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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18047/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato, inoltre, che dette censure non sono scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata, che non si fondano, come invece lamentato, solo sulle dichiarazioni del condannato rese nei procedimenti.

Invero, in essa si evidenzia, con riguardo alla continuazione richiesta in relazione ai delitti in materia di stupefacenti di cui a due sentenze esecutive, che: - l'istanza non può trovare accoglimento perché, pur nell'identità dell'indirizzo, le condotte sono state tenute in un caso al piano terra e nell'altro al terzo piano; - inoltre, significativa sono a) la distanza cronologica tra i reati giudicati, commessi a distanza di quattro anni, b) la non sovrapponibilità delle condotte, trattandosi nel primo caso di mera detenzione di stupefacente e nel secondo di plurime cessioni, c) le concrete modalità delle condotte stesse, risultando Gherardi avere avviato, a distanza di quattro anni dal primo illecito commesso per motivi economici, un'attività del tutto nuova e diversa rispetto a quella del passato, fondata su esigenze evidentemente diverse; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dal condannato, non vi è alcun collegamento tra detti fatti se non l'omogeneità della fattispecie violata, divergendo sia sotto il profilo delle modalità delle condotte sia sotto il profilo dei tempi di consumazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato, inoltre, che dette censure non sono scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata, che non si fondano, come invece lamentato, solo sulle dichiarazioni del condannato rese nei procedimenti. Invero, in essa si evidenzia, con riguardo alla continuazione richiesta in relazione ai delitti in materia di stupefacenti di cui a due sentenze esecutive, che: - l'istanza non può trovare accoglimento perché, pur nell'identità dell'indirizzo, le condotte sono state tenute in un caso al piano terra e nell'altro al terzo piano; - inoltre, significativa sono a) la distanza cronologica tra i reati giudicati, commessi a distanza di quattro anni, b) la non sovrapponibilità delle condotte, trattandosi nel primo caso di mera detenzione di stupefacente e nel secondo di plurime cessioni, c) le concrete modalità delle condotte stesse, risultando Gherardi avere avviato, a distanza di quattro anni dal primo illecito commesso per motivi economici, un'attività del tutto nuova e diversa rispetto a quella del passato, fondata su esigenze evidentemente diverse; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dal condannato, non vi è alcun collegamento tra detti fatti se non l'omogeneità della fattispecie violata, divergendo sia sotto il profilo delle modalità delle condotte sia sotto il profilo dei tempi di consumazione. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile
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