutto ulteriori elementi, come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era amico. di Morelli, concorrente nel reato e privo di cappuccio quindi perfettamente riconoscibile, come anche la corrispondenza dei tratti somatici e della struttura fisica fra la persona video ripresa e l'imputato (foll. 4 e 5 della sentenza impugnata). Il motivo è inoltre reiterativo, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La doglianza, infatti, è stata già valutata senza manifeste illogicità quanto alla capacità identificativa dei tatuaggi, ben tre collocati sulle dita, sul polso e sul braccio, tali che il teste di polizia giudiziaria alla visione del filmato riconobbe subito [OSCURATO:PERSONA], avendone poi successivamente contezza a seguito della convocazione in Commissariato. Alla luce di queste considerazioni la Corte di appello ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, mentre la denuncia di travisamento risulta non essere corredata dalla necessaria allegazione dei verbali che sarebbero stati oggetto di travisamento. Infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex nnultis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., che richiede la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento che l'impugnazione non può ignorare. In particolare, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello nella sua interezza. I Giudici di appello hanno valorizzato come elementi ostativi alla concessione della causa di esclusione della punibilità non solo la violazione del lockdown imposto per contrastare la pandemia Covid-19, che è indicativa in sé della violazione di un divieto, ma anche la scaltrezza dell'agire e l'attenta divisione dei ruoli, che non sono stati specificamente contestati dal ricorrente. La Corte territoriale, nei suoi riferimenti al post factum, si spinge alla ricerca di possibili elementi positivi da valorizzare, non trovandone alcuno, ma certamente la valutazione di non tenuità è più complessa - di quella 'aggredita' dal ricorrente - in sintonia con il principio per il quale è richiesta una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle 1 \t modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). La motivazione è congrua e non incorre in alcuna violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle.ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025