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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14685/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso proposti in ordine alla ritenuta omessa motivazione e al vizio della stessa nella ricostruzione del fatto sono inammissibili per genericità, non confrontandosi con le sintetiche, ma comunque puntuali, considerazioni svolte nell'accertamento delle condotte delittuose, né è consentito, in sede di legittimità, procedere alla valutazione di mere ipotesi alternative e, più in generale, ad un ulteriore vaglio nel merito; ritenuto che alla medesima conclusione si giunge in relazione ai motivi con i quali si contesta il riconoscimento della recidiva - così come contestata a ciascuno degli imputati - nonché il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti degli imputati quali sintomi di un'accresciuta pericolosità, affermando che la complessiva gravità del fatto era incompatibile con il riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere esrrre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso proposti in ordine alla ritenuta omessa motivazione e al vizio della stessa nella ricostruzione del fatto sono inammissibili per genericità, non confrontandosi con le sintetiche, ma comunque puntuali, considerazioni svolte nell'accertamento delle condotte delittuose, né è consentito, in sede di legittimità, procedere alla valutazione di mere ipotesi alternative e, più in generale, ad un ulteriore vaglio nel merito; ritenuto che alla medesima conclusione si giunge in relazione ai motivi con i quali si contesta il riconoscimento della recidiva - così come contestata a ciascuno degli imputati - nonché il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti degli imputati quali sintomi di un'accresciuta pericolosità, affermando che la complessiva gravità del fatto era incompatibile con il riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere esrrre [OSCURATO:PERSONA]