CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo parzialmente l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al medesimo la misura cautelare (successivamente così attenuata) del divieto di esercitare uffici direttivi di società per la durata di anni uno in ordine a plurimi delitti fiscali di cui all'art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio di motivazione. Con riguardo alle compensazioni, ritenute illecite, contestate ai capi 5 e 10 della provvisoria imputazione, si osserva che si era legittimamente operata la compensazione di crediti esistenti e spettanti oggetto di accollo tributario avvenuto prima della disciplina introdotta con d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, in conformità a quanto all'epoca previsto dall'art. 8 I. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente). Quanto alla contestazione mossa al capo 10, il provvedimento impugnato viene altresì censurato per non aver motivato sulla circostanza che soltanto la compensazione di C. 22.431,38 si riferiva ad un credito dell'accollante [OSCURATO:PERSONA], mentre la restante parte concerneva crediti effettivi della [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea, in ogni caso, che tutte le operazioni di accollo tributario erano avvenuto avvalendosi della consulenza di professionisti specializzati, effettuandosi i dovuti controlli, anche con riguardo ai capi in cui si contesta l'utilizzo dello strumento dell'acquisto di azienda. 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, non avendo l'ordinanza considerato che l'indagato ha rimesso tutte le cariche societarie e che è stato licenziato, sicché, sul punto, l'ordinanza si era fondata su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, fondato quanto al reato di cui al capo 10) nei termini di cui più oltre si dirà, è nel resto inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.1.1. Con riguardo a quest'ultimo profilo, osserva il Collegio che il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata, che ha ricostruito a carico del ricorrente la gravità indiziaria per i reati al medesimo provvisoriamente contestati (ad eccezione del capo 1, per cui è stato annullato il provvedimento cautelare), argomentando come lo stesso - quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. - avesse omesso il pagamento di debiti tributari (nel periodo 2018-2021, per circa 4 milioni e mezzo di euro complessivi) utilizzando un sistema di frode fiscale che, previo accollo, ne attuava la compensazione con crediti asseritamente vantati da società ubicate sul territorio nazionale. Trattandosi di crediti che l'ordinanza attesta essere inesistenti - senza che questa ricostruzione in fatto sia inficiata dalla contraria allegazione contenuta in ricorso, del tutto generica e non fondata su un travisamento probatorio congruamente sottoposto all'attenzione di questa Corte -, le censure svolte si rivelano per ciò solo ictu °cui/ inconsistenti. Al di là delle questioni giuridiche poste circa la legittimità o meno dei contratti di accollo di debiti tributari prima dell'approvazione del citato d.l. n. 124/2019, non v'è infatti dubbio (e lo stesso ricorrente ne conviene) sull'illiceità di compensazioni avvenute utilizzando crediti inesistenti. In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha richiamato il condivisibile orientamento - già argomentato da questa Corte indipendentemente dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate evocata in ricorso e con il quale quest'ultimo parimenti non si confronta - giusta il quale, in tema di reati tributari, integra il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di accollo fiscale compiuto attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 non solo non prevede il caso dell'accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272712- 01). Quand'anche, pertanto, si fosse trattato di crediti esistenti di altre società, la compensazione sarebbe comunque illecita, trattandosi di crediti non spettanti in capo alle società rappresentate dall'imputato e l'ordinanza dà atto che i capi d'imputazione provvisoria 5) e 10) - fatti oggetto di doglianza nel presente ricorso - addebitano la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 10 quater, comma 1, d.lgs. 74/2000, sicché, con riguardo alla questione qui in esame, è stata esattamente argomentata la sussistenza del fumus commissi delicti del reato ipotizzato. 1.2. Il ricorso è invece fondato quanto alla contestazione mossa con riguardo al capo 10) per omessa motivazione in relazione alla specifica doglianza, rassegnata in sede di riesame, che la compensazione oggetto di addebito si riferirebbe a crediti oggetto di accollo soltanto per un importo inferiore alla soglia di punibilità. Riassumendo sinteticamente il motivo di gravame proposto sul punto, l'ordinanza impugnata (pag. 4) afferma che la difesa «ha eccepito l'importo contestato», ma la doglianza è rimasta senza risposta. La stessa, peraltro, era stata ben articolata nei motivi di riesame, essendosi specificamente devoluto (pagg. 9 - 10) che la Guardia di Finanza aveva considerato l'intero importo oggetto di compensazione, pari a C 444.546,99, come credito (inesistente) dell'accollante [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbe stata riconducibile a tale causale (cod. tributo 6036) soltanto la somma di C 22.431,38, essendo il restante importo relativo a crediti d'imposta maturati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in correlazione ad attività di ricerca (cod. tributo 6857) e documentati dagli allegati contestualmente proposti. Se fosse fondata, tale doglianza sarebbe evidentemente decisiva, poiché l'indebita compensazione si ridurrebbe ad un importo inferiore alla soglia di punibilità. Va qui ribadito, invero, il condivisibile principio giusta il quale, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, 10 comma, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio e a., Rv. 264011). 3.3 Con riguardo, da ultimo, alle contestazioni mosse ai capi 11) e 12), il ricorso parimenti non si confronta con l'articolata motivazione dell'ordinanza, che ha ricostruito il fatto nel senso dell'inesistenza (non contestata) dei crediti fatti oggetto di compensazione acquistati nell'ambito di cessioni di rami di azienda per (dichiarati) importi notevolmente inferiori al loro valore, tanto da rendere evidente - ha non illogicamente argomentato il giudice del merito cautelare - il dolo dell'indagato, tenendo altresì conto della complessiva sua condotta fraudolenta quale emergente dalla vicenda descritta nel provvedimento impugnato. E' stata del pari non illogicamente ritenuta irrilevante la doglianza fondata sull'asserita fiducia accordata dall'indagato ai propri consulenti, attestando peraltro l'ordinanza che anche il suo commercialista era indagato nel procedimento. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con giudizio di fatto non illogicamente motivato e in questa sede non censurabile, l'ordinanza ha argomentato che - in considerazione delle molteplici condotte delittuose, tenute in diversi anni d'imposta, e degli elevati importi fraudolentemente compensati - fosse concreto ed attuale il rischio che l'indagato possa assumere nuovi incarichi direttivi, e quindi reiterare analoghi reati, anche in compagini societarie diverse da quelle coinvolte nel procedimento, donde l'irrilevanza della dismissione delle cariche avvenuta a seguito dell'emissione del provvedimento cautelare. Del resto, la misura cautelare interdittiva si limita ad impedire proprio (e soltanto) questa eventualità. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta limitatamente al capo 10) della provvisoria imputazione. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al capo 10) con rinvio per nuovo esame al