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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 20357/2026

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ianza di Viterbo del 19/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diViterbo ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata a TerzoGiannetti con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 23.10.2024 – che locondannava a due anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione per reati commessidal 2022 a luglio 2024 – e conseguentemente ha convertito la pena residua inreclusione.Il provvedimento premette che l'esecuzione della misura è iniziata a gennaio2025 e che [OSCURATO:PERSONA] ha subito, tra marzo e luglio di quello stesso anno, due diffideper violazione delle prescrizioni, tra le quali una relativa al ritrovamento di cocainanella sua disponibilità; aggiunge che il 25.6.2025 è stata accertata la sua indebitaassenza dall’abitazione e che nella notte tra il 3 e il 4.2.2026 egli è statodenunciato per evasione dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], i quali, intervenuti perdue volte su richiesta di un vicino di casa, lo avevano trovato fuori dall'abitazionenell'atto di minacciare il vicino stesso.Il giudice ha ritenuto che il condannato abbia dimostrato nel corsodell'esecuzione della misura di non essere in grado di rispettare le prescrizioniimpostegli, commettendo reati e continuando ad assumere stupefacentinonostante le reiterate diffide, e, in presenza di gravi reiterate violazioni degliobblighi imposti, ha disposto la revoca della pena sostitutiva.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattromotivi.2.1 Con il primo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza per mancata notificadell’avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA], eccepiva l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al codifensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato nel procedimento esecutivosenza che la sua nomina fosse mai stata revocata.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rigettava l'eccezione sulla base del rilievo che lanomina per l'esecuzione non rilevasse nel procedimento in corso, nel quale peraltronon risultava nominato alcun difensore.La motivazione è intrinsecamente illogica e contraddittoria.L'avviso dell'udienza è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprio perchédifensore di fiducia nominato nella fase esecutiva, circostanza che dimostra chel'ufficio abbia fatto riferimento alla nomina risultante nel procedimento esecutivo,non avendo [OSCURATO:PERSONA] nominato ulteriori difensori di fiducia.

Senonché, anchel'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato dall'inizio del procedimento esecutivo e,infatti, è stato costantemente destinatario di tutte le comunicazioni e lenotificazioni successive.Il procedimento di revoca della pena sostitutiva è a tutti gli effetti una fasedel medesimo procedimento esecutivo, con la conseguenza che la nomina giàintervenuta continua a spiegare i propri effetti anche nelle fasi successive relativeall'esecuzione della pena.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per mancatavalutazione della memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositava un'articolatamemoria difensiva, nella quale venivano ricostruite le circostanze relative agliepisodi contestati e si illustrava il percorso trattamentale complessivo svolto dalcondannato.L'ordinanza impugnata non contiene alcuna valutazione di tali deduzionidifensive, limitandosi a un generico riferimento alla conflittualità del condannatocon il vicino di casa e affermando in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedimostrato inosservanza delle prescrizioni durante tutta l'esecuzione della misura,senza confrontarsi con la valutazione precedente del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diRoma che aveva tenuto conto di una condotta complessivamente corretta tenutada [OSCURATO:PERSONA].2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge inrelazione alla gravità degli episodi contestati.L'ordinanza impugnata, pur affermando una grave violazione degli obblighiimposti, non ha svolto alcuna effettiva verifica in ordine alla entità delle condottecontestate, mentre invece la decisione sulla revoca richiede una valutazioneconcreta e individualizzata delle stesse e del complessivo percorso trattamentaledel condannato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha fondato la sua decisione su due presuppostifattuali non rilevanti: in primo luogo, il consumo di stupefacenti, che ha desuntoperò dal rinvenimento di cocaina in un unico caso isolato e risalente nel tempo; insecondo luogo, le denunce per evasione in relazione agli episodi del 25.1.2026 edel 4.2.2026, ritenendo erroneamente che tali fatti integrino la commissione delreato di cui all’art. 385 cod. pen. laddove invece l'allontanamento dal domiciliodella pena sostitutiva configura evasione solo quando si protragga per più di dodiciore, ciò che non si è verificato nei due episodi contestati.2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazionedella richiesta subordinata di applicazione della semilibertà.Nella memoria difensiva era stato chiesto in subordine di considerare laconversione della pena residua nella pena sostitutiva della semilibertà.

Tuttavia,l'ordinanza impugnata non prende in considerazione tale richiesta, senza spiegareper quali ragioni non è stata ritenuta praticabile la prosecuzione dell'esecuzionedella pena attraverso una diversa modalità sostitutiva.3.

Con requisitoria scritta delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento delprimo motivo di ricorso, in quanto la nullità a regime intermedio derivantedall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno deidue difensori dell'imputato è stata tempestivamente eccepita in udienza dalcodifensore presente ed è stata rigettata dal magistrato di sorveglianza conl’osservazione che la nomina per l'esecuzione non ha rilievo nel procedimento dicui si tratta, laddove l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificatoall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprio come difensore di fiducia nominato nella faseesecutiva unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l'ufficio stesso avevafatto riferimento alla nomina difensiva risultante nel procedimento esecutivopreviamente instaurato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determinal’assorbimento degli altri motivi.1.

Dagli atti allegati al ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Roma(nel cui territorio di competenza era in quel momento domiciliato il ricorrente)aveva già precedentemente rigettato in data 16.9.2025 una proposta di revocadella pena sostitutiva e che in quell’occasione l’ordinanza di rigetto era statanotificata sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensori difiducia di [OSCURATO:PERSONA].Questa circostanza contraddice il provvedimento di rigetto dell’eccezionesollevata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ilMagistrato di sorveglianza di Viterbo aveva escluso che il condannato avessenominato difensori di fiducia.Risulta, altresì, che l’avviso di fissazione della successiva udienza del 4.2.2026era stato notificato dall’Ufficio di sorveglianza di Viterbo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] inqualità di “difensore di fiducia” di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un ulteriore elemento di smentita delle ragioni per cui è statarigettata l’eccezione, ovvero che il condannato fosse privo di difensore di fiducia,eventualità in presenza della quale l’Ufficio di sorveglianza avrebbe dovuto semmaiprocedere, in base al combinato disposto degli artt. 66, comma 3, L. n. 689 del1981, e 666, comma 3, cod. proc. pen., alla nomina di un difensore di ufficioall’interessato e alla notifica al difensore così individuato dell’avviso di fissazionedell’udienza.2.

Di conseguenza, anche a ritenere – in applicazione del principio diautonomia dei vari ambiti procedimentali quanto agli effetti della nomina difensivafiduciaria – che nel procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza per larevoca della pena sostitutiva non spieghi effetti la nomina del difensore di fiduciaintervenuta in altra fase del procedimento, resta il fatto che nel caso di specie ilprocedimento di revoca della pena sostitutiva di iniziativa del magistrato disorveglianza era già stato precedentemente instaurato.Risultava ab initio all’ufficio procedente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che la prima ordinanza di rigetto dellaproposta di revoca della pena sostitutiva – emessa il 15.9.2025 e depositata il16.9.2025 – gli era stata notificata “tramite SNT”, come del resto al codifensoreavv. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere avviso anche dellafissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che peraltro fu notificato all’avv.[OSCURATO:PERSONA], la cui nomina l’autorità giudiziaria diede mostra di ritenere valida eproduttiva di effetti in quella fase, tanto da astenersi dal procedere alla nomina diun difensore d’ufficio.Egualmente valida e produttiva di effetti, quindi, avrebbe dovuto essereconsiderata la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche costuiavrebbe dovuto ricevere l’avviso dell’udienza fissata per la eventuale revoca delladetenzione domiciliare.3.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto nelprocedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio, cherimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., solo ove noneccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero, in sua assenza, daldifensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1,n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 01; Sez. 1, n. 12059 del4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183 – 01).Tanto esime il Collegio dal prendere in considerazione gli ulteriori motivi, il cuivaglio presupporrebbe il rigetto della preliminare questione di tipo processualerispetto alla quale si trovano in rapporto di subordinazione.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Viterbo per un nuovo esame, da effettuarsi, inalterataogni autonomia valutativa, previa regolare instaurazione del contraddittorio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Viterbo.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianza di Viterbo del 19/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diViterbo ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata a TerzoGiannetti con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 23.10.2024 – che locondannava a due anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione per reati commessidal 2022 a luglio 2024 – e conseguentemente ha convertito la pena residua inreclusione.Il provvedimento premette che l'esecuzione della misura è iniziata a gennaio2025 e che [OSCURATO:PERSONA] ha subito, tra marzo e luglio di quello stesso anno, due diffideper violazione delle prescrizioni, tra le quali una relativa al ritrovamento di cocainanella sua disponibilità; aggiunge che il 25.6.2025 è stata accertata la sua indebitaassenza dall’abitazione e che nella notte tra il 3 e il 4.2.2026 egli è statodenunciato per evasione dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], i quali, intervenuti perdue volte su richiesta di un vicino di casa, lo avevano trovato fuori dall'abitazionenell'atto di minacciare il vicino stesso.Il giudice ha ritenuto che il condannato abbia dimostrato nel corsodell'esecuzione della misura di non essere in grado di rispettare le prescrizioniimpostegli, commettendo reati e continuando ad assumere stupefacentinonostante le reiterate diffide, e, in presenza di gravi reiterate violazioni degliobblighi imposti, ha disposto la revoca della pena sostitutiva.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattromotivi.2.1 Con il primo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza per mancata notificadell’avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia.All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadi [OSCURATO:PERSONA], eccepiva l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza al codifensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato nel procedimento esecutivosenza che la sua nomina fosse mai stata revocata.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rigettava l'eccezione sulla base del rilievo che lanomina per l'esecuzione non rilevasse nel procedimento in corso, nel quale peraltronon risultava nominato alcun difensore.La motivazione è intrinsecamente illogica e contraddittoria.L'avviso dell'udienza è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprio perchédifensore di fiducia nominato nella fase esecutiva, circostanza che dimostra chel'ufficio abbia fatto riferimento alla nomina risultante nel procedimento esecutivo,non avendo [OSCURATO:PERSONA] nominato ulteriori difensori di fiducia. Senonché, anchel'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato dall'inizio del procedimento esecutivo e,infatti, è stato costantemente destinatario di tutte le comunicazioni e lenotificazioni successive.Il procedimento di revoca della pena sostitutiva è a tutti gli effetti una fasedel medesimo procedimento esecutivo, con la conseguenza che la nomina giàintervenuta continua a spiegare i propri effetti anche nelle fasi successive relativeall'esecuzione della pena.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per mancatavalutazione della memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositava un'articolatamemoria difensiva, nella quale venivano ricostruite le circostanze relative agliepisodi contestati e si illustrava il percorso trattamentale complessivo svolto dalcondannato.L'ordinanza impugnata non contiene alcuna valutazione di tali deduzionidifensive, limitandosi a un generico riferimento alla conflittualità del condannatocon il vicino di casa e affermando in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] avrebbedimostrato inosservanza delle prescrizioni durante tutta l'esecuzione della misura,senza confrontarsi con la valutazione precedente del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diRoma che aveva tenuto conto di una condotta complessivamente corretta tenutada [OSCURATO:PERSONA].2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge inrelazione alla gravità degli episodi contestati.L'ordinanza impugnata, pur affermando una grave violazione degli obblighiimposti, non ha svolto alcuna effettiva verifica in ordine alla entità delle condottecontestate, mentre invece la decisione sulla revoca richiede una valutazioneconcreta e individualizzata delle stesse e del complessivo percorso trattamentaledel condannato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha fondato la sua decisione su due presuppostifattuali non rilevanti: in primo luogo, il consumo di stupefacenti, che ha desuntoperò dal rinvenimento di cocaina in un unico caso isolato e risalente nel tempo; insecondo luogo, le denunce per evasione in relazione agli episodi del 25.1.2026 edel 4.2.2026, ritenendo erroneamente che tali fatti integrino la commissione delreato di cui all’art. 385 cod. pen. laddove invece l'allontanamento dal domiciliodella pena sostitutiva configura evasione solo quando si protragga per più di dodiciore, ciò che non si è verificato nei due episodi contestati.2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazionedella richiesta subordinata di applicazione della semilibertà.Nella memoria difensiva era stato chiesto in subordine di considerare laconversione della pena residua nella pena sostitutiva della semilibertà. Tuttavia,l'ordinanza impugnata non prende in considerazione tale richiesta, senza spiegareper quali ragioni non è stata ritenuta praticabile la prosecuzione dell'esecuzionedella pena attraverso una diversa modalità sostitutiva.3. Con requisitoria scritta delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento delprimo motivo di ricorso, in quanto la nullità a regime intermedio derivantedall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno deidue difensori dell'imputato è stata tempestivamente eccepita in udienza dalcodifensore presente ed è stata rigettata dal magistrato di sorveglianza conl’osservazione che la nomina per l'esecuzione non ha rilievo nel procedimento dicui si tratta, laddove l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificatoall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprio come difensore di fiducia nominato nella faseesecutiva unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l'ufficio stesso avevafatto riferimento alla nomina difensiva risultante nel procedimento esecutivopreviamente instaurato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determinal’assorbimento degli altri motivi.1. Dagli atti allegati al ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Roma(nel cui territorio di competenza era in quel momento domiciliato il ricorrente)aveva già precedentemente rigettato in data 16.9.2025 una proposta di revocadella pena sostitutiva e che in quell’occasione l’ordinanza di rigetto era statanotificata sia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di difensori difiducia di [OSCURATO:PERSONA].Questa circostanza contraddice il provvedimento di rigetto dell’eccezionesollevata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ilMagistrato di sorveglianza di Viterbo aveva escluso che il condannato avessenominato difensori di fiducia.Risulta, altresì, che l’avviso di fissazione della successiva udienza del 4.2.2026era stato notificato dall’Ufficio di sorveglianza di Viterbo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] inqualità di “difensore di fiducia” di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un ulteriore elemento di smentita delle ragioni per cui è statarigettata l’eccezione, ovvero che il condannato fosse privo di difensore di fiducia,eventualità in presenza della quale l’Ufficio di sorveglianza avrebbe dovuto semmaiprocedere, in base al combinato disposto degli artt. 66, comma 3, L. n. 689 del1981, e 666, comma 3, cod. proc. pen., alla nomina di un difensore di ufficioall’interessato e alla notifica al difensore così individuato dell’avviso di fissazionedell’udienza.2. Di conseguenza, anche a ritenere – in applicazione del principio diautonomia dei vari ambiti procedimentali quanto agli effetti della nomina difensivafiduciaria – che nel procedimento innanzi alla magistratura di sorveglianza per larevoca della pena sostitutiva non spieghi effetti la nomina del difensore di fiduciaintervenuta in altra fase del procedimento, resta il fatto che nel caso di specie ilprocedimento di revoca della pena sostitutiva di iniziativa del magistrato disorveglianza era già stato precedentemente instaurato.Risultava ab initio all’ufficio procedente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che la prima ordinanza di rigetto dellaproposta di revoca della pena sostitutiva – emessa il 15.9.2025 e depositata il16.9.2025 – gli era stata notificata “tramite SNT”, come del resto al codifensoreavv. [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere avviso anche dellafissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che peraltro fu notificato all’avv.[OSCURATO:PERSONA], la cui nomina l’autorità giudiziaria diede mostra di ritenere valida eproduttiva di effetti in quella fase, tanto da astenersi dal procedere alla nomina diun difensore d’ufficio.Egualmente valida e produttiva di effetti, quindi, avrebbe dovuto essereconsiderata la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche costuiavrebbe dovuto ricevere l’avviso dell’udienza fissata per la eventuale revoca delladetenzione domiciliare.3. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto nelprocedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio, cherimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., solo ove noneccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero, in sua assenza, daldifensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 1,n. 11232 del 18/2/2020, Iannetti, Rv. 278815 – 01; Sez. 1, n. 12059 del4/3/2015, Schiavone, Rv. 263183 – 01).Tanto esime il Collegio dal prendere in considerazione gli ulteriori motivi, il cuivaglio presupporrebbe il rigetto della preliminare questione di tipo processualerispetto alla quale si trovano in rapporto di subordinazione.L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Viterbo per un nuovo esame, da effettuarsi, inalterataogni autonomia valutativa, previa regolare instaurazione del contraddittorio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Viterbo.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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