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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, corna da nota specifica; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis, cod. pen.), con le consequenziali statuizioni risarcitorie ed indennitarie in favore delle parti civili.

2. Egli propone due doglianze: /) violazione del c.d. divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), per avere la sentenza confermato la pena inflittagli in primo grado, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione di uno dei reati oggetto di condanna da parte del primo giudice (art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, C.d.

S.).; //) violazione dell'art. 341-bis, cit., per difetto del requisito della presenza di più persone all'atto dell'offesa, non potendo computarsi a tal fine gli altri pubblici ufficiali al momento in servizio unitamente a quelli destinatari diretti della condotta, e non potendo ritenersi dimostrato, nello specifico, che le parole offensive potessero essere percepite dagli altri occupanti la vettura guidata dall'imputato e fermata per un controllo, poiché la relativa affermazione della Corte d'appello si presenta apodittica.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e per l'inammissibilità del residuo motivo.

4. Ha depositato conclusioni scritte il difensore delle parti civili, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello, che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570; costituiscono espressione del medesimo principio, seppure declinato in fattispecie più particolari, Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602).Sul punto, dunque, la decisione impugnata dev'essere annullata.

Poiché, inoltre, nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, l'aumento di pena per continuazione è specificamente indicato in mesi due di reclusione, è sufficiente eliminare il medesimo, con operazione aritmetica e non discrezionale, che rende superfluo il rinvio a tal fine al giudice di merito, potendovi direttamente procedere questa Corte, a norma dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen..

La pena finale dev'essere dunque rideterminata in sei mesi di reclusione.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Attraverso di esso, il ricorrente contesta l'esistenza del presupposto della presenza di più persone, revocando in dubbio che gli accompagnatori dell'imputato abbiano potuto sentire le sue parole offensive.

Tale allegazione, però, con la quale il ricorso intende confutare la contraria affermazione della Corte d'appello espressa in termini di certezza (sul presupposto per cui quelle persone fossero «insieme all'imputato e nei pressi dei poliziotti offesi»: pag. 4, sent.), non è sorretta dall'indicazione di alcun elemento di prova ed è prospettata in forma puramente ipotetica, rivelandosi perciò generica e, quindi, inammissibile in questa sede.

3. Confermata la colpevolezza dell'imputato per l'oltraggio, ne discende la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio sopportate dalle parti civili per il presente grado, che si liquidano in misura superiore al minimo (come da dispositivo), in ragione della pluralità di parti, pur non avendo il loro comune difensore richiesto, nella nota specifica, l'aumento in misura percentuale previsto dalla relativa tabella.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in sei mesi di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi quattromila euro, oltre accessori di o legge.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, corna da nota specifica; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis, cod. pen.), con le consequenziali statuizioni risarcitorie ed indennitarie in favore delle parti civili. 2. Egli propone due doglianze: /) violazione del c.d. divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), per avere la sentenza confermato la pena inflittagli in primo grado, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione di uno dei reati oggetto di condanna da parte del primo giudice (art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, C.d. S.).; //) violazione dell'art. 341-bis, cit., per difetto del requisito della presenza di più persone all'atto dell'offesa, non potendo computarsi a tal fine gli altri pubblici ufficiali al momento in servizio unitamente a quelli destinatari diretti della condotta, e non potendo ritenersi dimostrato, nello specifico, che le parole offensive potessero essere percepite dagli altri occupanti la vettura guidata dall'imputato e fermata per un controllo, poiché la relativa affermazione della Corte d'appello si presenta apodittica. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e per l'inammissibilità del residuo motivo. 4. Ha depositato conclusioni scritte il difensore delle parti civili, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello, che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628; Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570; costituiscono espressione del medesimo principio, seppure declinato in fattispecie più particolari, Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283535; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602).Sul punto, dunque, la decisione impugnata dev'essere annullata. Poiché, inoltre, nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, l'aumento di pena per continuazione è specificamente indicato in mesi due di reclusione, è sufficiente eliminare il medesimo, con operazione aritmetica e non discrezionale, che rende superfluo il rinvio a tal fine al giudice di merito, potendovi direttamente procedere questa Corte, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. La pena finale dev'essere dunque rideterminata in sei mesi di reclusione. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Attraverso di esso, il ricorrente contesta l'esistenza del presupposto della presenza di più persone, revocando in dubbio che gli accompagnatori dell'imputato abbiano potuto sentire le sue parole offensive. Tale allegazione, però, con la quale il ricorso intende confutare la contraria affermazione della Corte d'appello espressa in termini di certezza (sul presupposto per cui quelle persone fossero «insieme all'imputato e nei pressi dei poliziotti offesi»: pag. 4, sent.), non è sorretta dall'indicazione di alcun elemento di prova ed è prospettata in forma puramente ipotetica, rivelandosi perciò generica e, quindi, inammissibile in questa sede. 3. Confermata la colpevolezza dell'imputato per l'oltraggio, ne discende la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio sopportate dalle parti civili per il presente grado, che si liquidano in misura superiore al minimo (come da dispositivo), in ragione della pluralità di parti, pur non avendo il loro comune difensore richiesto, nella nota specifica, l'aumento in misura percentuale previsto dalla relativa tabella. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in sei mesi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi quattromila euro, oltre accessori di o legge. Così deciso in