Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41014/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato di beni presenti all'interno di un ospedale, sia di proprietà del personale che della struttura, e del danneggiamento necessario ad accedere ai beni suddetti.

Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è talmente generico da non lasciare neanche comprendere se l'obiettivo della censura sia il giudizio di penale responsabilità ovvero il trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato di beni presenti all'interno di un ospedale, sia di proprietà del personale che della struttura, e del danneggiamento necessario ad accedere ai beni suddetti. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è talmente generico da non lasciare neanche comprendere se l'obiettivo della censura sia il giudizio di penale responsabilità ovvero il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28