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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00565/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al complessivo tenore della motivazione con la quale la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria evidenziando la non necessità della stessa in quanto "Gli elementi sui quali si fonda l'accertamento di responasabilità del [OSCURATO:PERSONA], non né contraddittori né controverbili (cfr. sul punto Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01 ; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al complessivo tenore della motivazione con la quale la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria evidenziando la non necessità della stessa in quanto "Gli elementi sui quali si fonda l'accertamento di responasabilità del [OSCURATO:PERSONA], non né contraddittori né controverbili (cfr. sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01 ; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/1
Sentenza Cassazione n. 00565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris