CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2001/2016 depositata in data 27/07/2016, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4954/2017Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 9108/2026Data pubblicazione 10/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari rigettava i ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisidi accertamento Irpef relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, conseguentiall’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.a.s.Rappresentanza e Consulenza di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieva gliappelli, evidenziando la situazione di conflitto dei due ricorrenti rispettoa [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società.3. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoaffidato a quattro motivi.Gli intimati, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso ildifensore di appello, non hanno svolto attività difensiva.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità del giudizio per violazione dellitisconsorzio necessario previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone edelle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia lasocietà che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa limitatamenteNumero registro generale 4954/2017Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 9108/2026Data pubblicazione 10/04/2026ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha adoggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì glielementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di uncaso di litisconsorzio necessario originario.Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14 del d. lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche diufficio (Cass., Sez. U., n. 14815/2008; Cass. n. 23096/2012; Cass. n.25300/2014; Cass. n. 7789/2016; Cass. n. 16730/2018; Cass. n.27603/2018 e, più di recente, Cass. n. 23585/2019; Cass. n.11230/2020; Cass. n. 35187/2022; Cass. n. 33319/2023).Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazionedelle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata o dal collegio diprimo grado o dal collegio d'appello, deve disporsi, anche d'ufficio,l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro(Cass. Sez. U. n. 3678/2009 e, più di recente, Cass. n. 6644/2018;Cass. n. 23315/2020; Cass. n. 4665/2021).Nel caso di specie appare pacifico in fatto (come emerge dallasentenza di primo grado trascritta nelle controdeduzioni erariali delprocesso di appello ma anche dalla sentenza, prima parte della pagina4) che i tre ricorsi proposti dai tre soci, e cioè gli odierni ricorrenti eGentile [OSCURATO:PERSONA], nonché da quest’ultimo anche qualerappresentante della società, furono riuniti in primo grado.Al giudizio di appello, nonostante l’eccezione formulata in tal sensodell’Agenzia delle entrate (di cui alle controdeduzioni depositate),partecipavano solo i due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 4954/2017Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 9108/2026Data pubblicazione 10/04/2026senza che fossero evocati anche la società nonché l’altro socio, comeemerge dalla sentenza.Il che vizia la sentenza impugnata e determina, in accoglimento delprimo motivo, la sua cassazione con rinvio della causa alla CGT2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 112 c.p.c. e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto conl’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, laddove la CTR ha omesso dipronunciare sulla eccezione di decadenza dei ricorsi relativi, per GentileDuilio, all’avviso per l’anno di imposta 2005 e all’avviso per l’anno diimposta 2006, per [OSCURATO:PERSONA], all’avviso per l’anno di imposta2006; l’eccezione era stata accolta dalla CTP con statuizione oggetto diappello dei contribuenti, contestato dalla difesa erariale, ma sul puntola CTR nulla ha affermato esplicitamente.2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 5 t.u.i.r. e 2261, 2313 e 2320 c.c., laddove la CTR ha escluso laimputazione ai soci accomandanti per trasparenza del maggior redditocontestato alla società non solo evidenziando un fatto (la denunciapenale nei confronti dell’altro socio, peraltro presentata solo dallaGuida) successivo all’accertamento ma anche in violazione del sistemadi imposizione diretta nei confronti delle società di persone.3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo aifini della decisione della controversia.4.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.5. Concludendo, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, concassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CGT2 della Puglia, inNumero registro generale 4954/2017Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 9108/2026Data pubblicazione 10/04/2026diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, dichiarala nullità del giudizio di appello; cassa la sentenza e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 4 marzo 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]