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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04497/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto dell'assenza del difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2019, assolvendo Vito CASALE dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale ai danni di Pace nonché dai delitti di lesione personale allo stesso ascritti, rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 667,67 di multa per i residui reati di concorso in resistenza aggravata e oltraggio ai danni dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e Caniglia (artt. 110, 337, 339, primo comma, 341-bis cod. pen. - Capo A), di concorso nella detenzione di armi clandestine e munizioni (artt. 110, 23

I. n. 110 del 1975, 697 cod. pen. - Capo B), nonché di ricettazione in concorso delle suddette armi clandestine (110, 648 cod. pen. - Capo C).

2. [OSCURATO:PERSONA] CASALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen. poiché al ricorrente non è contestato di avere compiuto violenza o minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali, ma unicamente di averli offesi e di essersi rifiutato di obbedire, così compiendo una resistenza passiva, prospettando anche l'intervento di un difensore a proprio favore (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli art. 63, 64 e 350 cod. proc. pen., 111 Cost., con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ed impiegate per l'affermazione di responsabilità del delitto di cui al capo B), in quanto il ricorrente era stato arrestato, sicché non ha reso liberamente le dichiarazioni, fermo restando che le stesse possono essere impiegate unicamente per la prosecuzione delle indagini e non per la prova a carico, neppure in sede di giudizio abbreviato (secondo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli art. 110, 116 cod. pen., 23

I. n. 110 del 1975, 7

I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., e il vizio della motivazione perché, con riguardo alla detenzione delle armi, si è trattato di connivenza non punibile, mancando qualunque elemento da cui possa desumersi il concorso da parte del ricorrente nella condotta del padre anche perché il genitore si era raccomandato con il figlio di non toccare le sue armi, sicché non aveva condiviso affatto il possesso con il medesimo (terzo e quarto motivo); - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 516, 517, 521, 533 cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, 697 cod. pen., perché mancava radicalmente la contestazione della condotta di detenzione delle munizioni sicché è stato introdotto un fatto nuovo senza alcuna preventiva contestazione di esso (quinto motivo);- la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 516, 517, 521, 533, 605 cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, 648 cod. pen., e il vizio della motivazione perché il giudice di secondo grado, nel confermare la statuizione di condanna del primo giudice per il delitto di ricettazione, ha in realtà diversamente ricostruito il fatto poiché ha ritenuto che il ricorrente abbia ricevuto da un terzo le armi insieme al proprio genitore, mentre in prima istanza si era ritenuta la condotta di ricettazione per la consapevolezza della detenzione paterna.

Del resto, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente impedisce di affermarne la responsabilità per la ricettazione (sesto, settimo e ottavo motivo); - la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., perché, esclusa la responsabilità per la resistenza e i reati concernenti le armi, residua unicamente il reato di oltraggio per il quale «si potrebbe ragionevolmente riflettere, in caso di rinvio, sulla concedibilità di tale istituto» (nono motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Sono manifestamente infondate le doglianze concernenti l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione dei fatti per cui si procede.

2.1. Si tratta, come il ricorso non contesta, di spontanee dichiarazioni ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. specificamente verbalizzate e sottoscritte dall'imputato una volta accompagnato in caserma per l'identificazione a seguito della condotta posta in essere ai danni dei carabinieri.

Dette dichiarazioni, ove puntualmente verbalizzate e sottoscritte, sono pienamente utilizzabili per fondare la responsabilità nel giudizio abbreviato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; in generale sulle problematiche di utilizzabilità di tali dichiarazioni si veda Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909).

2.2. Il ricorso, senza confrontarsi con tale specifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale ha fatto coerente riferimento il giudice di merito, apoditticamente afferma che si tratterebbe di dichiarazioni rese in stato di arresto o detenzione, ma si tratta di una circostanza che è priva di rilievo tenuto conto che l'imputato non ha mai sostenuto di essere stato indotto a rendere tali dichiarazioni.

Del resto, la circostanza non trova riscontro negli atti allegati al ricorso, spettando alla parte ricorrente di indicare specificamente o allegare gli atti da cui ciò dovrebbe desumersi.

Si è infatti, da tempo chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare una questione, di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta questione era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796).

3. Sono inammissibili, perché generiche e comunque manifestamente infondate le doglianze concernenti il delitto di resistenza in danno dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e Caniglia.

3.1. Il ricorso non si confronta con la specifica valorizzazione di una condotta minacciosa posta in essere direttamente dal ricorrente, anche facendo riferimento all'utilizzo di armi, poi rinvenute perché illegittimamente detenute.

Il ricorso, che omette di confrontarsi con tale rilevante evidenza probatoria e che non contesta la specifica minaccia («vi faccio vedere io») pronunciata dal ricorrente per opporsi ai pubblici ufficiali, propone, altresì, una diversa ricostruzione in fatto che tenta di accreditare una semplice resistenza passiva o un rifiuto di obbedienza, valorizzando un'ulteriore frase pronunciata dal ricorrente relativa alla intenzione di rivolgersi a un avvocato che, tuttavia, segue quella manifestamente intimidatoria che è stata accompagnata, come il ricorso non contesta, dal riferimento fatto da entrambi gli imputati all'utilizzo di armi per respingere i pubblici ufficiali: la sentenza di primo grado, alla quale si richiama il giudice di appello, specificamente riferisce che le minacce paterne, accompagnate dall'utilizzo di un pezzo di legno, erano sostenute da quelle del ricorrente.4.

Così chiarita la piena utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nell'ambito del giudizio abbreviato, risulta inammissibile ogni questione concernente la responsabilità per il concorso nella detenzione delle armi clandestine che sono state rinvenute nell'abitazione degli imputati, specificamente occultate nei luoghi indicati dal ricorrente.

CASALE Vito, quindi, con motivazione logica e coerente nonché pienamente aderente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva il possesso condiviso delle armi con il proprio genitore con il quale coabitava nell'edificio dov'è stata compiuta la perquisizione.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che «integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698).

4.1. Nel caso di specie, del resto, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato il quale ha posto in evidenza la diretta riferibilità al ricorrente delle armi clandestine tant'è vero che lo stesso non aveva esitato a minacciare di fare uso del fucile in danno delle vicine di casa.

5. È inammissibile ogni questione concernente la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., sia perché non risulta che essa sia stata dedotta con l'atto di appello, sia perché la puntuale enunciazione della condotta di detenzione delle munizioni trova chiaro ed univoco riscontro nell'imputazione sulla quale, comunque, il ricorrente si è pienamente difeso nei giudizi di merito e innanzi a questa Corte Suprema.

5.1. Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza non è necessaria la modifica del capo di imputazione, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., allorché resta invariato il complesso di quegli accadimenti che integrano gli elementi costitutivi e circostanziali dei quali consta il reato e il mutamento attiene unicamente alla configurazione giuridica o nomen iuris del fatto» (Sez. 1, n. 553 del 14/11/1994 dep. 1995, Faita, Rv. 200026; recentemente Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156) Nel caso in esame non si è verificata alcuna nuova contestazione della condotta contestata all'imputato al quale è addebitato di avere detenuto delle munizioni per arma da fuoco, insieme alle armi clandestine.

Il giudice di primo grado e quello di appello hanno proceduto a esplicitare il nome di iuris del reato, richiamando l'art. 697 cod. pen., senza modificare o integrare la contestazione che faceva espresso riferimento alla detenzione delle munizioni, sicché l'imputato era ben consapevole dell'accusa mossa e in relazione alla quale si difendeva.

6. Poste tali premesse è infondata la doglianza difensiva che si appunta sulla ricettazione delle armi clandestine.

6.1. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità per il delitto di ricettazione facendo leva sulla intrinseca illiceità delle armi clandestine sicché, non essendo stato chiarito dagli imputati un diverso contesto di ricezione ovvero una successiva alterazione di armi comuni da parte di medesimi imputati, la detenzione di esse integrava anche la condotta di ricettazione.

