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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38819/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 935/20 la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta emessa il 03/07/19, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui aWart.337 cod. pen.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione per travisamento della prova in merito all'accertamento della condotta violenta attiva, rispetto alla mera resistenza passiva.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come le condotte aggressive fossero state ripetute, energiche e dirette ad ostacolare l'intervento degli agenti esponendoli al pericolo di lesioni.

La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza che pur non diretta contro il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola, poiché solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen.

Si deve poi ricordare che il vizio di "travisamento della prova", ricorre nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, altra cosa è la prospettazione di una diversa lettura della prova, che è preclusa al giudice di legittimità, non potendosi reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 935/20 la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta emessa il 03/07/19, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui aWart.337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione per travisamento della prova in merito all'accertamento della condotta violenta attiva, rispetto alla mera resistenza passiva. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come le condotte aggressive fossero state ripetute, energiche e dirette ad ostacolare l'intervento degli agenti esponendoli al pericolo di lesioni. La materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza che pur non diretta contro il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola, poiché solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen. Si deve poi ricordare che il vizio di "travisamento della prova", ricorre nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, altra cosa è la prospettazione di una diversa lettura della prova, che è preclusa al giudice di legittimità, non potendosi reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2
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