CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di T. Cohodari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., che non è configurabile rispetto alla condotta di mero rientro nell'abitazione (cfr. Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, v. 262154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del l'Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere I