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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25919/2023

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12214/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD. contri- butiordinari in conto esercizioex art.14 l. prov.BZ 16/1985 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] strignanò,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, indirizzo PEC: anto- [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gna,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: lucagraziani@or- dineavvocatiroma.org; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanon.77/2/2019 depositata il 18 ottobre 2019, e non notificata.

Uditala re lazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 giugno 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria di Secondo grado di Bol- zano n. 77/2/2019 veniva rigettava l’appello e confermata la sen- tenzadi primo grado n. 197/1/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- butaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, la quale aveva accolto il ricorso introduttivonotificato a [OSCURATO:PERSONA] tterer, quale socio della società KloeckerBusline (GmbH) S.r.l., della società Kofler (GmbH) S.r.l. , ora S.a.s.,[OSCURATO:PERSONA] (GmbH) S.r.l. , ora S.a.s. , tutte svolgenti attività ditrasporto terrestre di pass e ggeri. 2.In particolare, l’avviso di accertamen to n.

TBA01T400892/2017, re- lativoall’anno 2012, veniva emesso nei confronti del contribuente sul presuppostodell’errata la classificazione dei contributi ricevuti dalle suddettesocietà dalla Provincia autonoma di Bolzano, quali contributi esentiai fini della II.DD. ex art. 3 d.l. 833/1986, ed ai fini IVA ex art. 2,co. 3, lett. a), d.P.R. n.633/1972.

Con distinti avvisi di accerta- mentoveniva, tra l’altro, accerta t o per il periodo d’imposta suddetto unmaggior reddito imponibile ai fini delle II.DD. in capo alle tre so- cietà,rettificando quanto da loro dichiarato e, per quanto qui inte- ressa,con l’avviso impugnato veniva imputato al socio per la quota possedutaal 31.12.2012 delle suddette società, in virtù dell’opzione espressaper il regime di traspare nza dell’art. 116 TUIR, pari ad euro 613.756,00per IRPEF, oltre Addizionale regionale, interessi e contri- butoINPS. 3.l recuperi derivavano dalla riqualificazione, operata dall’Amministra- zionefinanziaria, del rapporto giuridico concessorio in essere fra l e societàsvolgenti il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in pro- vinciadi Bolzano, con la Provincia autonoma di Bolzano come con- trattodi servizio.

Per l’effetto, i contributi percepiti dalla Provincia ai sensidegli artt. 14 e 17 della legge prov inciale 2 dicembre 1985, n. 16,venivano considerati, ai fini IVA, corrispettivo del contratto a pre- stazionisinallagmatiche, con conseguente assoggettamento all’impo- sta armonizzata, profilo che esulava dal presente giudizio e, ai fini delleII.DD. venivan o individuati come ricavi, componente positivo di redditod’impresa escluso dal regime agevolativo di neutralità fiscale dicui all’art. 3 del decreto - legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito inlegge, con modificazioni, con legge 6 febbraio 1987, n. 18. 4.A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente, in sintesi, deduceva chein forza della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone, a sua volta adottata nel quadro della legge nazionale 15 aprile 1981, n.151, il rapportointercorrente tra la società e la Provincia autonoma fosse di natura concessoria.

Pertanto, i contributi corrisposti dalla Provincia non costituivano corrispettivo imponibile per la società di trasporto trattandosidi un me ro ripiano del debito maturato per un servizio erogatoerga omnes sul territorio.

A tale ricostruzione aderiva anche la Provincia autonoma evocata in giudizio ed accolta dal giudice di meritoin entrambi i gradi del giudizio. 5.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo un unico motivo, cui ha replicato il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi,oltre alla Provincia autonoma, con distinto controricorso.

Sia icontribuenti che la Provincia autonoma hanno depositato memoria illustrativa.

Consideratoche: 6.Pregiudizialmente non può essere accolta la richiesta formulata agli atti di riunione del presente processo con altri pendenti avanti alla Corteper assenza dei presu pposti ex art.274 cod. proc. civ. per la non piena sovrapponibilità delle difese delle parti, pur essendo evidente l’opportunitàdella trattazione congiunta dei ricorsi, aventi oggetto ana- logo,e per tale ragione chiamati alla odierna adunanza camerale. 7.Il contribuente eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ri- corso per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., in quanto l'Agenzia ometterebbe l’illustrazione delle ragioni didiritto da loro esposte negli atti d i primo e di secondo grado che sono stateaccolte dai giudici di merito.

7.1. L’eccezione non trova ingresso.

Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte,anche alla luce degli insegnamenti de lla Corte EDU, che ha por- tatoalla ridefinizione del principio secondo specificazione e quindi, ul- timaevoluzione, di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità.

Molto rilevante in materiaè la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succie altri c.

Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14) la quale ha riconosciutola legittimità di filtri o meccanismi articolati su requisiti di accessoanche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso al giudice ex art.6§ 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili e pro- porzionate.

In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, esclu- dendoche possa essere applicato in modo da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle cen- sure,e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giu- diziodi merito (Cass.

SS.UU., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).

Ladeduzione dei controricorrenti non è conforme alla ridefinizione del principio sopra brevemente riassunta, in quanto v a bandito il copia - incolla dagli atti del processo e dalle difese di parte, ed è idonea e auspicabilela succinta sintesi delle prospettazioni di parte, adeguata- mentecontenuta nella prime pagine del ricorso, e del resto l ’ unicomo- tivo del ricorso dell’Age nzia individua con precisione i fatti e la que- stione di diritto, restando irrilevante la circostanza che non si espon- ganogli argomenti contrari addotti da parte contribuente.

8. Con l ’ unico motivo di ricorso principale, in relazione all ’ art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata l ’ asserita viola- zioneo falsa applicazione degli artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost., 12 e14 disp. att. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 1322, 1325 e 1362cod. civ., 8 e 73 del d.P.R. n. 670/1972, 3 del d.l. n. 833/1986, convertitocon modificazioni dalla legge n. 18/1987, 14 e 17 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, 5 e 85 deld.P.R. n. 917/1986, 38, 39, 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, 30 deld. lgs. n. 163/200 6, 8 e 12 del Reg.

CE 23/10/2007, n. 1370/2007, della Direttiva 31/03/2004, n. 2004/18/CE, 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633/1972, 2, 24 e 25 della Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell ’ UnioneEuropea.

Secondo l ’ Amministrazione è irrilevante l'espunzione del contratto di servizio, di modo che comunque il contributo integrativo del quale si discuteda un lato sconterebbe l'IVA, perch é si atteggerebbe a corri- spettivodi una prestazione di fare res a dalla contribuente, e, dall'altro lato,sarebbe soggetto all ’ imposizionediretta, in quanto la disposizione agevolativacontenuta nell'art. 3 del d.l. n. 833/86 si riferisce alle sole regionia statuto ordinario e non già alle regioni e alle province a s ta- tutospeciale, com'è quella di Bolzano.

8.1. Va anche dato atto del fatto che in controricorso il contribuent e eccepiscel ’ inammissibilitàdel motivo di ricorso erariale per violazione dell ’ art.380bis 1 cod. proc. civ. per la mancata indicazione degli ele- mentiidonei a consentire il mutamento di orientamento della giurispru- denzadi legittimità cui la pronuncia di appello si sarebbe uniformata, nonchéper omessa indicazione di elementi atti a mutare l ’ orientamento della Corte di cassazione espresso con l e sentenze nn.25624/2010 e 24012/2013.Le eccezioni sono scrutinabili unitamente alla disamina delmerito. 9.Il motivo non è inammissibile, ma è infondato.

Questa Corte ha già decisouna causa con oggetto analogo a quello controverso in questa sede, con s entenza n. 35154/21, controversia che, peraltro, dopo la fase rescissoria dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado,è stata oggetto di nuovo ricorso per Cassazione, iscritto all ’ R.G. 29687/2022. 9.1.In tale decisione la Corte ha dismes so la prospettazione dell’Am- ministrazione finanziaria in relazione alle imposte dirette, mentre ha accoltoil motivo di ricorso dell’Agenzia in relazione all’IVA, nei limiti di cuiin motivazione.

E’ stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta ar- monizzatala qualificazione della relazione tra società e Provincia e l'e- spunzione del contratto di servizio, essendo piuttosto decisivo « l’art. 11,parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta Direttiva (corrispon- denteall'art. 73 della Direttiva IVA), che co nforma il senso dell'art. 13 deld.P.R. n. 633/72, a norma del quale la base imponibile delle ces- sionidi beni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni co ntrattuali…, aumentato delle integrazioni direttamente connessecon i corrispettivi dovuti da altri soggetti»: sicché nella base imponibiledell'imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai sog- getti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte,allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte giust.15 luglio 2004, causa C - 144/02, Commissione c.

Repubblica federale diGermania; Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C - 573/18 e C - 574/18, CGmbH co.

KG) . (…) Ebbene, nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggettipassivi sono inevitabilmente interessate tre parti, ossi a quella checorrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente delbene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dalbeneficiato.

Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'IVA non sono certoquelle comp iute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust.22novembre 2001, causa C - 184/00, Office des produits wallons, punto 10).

Néla circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia ilsoggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idoneaa interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi ese- guitae il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C - 151/13, [OSCURATO:PERSONA] d' Or SARL, punto 35, a proposito del versamento forfetariocompiuto dalla cassa nazionale assicurazione malattie in fa- vore di una struttura residenziale per anziani non autosufficienti per prestazionida questa svolte a beneficio dei suoi residenti). ».

10. S ulla base di tali condivisibili premesse, la Corte ha già ritenuto indifferente, ai fini della valutazione dell'imponibilità dei contributi in questioneo, meglio dell'inclusione di essi nella base imponibile del tri- buto,la configurazione dei rapporti tra la società di trasporto locale e laProvincia autonoma. 10.1.Nel dettaglio, la decisione da ultimo citata sulla questione stabi- lisce,in termini convincenti: « Quel che conta, dunque, è la funzione delcontributo.

E quel che si deve stabilire è se esso sia direttamente connessocol prezzo dell'operazione; il che accade se sia versato all'o- peratorebeneficiato perché questi: a) fornisca un bene o presti un ser- viziodeterminati e b) ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.

Quanto al primo aspetto, a fronte della disponibilità permanente del prestatorea fornire i servizi di trasporto, la circostanza che le presta- zioni fornite non siano né predeterminate né persona lizzate e che il compensosia versato in forma di forfait non compromette il nesso di- rettoesistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto,se l'importo del corrispettivo è stabilito in anticipo e secondo criterichiaramente individuati (Corte giust. causa C - 151/13, cit., punto 37).Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantag- ginonon le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti,e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all'i dentità e il numero di utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, punto 37). (…)In relazione al secondo, occorre che gli acquirenti del bene o i de- stinataridel servizio traggano profitto dal contr ibuto, nel senso che il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizi de- vono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente all'entitàdella somma corrisposta al venditore del bene o al prestatore delservizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazionedel prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (per tutte,Cass. n. 16660/20 e n. 26318/20).

Sideve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato uncontributo al p restatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiorea quello che, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere(Corte giust. causa C - 184/00, cit., punto 14). (…)Nel caso in esame, la legge provinciale, nel regolare gli intervent i finanziaridell'amministrazione volti a sostenere - anche le linee di poli- tica tariffaria (ex art. 3, comma 2, lett. b) e c), fissa, almeno con ri- guardo ai contributi ordinari di esercizio, criteri predeterminati, che inevitabilmente risentono del numero degli utenti e dei requisiti che consentano loro di fruire delle tariffe ridotte, preferenziali o speciali (comedefinite dall'art. 13): l'art. 14 stabilisce difatti che “Tali contri- butidevono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, peri viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffeordinarie”.». 11.Orbene, i l giudice d’appello, nella penultima pagina della sentenza impugnatadopo av er qualificato come concessorio per legge il rapporto trala società e la Provincia autonoma e aver affermato che è esclusa lanecessità di un esame sostanziale del rapporto afferma che, « anche nella sostanza il rapporto non appare affatto regolato secondo lo schemadi contratto sinallagmatico (di servizio) come sostenuto dall’Uf- ficio.E’ la legge che prevede tutti i criteri di determinazione del contri- buto,che non è destinato a compensare l’impresa dell’attività svolta, enon considera come valore di rife rimento il costo effettivamente so- stenuto,bensì il costo standard stabilito autoritativamente dalla Pro- vinciaAutonoma.

Il contributo non può superare il costo standard, con la conseguenza che ove il costo effettivo superi il costo standard il maggiorecosto rimane a carico dell’impresa.

Non vi è quindi incontro divolontà, né tanto meno contrattazione sul corrispettivo ovvero of- fertadi condizioni di contratto, tipici del contratto.

Manca inoltre ogni previsionedi strumenti di risoluzione tipici dei rapp orti contrattuali, es- sendo la materia regolata dagli strumenti pubblicistici ed essendo la concessione revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico inte- resse». 12.In disparte dal fatto che il giudice d'appello si è fermato alla valu- tazionedel rapp orto tra la Provincia di Bolzano e la società di trasporto, omettendo di verificare se e in quali limiti, in concreto, l'impegno fi- nanziariodella prima di versare i contributi alla seconda abbia consen- titoa questa di erogare le prestazioni di trasporto a prezzi inferiori a quelliche avrebbe dovuto richiedere in mancanza dei contributi, la cen- suraè infondata in relazione all’imposizione diretta, unico oggetto del contenderein questa sede.

13. E’ consolidato l’ orientamento di questa Corte, da ultimo riba dito anche da Cass. 35154/21, la quale ha ricordato che esso « che si è venutomaturando anche in relazione alle regioni a statuto speciale (in particolare,con riguardo alla regione Sicilia e alla legge regionale rela- tiva14 giugno 1983, n. 68, che pure pr evede l'erogazione di contributi annui di esercizio ragguagliati al costo economico standardizzato del servizioe ai ricavi presunti per chilometro di percorrenza: artt. 4 e 6).

Ebbene, come questa Corte ha sottolineato, il thema decidendum si collocaall'interno del sistema unitario di sovvenzionamento delle im- presedi trasporto pubblico mediante contributi, prima statali (tramite ilfondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio) e, poi, diret- tamente,regionali (tramite un apposito fondo destin ato ai trasporti) e, nelnostro caso, provinciali, esentati da imposizione diretta, in quanto nonconsiderati, ex lege, componenti positivi di reddito. (…)In questo quadro, si è appunto stabilito che i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sot- trattia imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/86, come convertito (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 310, della

I. 24 dicembre 2007,n. 244, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione delpredetto fondo ad opera della

I. 28 dicembre 1995, n. 549, e l'as- sunzionedegli oneri finanziari tramite un apposito fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Cass. n. 25624/10;n. 3771/13; n. 20111/18; n. 18869/20). (…)L’obiezione mossa dall'Agenzia, che esclude l'applicazione di que- stocompendio di norme alla Provincia autonoma di Bolzano, si rivela infondataanche alla luce della giurisprudenza costitu zionale, interve- nutasugli ultimi tasselli del sistema di ripartizione delle attribuzioni in temadi trasporto pubblico locale.

LaCorte costituzionale (con sentenza 14 dicembre 1998, n. 408, le cui valutazionisono ribadite, quanto al d.lgs. n. 422/07, d a Corte cost. 22 marzo2001, n. 111), difatti, adita anche dalla Regione Sicilia, con ri- guardoalla legge delega n. 59/797 - attuata col d.lgs. n. 422/97 - , ha stabilitoche essa contiene una assai ampia delega al Governo per l'at- tuazione,fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento difunzioni, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è di- rettamente garantita dalla Costituzione e a comuni e province è co- munquericonosciuta, e precisando che tale autonomia trova esplica- zione «ne ll’ambito della rispettiva potestà normativa», e dunque nel rispettodelle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle regioni o della potestà n ormativa degli enti lo- cali.».

Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidatoinsegnamento, essendo la fattispecie perfettamente in ter- mini. 14.Sono poi macroscopicamente infondati i due motivi di ricorso inci- dentale, relative a lla compensazione delle spese di lite da parte del giudiced’appello, alla luce del fatto che la controversia è di oggettiva particolarità e complessità, argomento speso dal giudice a giustifica- zionedella compensazione, come confermato dalla più volte cit ata sen- tenzadella Corte di cassazione con rinvio n.35134/21che si è pronun- ciatain termini non integralmente favorevoli a parte contribuente.

Ilrigetto del ricorso determina l’assenza di rilevanza anche della dedu- zioneda parte del contribuente circa l’ eventuale rideterminazione delle sanzioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12214/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD. contri- butiordinari in conto esercizioex art.14 l. prov.BZ 16/1985 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] strignanò,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, indirizzo PEC: anto- [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- gna,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC: lucagraziani@or- dineavvocatiroma.org; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanon.77/2/2019 depositata il 18 ottobre 2019, e non notificata. Uditala re lazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 giugno 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria di Secondo grado di Bol- zano n. 77/2/2019 veniva rigettava l’appello e confermata la sen- tenzadi primo grado n. 197/1/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- butaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, la quale aveva accolto il ricorso introduttivonotificato a [OSCURATO:PERSONA] tterer, quale socio della società KloeckerBusline (GmbH) S.r.l., della società Kofler (GmbH) S.r.l. , ora S.a.s.,[OSCURATO:PERSONA] (GmbH) S.r.l. , ora S.a.s. , tutte svolgenti attività ditrasporto terrestre di pass e ggeri. 2.In particolare, l’avviso di accertamen to n. TBA01T400892/2017, re- lativoall’anno 2012, veniva emesso nei confronti del contribuente sul presuppostodell’errata la classificazione dei contributi ricevuti dalle suddettesocietà dalla Provincia autonoma di Bolzano, quali contributi esentiai fini della II.DD. ex art. 3 d.l. 833/1986, ed ai fini IVA ex art. 2,co. 3, lett. a), d.P.R. n.633/1972. Con distinti avvisi di accerta- mentoveniva, tra l’altro, accerta t o per il periodo d’imposta suddetto unmaggior reddito imponibile ai fini delle II.DD. in capo alle tre so- cietà,rettificando quanto da loro dichiarato e, per quanto qui inte- ressa,con l’avviso impugnato veniva imputato al socio per la quota possedutaal 31.12.2012 delle suddette società, in virtù dell’opzione espressaper il regime di traspare nza dell’art. 116 TUIR, pari ad euro 613.756,00per IRPEF, oltre Addizionale regionale, interessi e contri- butoINPS. 3.l recuperi derivavano dalla riqualificazione, operata dall’Amministra- zionefinanziaria, del rapporto giuridico concessorio in essere fra l e societàsvolgenti il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in pro- vinciadi Bolzano, con la Provincia autonoma di Bolzano come con- trattodi servizio. Per l’effetto, i contributi percepiti dalla Provincia ai sensidegli artt. 14 e 17 della legge prov inciale 2 dicembre 1985, n. 16,venivano considerati, ai fini IVA, corrispettivo del contratto a pre- stazionisinallagmatiche, con conseguente assoggettamento all’impo- sta armonizzata, profilo che esulava dal presente giudizio e, ai fini delleII.DD. venivan o individuati come ricavi, componente positivo di redditod’impresa escluso dal regime agevolativo di neutralità fiscale dicui all’art. 3 del decreto - legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito inlegge, con modificazioni, con legge 6 febbraio 1987, n. 18. 4.A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente, in sintesi, deduceva chein forza della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone, a sua volta adottata nel quadro della legge nazionale 15 aprile 1981, n.151, il rapportointercorrente tra la società e la Provincia autonoma fosse di natura concessoria. Pertanto, i contributi corrisposti dalla Provincia non costituivano corrispettivo imponibile per la società di trasporto trattandosidi un me ro ripiano del debito maturato per un servizio erogatoerga omnes sul territorio. A tale ricostruzione aderiva anche la Provincia autonoma evocata in giudizio ed accolta dal giudice di meritoin entrambi i gradi del giudizio. 5.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo un unico motivo, cui ha replicato il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi,oltre alla Provincia autonoma, con distinto controricorso. Sia icontribuenti che la Provincia autonoma hanno depositato memoria illustrativa. Consideratoche: 6.Pregiudizialmente non può essere accolta la richiesta formulata agli atti di riunione del presente processo con altri pendenti avanti alla Corteper assenza dei presu pposti ex art.274 cod. proc. civ. per la non piena sovrapponibilità delle difese delle parti, pur essendo evidente l’opportunitàdella trattazione congiunta dei ricorsi, aventi oggetto ana- logo,e per tale ragione chiamati alla odierna adunanza camerale. 7.Il contribuente eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ri- corso per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., in quanto l'Agenzia ometterebbe l’illustrazione delle ragioni didiritto da loro esposte negli atti d i primo e di secondo grado che sono stateaccolte dai giudici di merito. 7.1. L’eccezione non trova ingresso. Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte,anche alla luce degli insegnamenti de lla Corte EDU, che ha por- tatoalla ridefinizione del principio secondo specificazione e quindi, ul- timaevoluzione, di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. Molto rilevante in materiaè la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succie altri c. Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14) la quale ha riconosciutola legittimità di filtri o meccanismi articolati su requisiti di accessoanche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso al giudice ex art.6§ 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili e pro- porzionate. In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, esclu- dendoche possa essere applicato in modo da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle cen- sure,e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giu- diziodi merito (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). Ladeduzione dei controricorrenti non è conforme alla ridefinizione del principio sopra brevemente riassunta, in quanto v a bandito il copia - incolla dagli atti del processo e dalle difese di parte, ed è idonea e auspicabilela succinta sintesi delle prospettazioni di parte, adeguata- mentecontenuta nella prime pagine del ricorso, e del resto l ’ unicomo- tivo del ricorso dell’Age nzia individua con precisione i fatti e la que- stione di diritto, restando irrilevante la circostanza che non si espon- ganogli argomenti contrari addotti da parte contribuente. 8. Con l ’ unico motivo di ricorso principale, in relazione all ’ art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata l ’ asserita viola- zioneo falsa applicazione degli artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost., 12 e14 disp. att. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 1322, 1325 e 1362cod. civ., 8 e 73 del d.P.R. n. 670/1972, 3 del d.l. n. 833/1986, convertitocon modificazioni dalla legge n. 18/1987, 14 e 17 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, 5 e 85 deld.P.R. n. 917/1986, 38, 39, 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, 30 deld. lgs. n. 163/200 6, 8 e 12 del Reg. CE 23/10/2007, n. 1370/2007, della Direttiva 31/03/2004, n. 2004/18/CE, 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633/1972, 2, 24 e 25 della Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell ’ UnioneEuropea. Secondo l ’ Amministrazione è irrilevante l'espunzione del contratto di servizio, di modo che comunque il contributo integrativo del quale si discuteda un lato sconterebbe l'IVA, perch é si atteggerebbe a corri- spettivodi una prestazione di fare res a dalla contribuente, e, dall'altro lato,sarebbe soggetto all ’ imposizionediretta, in quanto la disposizione agevolativacontenuta nell'art. 3 del d.l. n. 833/86 si riferisce alle sole regionia statuto ordinario e non già alle regioni e alle province a s ta- tutospeciale, com'è quella di Bolzano. 8.1. Va anche dato atto del fatto che in controricorso il contribuent e eccepiscel ’ inammissibilitàdel motivo di ricorso erariale per violazione dell ’ art.380bis 1 cod. proc. civ. per la mancata indicazione degli ele- mentiidonei a consentire il mutamento di orientamento della giurispru- denzadi legittimità cui la pronuncia di appello si sarebbe uniformata, nonchéper omessa indicazione di elementi atti a mutare l ’ orientamento della Corte di cassazione espresso con l e sentenze nn.25624/2010 e 24012/2013.Le eccezioni sono scrutinabili unitamente alla disamina delmerito. 9.Il motivo non è inammissibile, ma è infondato. Questa Corte ha già decisouna causa con oggetto analogo a quello controverso in questa sede, con s entenza n. 35154/21, controversia che, peraltro, dopo la fase rescissoria dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado,è stata oggetto di nuovo ricorso per Cassazione, iscritto all ’ R.G. 29687/2022. 9.1.In tale decisione la Corte ha dismes so la prospettazione dell’Am- ministrazione finanziaria in relazione alle imposte dirette, mentre ha accoltoil motivo di ricorso dell’Agenzia in relazione all’IVA, nei limiti di cuiin motivazione. E’ stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta ar- monizzatala qualificazione della relazione tra società e Provincia e l'e- spunzione del contratto di servizio, essendo piuttosto decisivo « l’art. 11,parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta Direttiva (corrispon- denteall'art. 73 della Direttiva IVA), che co nforma il senso dell'art. 13 deld.P.R. n. 633/72, a norma del quale la base imponibile delle ces- sionidi beni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni co ntrattuali…, aumentato delle integrazioni direttamente connessecon i corrispettivi dovuti da altri soggetti»: sicché nella base imponibiledell'imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai sog- getti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte,allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte giust.15 luglio 2004, causa C - 144/02, Commissione c. Repubblica federale diGermania; Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C - 573/18 e C - 574/18, CGmbH co. KG) . (…) Ebbene, nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggettipassivi sono inevitabilmente interessate tre parti, ossi a quella checorrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente delbene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dalbeneficiato. Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'IVA non sono certoquelle comp iute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust.22novembre 2001, causa C - 184/00, Office des produits wallons, punto 10). Néla circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia ilsoggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idoneaa interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi ese- guitae il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C - 151/13, [OSCURATO:PERSONA] d' Or SARL, punto 35, a proposito del versamento forfetariocompiuto dalla cassa nazionale assicurazione malattie in fa- vore di una struttura residenziale per anziani non autosufficienti per prestazionida questa svolte a beneficio dei suoi residenti). ». 10. S ulla base di tali condivisibili premesse, la Corte ha già ritenuto indifferente, ai fini della valutazione dell'imponibilità dei contributi in questioneo, meglio dell'inclusione di essi nella base imponibile del tri- buto,la configurazione dei rapporti tra la società di trasporto locale e laProvincia autonoma. 10.1.Nel dettaglio, la decisione da ultimo citata sulla questione stabi- lisce,in termini convincenti: « Quel che conta, dunque, è la funzione delcontributo. E quel che si deve stabilire è se esso sia direttamente connessocol prezzo dell'operazione; il che accade se sia versato all'o- peratorebeneficiato perché questi: a) fornisca un bene o presti un ser- viziodeterminati e b) ne diminuisca proporzionalmente il prezzo. Quanto al primo aspetto, a fronte della disponibilità permanente del prestatorea fornire i servizi di trasporto, la circostanza che le presta- zioni fornite non siano né predeterminate né persona lizzate e che il compensosia versato in forma di forfait non compromette il nesso di- rettoesistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto,se l'importo del corrispettivo è stabilito in anticipo e secondo criterichiaramente individuati (Corte giust. causa C - 151/13, cit., punto 37).Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantag- ginonon le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti,e il contributo non sia in alcun modo ragguagliato all'i dentità e il numero di utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, punto 37). (…)In relazione al secondo, occorre che gli acquirenti del bene o i de- stinataridel servizio traggano profitto dal contr ibuto, nel senso che il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizi de- vono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente all'entitàdella somma corrisposta al venditore del bene o al prestatore delservizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazionedel prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (per tutte,Cass. n. 16660/20 e n. 26318/20). Sideve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato uncontributo al p restatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiorea quello che, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere(Corte giust. causa C - 184/00, cit., punto 14). (…)Nel caso in esame, la legge provinciale, nel regolare gli intervent i finanziaridell'amministrazione volti a sostenere - anche le linee di poli- tica tariffaria (ex art. 3, comma 2, lett. b) e c), fissa, almeno con ri- guardo ai contributi ordinari di esercizio, criteri predeterminati, che inevitabilmente risentono del numero degli utenti e dei requisiti che consentano loro di fruire delle tariffe ridotte, preferenziali o speciali (comedefinite dall'art. 13): l'art. 14 stabilisce difatti che “Tali contri- butidevono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, peri viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffeordinarie”.». 