Il primo giudice ha, sul punto, richiamato Sez. 6, Monaco (Sez. 6, n. 7937 del 10/03/1995, Monaco, Rv. 202578) secondo la quale «l'abrasione della matricola su di un'arma, a meno che il possessore se ne attribuisca la paternità, costituisce di per sé dato valido a dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa in quanto finalizzato proprio ad occultarla.

Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la responsabilità per ricettazione nei confronti del possessore di una pistola con matricola abrasa».

6.2. Il giudice di appello ha, per parte sua, confermato la responsabilità dell'imputato in quanto «la diretta personale disponibilità» delle armi clandestine da parte del ricorrente «lascia fondatamente presumere che lo stesso le abbia ex ante ricevute o direttamente da terzi (essendo risibile l'affermazione del CASALE Giovanni di avere trovato le armi nell'alveo di un fiume) o comunque dal padre stesso, nella perfetta consapevolezza della provenienza illecita, essendo la pistola ed il fucile visibilmente privi di matricola (con matricola abrasa)».

6.3. Premesso che l'evidente inverosimiglianza della versione del co- imputato, che ha riferito di avere rinvenuto casualmente le armi in un fiume — valutazione che non viene specificatamente contrastata dal ricorso —, individua comunque una unitaria condotta di ricezione, non è ravvisabile la denunciata modificazione della contestazione, in quanto entrambi i giudici di merito hanno fatto riferimento alla accertata condotta di congiunta detenzione delle armi clandestine che è stata valutata come non illogicamente dimostrativa di una unitaria ricezione delle stesse.

Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve perciò concludersi nel senso che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola o l'assenza di essa, essendo chiaramente finalizzate a impedirne l'identificazione, dimostrano, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (in tema di abrasione della matricola: Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868).

7. È inammissibile anche il motivo sulla tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. poiché formulato quale subordinato all'annullamento con rinvio e comunque in modo del tutto generico. 8.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto dell'assenza del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2019, assolvendo Vito CASALE dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale ai danni di Pace nonché dai delitti di lesione personale allo stesso ascritti, rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 667,67 di multa per i residui reati di concorso in resistenza aggravata e oltraggio ai danni dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e Caniglia (artt. 110, 337, 339, primo comma, 341-bis cod. pen. - Capo A), di concorso nella detenzione di armi clandestine e munizioni (artt. 110, 23 I. n. 110 del 1975, 697 cod. pen. - Capo B), nonché di ricettazione in concorso delle suddette armi clandestine (110, 648 cod. pen. - Capo C). 2. [OSCURATO:PERSONA] CASALE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen. poiché al ricorrente non è contestato di avere compiuto violenza o minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali, ma unicamente di averli offesi e di essersi rifiutato di obbedire, così compiendo una resistenza passiva, prospettando anche l'intervento di un difensore a proprio favore (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli art. 63, 64 e 350 cod. proc. pen., 111 Cost., con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ed impiegate per l'affermazione di responsabilità del delitto di cui al capo B), in quanto il ricorrente era stato arrestato, sicché non ha reso liberamente le dichiarazioni, fermo restando che le stesse possono essere impiegate unicamente per la prosecuzione delle indagini e non per la prova a carico, neppure in sede di giudizio abbreviato (secondo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli art. 110, 116 cod. pen., 23 I. n. 110 del 1975, 7 I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen., e il vizio della motivazione perché, con riguardo alla detenzione delle armi, si è trattato di connivenza non punibile, mancando qualunque elemento da cui possa desumersi il concorso da parte del ricorrente nella condotta del padre anche perché il genitore si era raccomandato con il figlio di non toccare le sue armi, sicché non aveva condiviso affatto il possesso con il medesimo (terzo e quarto motivo); - la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 516, 517, 521, 533 cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, 697 cod. pen., perché mancava radicalmente la contestazione della condotta di detenzione delle munizioni sicché è stato introdotto un fatto nuovo senza alcuna preventiva contestazione di esso (quinto motivo);- la violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 516, 517, 521, 533, 605 cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 CEDU, 648 cod. pen., e il vizio della motivazione perché il giudice di secondo grado, nel confermare la statuizione di condanna del primo giudice per il delitto di ricettazione, ha in realtà diversamente ricostruito il fatto poiché ha ritenuto che il ricorrente abbia ricevuto da un terzo le armi insieme al proprio genitore, mentre in prima istanza si era ritenuta la condotta di ricettazione per la consapevolezza della detenzione paterna. Del resto, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente impedisce di affermarne la responsabilità per la ricettazione (sesto, settimo e ottavo motivo); - la violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., perché, esclusa la responsabilità per la resistenza e i reati concernenti le armi, residua unicamente il reato di oltraggio per il quale «si potrebbe ragionevolmente riflettere, in caso di rinvio, sulla concedibilità di tale istituto» (nono motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Sono manifestamente infondate le doglianze concernenti l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione dei fatti per cui si procede. 2.1. Si tratta, come il ricorso non contesta, di spontanee dichiarazioni ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. specificamente verbalizzate e sottoscritte dall'imputato una volta accompagnato in caserma per l'identificazione a seguito della condotta posta in essere ai danni dei carabinieri. Dette dichiarazioni, ove puntualmente verbalizzate e sottoscritte, sono pienamente utilizzabili per fondare la responsabilità nel giudizio abbreviato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; in generale sulle problematiche di utilizzabilità di tali dichiarazioni si veda Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909). 2.2. Il ricorso, senza confrontarsi con tale specifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale ha fatto coerente riferimento il giudice di merito, apoditticamente afferma che si tratterebbe di dichiarazioni rese in stato di arresto o detenzione, ma si tratta di una circostanza che è priva di rilievo tenuto conto che l'imputato non ha mai sostenuto di essere stato indotto a rendere tali dichiarazioni. Del resto, la circostanza non trova riscontro negli atti allegati al ricorso, spettando alla parte ricorrente di indicare specificamente o allegare gli atti da cui ciò dovrebbe desumersi. Si è infatti, da tempo chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare una questione, di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice a quo ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta questione era stata invece ritualmente proposta (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). 3. Sono inammissibili, perché generiche e comunque manifestamente infondate le doglianze concernenti il delitto di resistenza in danno dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e Caniglia. 3.1. Il ricorso non si confronta con la specifica valorizzazione di una condotta minacciosa posta in essere direttamente dal ricorrente, anche facendo riferimento all'utilizzo di armi, poi rinvenute perché illegittimamente detenute. Il ricorso, che omette di confrontarsi con tale rilevante evidenza probatoria e che non contesta la specifica minaccia («vi faccio vedere io») pronunciata dal ricorrente per opporsi ai pubblici ufficiali, propone, altresì, una diversa ricostruzione in fatto che tenta di accreditare una semplice resistenza passiva o un rifiuto di obbedienza, valorizzando un'ulteriore frase pronunciata dal ricorrente relativa alla intenzione di rivolgersi a un avvocato che, tuttavia, segue quella manifestamente intimidatoria che è stata accompagnata, come il ricorso non contesta, dal riferimento fatto da entrambi gli imputati all'utilizzo di armi per respingere i pubblici ufficiali: la sentenza di primo grado, alla quale si richiama il giudice di appello, specificamente riferisce che le minacce paterne, accompagnate dall'utilizzo di un pezzo di legno, erano sostenute da quelle del ricorrente.4. Così chiarita la piena utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nell'ambito del giudizio abbreviato, risulta inammissibile ogni questione concernente la responsabilità per il concorso nella detenzione delle armi clandestine che sono state rinvenute nell'abitazione degli imputati, specificamente occultate nei luoghi indicati dal ricorrente. CASALE Vito, quindi, con motivazione logica e coerente nonché pienamente aderente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva il possesso condiviso delle armi con il proprio genitore con il quale coabitava nell'edificio dov'è stata compiuta la perquisizione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che «integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698). 4.1. Nel caso di specie, del resto, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato il quale ha posto in evidenza la diretta riferibilità al ricorrente delle armi clandestine tant'è vero che lo stesso non aveva esitato a minacciare di fare uso del fucile in danno delle vicine di casa. 5. È inammissibile ogni questione concernente la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., sia perché non risulta che essa sia stata dedotta con l'atto di appello, sia perché la puntuale enunciazione della condotta di detenzione delle munizioni trova chiaro ed univoco riscontro nell'imputazione sulla quale, comunque, il ricorrente si è pienamente difeso nei giudizi di merito e innanzi a questa Corte Suprema. 5.1. Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza non è necessaria la modifica del capo di imputazione, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., allorché resta invariato il complesso di quegli accadimenti che integrano gli elementi costitutivi e circostanziali dei quali consta il reato e il mutamento attiene unicamente alla configurazione giuridica o nomen iuris del fatto» (Sez. 1, n. 553 del 14/11/1994 dep. 1995, Faita, Rv. 200026; recentemente Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156) Nel caso in esame non si è verificata alcuna nuova contestazione della condotta contestata all'imputato al quale è addebitato di avere detenuto delle munizioni per arma da fuoco, insieme alle armi clandestine. Il giudice di primo grado e quello di appello hanno proceduto a esplicitare il nome di iuris del reato, richiamando l'art. 697 cod. pen., senza modificare o integrare la contestazione che faceva espresso riferimento alla detenzione delle munizioni, sicché l'imputato era ben consapevole dell'accusa mossa e in relazione alla quale si difendeva. 6. Poste tali premesse è infondata la doglianza difensiva che si appunta sulla ricettazione delle armi clandestine. 6.1. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità per il delitto di ricettazione facendo leva sulla intrinseca illiceità delle armi clandestine sicché, non essendo stato chiarito dagli imputati un diverso contesto di ricezione ovvero una successiva alterazione di armi comuni da parte di medesimi imputati, la detenzione di esse integrava anche la condotta di ricettazione. Il primo giudice ha, sul punto, richiamato Sez. 6, Monaco (Sez. 6, n. 7937 del 10/03/1995, Monaco, Rv. 202578) secondo la quale «l'abrasione della matricola su di un'arma, a meno che il possessore se ne attribuisca la paternità, costituisce di per sé dato valido a dimostrare la illecita provenienza dell'arma stessa in quanto finalizzato proprio ad occultarla. Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la responsabilità per ricettazione nei confronti del possessore di una pistola con matricola abrasa». 6.2. Il giudice di appello ha, per parte sua, confermato la responsabilità dell'imputato in quanto «la diretta personale disponibilità» delle armi clandestine da parte del ricorrente «lascia fondatamente presumere che lo stesso le abbia ex ante ricevute o direttamente da terzi (essendo risibile l'affermazione del CASALE Giovanni di avere trovato le armi nell'alveo di un fiume) o comunque dal padre stesso, nella perfetta consapevolezza della provenienza illecita, essendo la pistola ed il fucile visibilmente privi di matricola (con matricola abrasa)». 6.3. Premesso che l'evidente inverosimiglianza della versione del co- imputato, che ha riferito di avere rinvenuto casualmente le armi in un fiume — valutazione che non viene specificatamente contrastata dal ricorso —, individua comunque una unitaria condotta di ricezione, non è ravvisabile la denunciata modificazione della contestazione, in quanto entrambi i giudici di merito hanno fatto riferimento alla accertata condotta di congiunta detenzione delle armi clandestine che è stata valutata come non illogicamente dimostrativa di una unitaria ricezione delle stesse. Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve perciò concludersi nel senso che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola o l'assenza di essa, essendo chiaramente finalizzate a impedirne l'identificazione, dimostrano, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (in tema di abrasione della matricola: Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868). 7. È inammissibile anche il motivo sulla tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. poiché formulato quale subordinato all'annullamento con rinvio e comunque in modo del tutto generico. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
Sentenza Cassazione n. 04497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris