Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 773/2020
ECLI:EU:C:2020:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0418_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 gennaio 2020 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑418/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Accordi fra imprese – Mercato degli imballaggi metallici – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione di avvio del procedimento – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Atto non impugnabile – Tutela giurisdizionale effettiva – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 58, comma 1)
(v. punti 30‑34)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che incide esclusivamente sulla situation procedurale dell’impresa oggetto dell’indagine – Insussistenza di privazione di diritti procedurali, di effetto costitutivo sulla competenza della Commissione o di modifica del criterio di controllo sostanziale applicabile – Esclusione – Effetto interruttivo della prescrizione previsto dal diritto nazionale – Irrilevanza
(Artt. 101 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 11, § 6; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 2, § 1)
(v. punti 35‑38, 48, 52, 57, 75)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza – Asserita insufficienza dei mezzi di ricorso a livello nazionale – Irrilevanza
(Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)
(v. punti 44, 62‑65, 82)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 71, 72)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 83, 84)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]. sopportano le proprie spese.