11.Orbene, i l giudice d’appello, nella penultima pagina della sentenza impugnatadopo av er qualificato come concessorio per legge il rapporto trala società e la Provincia autonoma e aver affermato che è esclusa lanecessità di un esame sostanziale del rapporto afferma che, « anche nella sostanza il rapporto non appare affatto regolato secondo lo schemadi contratto sinallagmatico (di servizio) come sostenuto dall’Uf- ficio.E’ la legge che prevede tutti i criteri di determinazione del contri- buto,che non è destinato a compensare l’impresa dell’attività svolta, enon considera come valore di rife rimento il costo effettivamente so- stenuto,bensì il costo standard stabilito autoritativamente dalla Pro- vinciaAutonoma. Il contributo non può superare il costo standard, con la conseguenza che ove il costo effettivo superi il costo standard il maggiorecosto rimane a carico dell’impresa. Non vi è quindi incontro divolontà, né tanto meno contrattazione sul corrispettivo ovvero of- fertadi condizioni di contratto, tipici del contratto. Manca inoltre ogni previsionedi strumenti di risoluzione tipici dei rapp orti contrattuali, es- sendo la materia regolata dagli strumenti pubblicistici ed essendo la concessione revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico inte- resse». 12.In disparte dal fatto che il giudice d'appello si è fermato alla valu- tazionedel rapp orto tra la Provincia di Bolzano e la società di trasporto, omettendo di verificare se e in quali limiti, in concreto, l'impegno fi- nanziariodella prima di versare i contributi alla seconda abbia consen- titoa questa di erogare le prestazioni di trasporto a prezzi inferiori a quelliche avrebbe dovuto richiedere in mancanza dei contributi, la cen- suraè infondata in relazione all’imposizione diretta, unico oggetto del contenderein questa sede. 13. E’ consolidato l’ orientamento di questa Corte, da ultimo riba dito anche da Cass. 35154/21, la quale ha ricordato che esso « che si è venutomaturando anche in relazione alle regioni a statuto speciale (in particolare,con riguardo alla regione Sicilia e alla legge regionale rela- tiva14 giugno 1983, n. 68, che pure pr evede l'erogazione di contributi annui di esercizio ragguagliati al costo economico standardizzato del servizioe ai ricavi presunti per chilometro di percorrenza: artt. 4 e 6). Ebbene, come questa Corte ha sottolineato, il thema decidendum si collocaall'interno del sistema unitario di sovvenzionamento delle im- presedi trasporto pubblico mediante contributi, prima statali (tramite ilfondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio) e, poi, diret- tamente,regionali (tramite un apposito fondo destin ato ai trasporti) e, nelnostro caso, provinciali, esentati da imposizione diretta, in quanto nonconsiderati, ex lege, componenti positivi di reddito. (…)In questo quadro, si è appunto stabilito che i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sot- trattia imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833/86, come convertito (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 310, della I. 24 dicembre 2007,n. 244, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione delpredetto fondo ad opera della I. 28 dicembre 1995, n. 549, e l'as- sunzionedegli oneri finanziari tramite un apposito fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Cass. n. 25624/10;n. 3771/13; n. 20111/18; n. 18869/20). (…)L’obiezione mossa dall'Agenzia, che esclude l'applicazione di que- stocompendio di norme alla Provincia autonoma di Bolzano, si rivela infondataanche alla luce della giurisprudenza costitu zionale, interve- nutasugli ultimi tasselli del sistema di ripartizione delle attribuzioni in temadi trasporto pubblico locale. LaCorte costituzionale (con sentenza 14 dicembre 1998, n. 408, le cui valutazionisono ribadite, quanto al d.lgs. n. 422/07, d a Corte cost. 22 marzo2001, n. 111), difatti, adita anche dalla Regione Sicilia, con ri- guardoalla legge delega n. 59/797 - attuata col d.lgs. n. 422/97 - , ha stabilitoche essa contiene una assai ampia delega al Governo per l'at- tuazione,fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento difunzioni, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è di- rettamente garantita dalla Costituzione e a comuni e province è co- munquericonosciuta, e precisando che tale autonomia trova esplica- zione «ne ll’ambito della rispettiva potestà normativa», e dunque nel rispettodelle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle regioni o della potestà n ormativa degli enti lo- cali.». Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidatoinsegnamento, essendo la fattispecie perfettamente in ter- mini. 14.Sono poi macroscopicamente infondati i due motivi di ricorso inci- dentale, relative a lla compensazione delle spese di lite da parte del giudiced’appello, alla luce del fatto che la controversia è di oggettiva particolarità e complessità, argomento speso dal giudice a giustifica- zionedella compensazione, come confermato dalla più volte cit ata sen- tenzadella Corte di cassazione con rinvio n.35134/21che si è pronun- ciatain termini non integralmente favorevoli a parte contribuente. Ilrigetto del ricorso determina l’assenza di rilevanza anche della dedu- zioneda parte del contribuente circa l’ eventuale rideterminazione delle sanzioni
Sentenza Cassazione n. 25919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris