Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:79
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993O0458 - IT
Avis juridique important
|
61993O0458
ORDINANZA DELLA CORTE DEL 23 MARZO 1995. - PROCEDIMENTO PENALE A [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - ITALIA. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-458/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00511
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questioni formulate senza sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto ° Questioni generali o teoriche
(Trattato CEE, art. 177; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 20)
[OSCURATO:PERSONA] necessità di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale implica che questi definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni che formula o, quanto meno, che illustri le ipotesi di fatto sulle quali dette questioni si fondano.
Detto obbligo, che può valutarsi meno rigorosamente nel caso di questioni che vertano su punti tecnici precisi e che possano comportare soluzioni utili anche in mancanza di descrizione esauriente del loro contesto, s' impone anche per un altro motivo, vale a dire per dare la possibilità agli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare osservazioni, ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte.
Lo spirito di cooperazione che presiede al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione della Corte, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di emettere pareri consultivi su questioni generali o teoriche.
Sono di conseguenza palesemente irricevibili questioni pregiudiziali che contengano indicazioni non sufficientemente precise quanto alle situazioni di diritto o di fatto considerate dal giudice nazionale o che presentino un' indole meramente teorica.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-458/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Roma, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del signor
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 9, 30, 37, 85, 86, 87, 88 e 90 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: B. Elmer
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 novembre 1993, giunta alla Corte il 7 dicembre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 3, 9, 30, 37, 85, 86, 87, 88 e 90 del Trattato CE.
2 Il giudice proponente deve conoscere delle azioni promosse a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, imputato di contrabbando di 93 pacchetti di sigarette estere di svariate marche, per le quali però non viene indicata la provenienza.
3 Il giudice a quo in primo luogo si pone l' interrogativo della compatibilità con il diritto comunitario delle sanzioni comminate al [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento dei diritti di confine. L' ordinanza di rinvio lascia intendere inoltre che il giudice si chiede pure se il signor [OSCURATO:PERSONA] possa anche venir condannato per omesso pagamento dell' IVA in quanto, a suo giudizio, sarebbe ravvisabile una duplice imposizione incompatibile con il Trattato. Tuttavia la domanda del giudice si riferisce unicamente all' imputazione di mancata corresponsione dei diritti di confine.
4 In secondo luogo, il giudice a quo si chiede se il diritto comunitario osti alla gestione di un regime come quello del monopolio italiano sui tabacchi manifatturati, che vieta la rivendita al minuto a chi non fa parte della rete di rivenditori autorizzati. [OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che l' imputazione di rivendita illegittima di tabacchi non è stata formulata nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], ma potrebbe venir formulata in seguito.
5 Così stando le cose, il [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"Prima questione:
Se gli artt. 25, 282, 292 e 341 del DPR 23 gennaio 1974, n. 43, laddove sanzionano norme penali per chi introduce merci estere, e più propriamente tabacchi lavorati esteri, all' interno del territorio dello Stato, sottraendosi al pagamento dei diritti di confine dovuti, sono o meno compatibili con gli artt. 3, 9 e 30 del Trattato di Roma.
Seconda questione:
Se l' art. 64 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, laddove sanziona le violazioni del regime di monopolio per la vendita di generi di monopolio, sia o meno in contrasto con gli artt. 37, 85, 86, 87, 88 e 90 del Trattato di Roma.
Terza questione:
In caso di risposta affermativa della predetta questione seconda, se la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sia o meno compatibile con gli articoli citati del Trattato di Roma, laddove, limitando la commercializzazione dei tabacchi lavorati, attraverso un regime concessorio, limiti il libero scambio delle merci e la libera circolazione delle stesse".
6 Da una giurisprudenza costante emerge che, nell' ambito di un procedimento promosso a norma dell' art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a conoscere della compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario. La questione va però intesa nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] di Roma chiede alla Corte di interpretare gli articoli del Trattato ai quali si riferiscono le sue questioni onde pronunciarsi sulla compatibilità delle norme nazionali controverse con dette disposizioni comunitarie.
7 La Corte osserva che i governi irlandese, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] hanno soprattutto, se non esclusivamente, concentrato le loro osservazioni nella presente causa sulla ricevibilità delle questioni sottoposte dal giudice a quo.
8 Il governo irlandese osserva che la carenza di fatti accertati, specie di precisazioni sull' origine delle merci oggetto dell' illecito, è di grave ostacolo alla possibilità di collaborazione tra Stati membri e Corte nell' esame del problema, specie per quel che riguarda la soluzione della prima questione.
9 Il governo del [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che è auspicabile evitare un eccessivo formalismo, osserva del pari che, se una questione pregiudiziale non delinea con sufficiente precisione lo sfondo di fatto e di diritto delle questioni enunciate dal giudice nazionale, uno Stato membro non godrà delle migliori condizioni per presentare le sue osservazioni scritte a norma dell' art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte.
10 Il governo italiano si chiede se siano ricevibili le due prime questioni. Condivide le osservazioni dei governi irlandese e del [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea inoltre che la soluzione della seconda questione non è affatto necessaria al giudice nazionale per pronunciarsi sui fatti di cui si fa carico all' imputato.
11 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima questione pregiudiziale pare pertinente e non solleva il problema della ricevibilità. Sostiene però che il nesso effettivo con la materia del contendere è meno chiaro per le due altre questioni.
12 A questo proposito, si deve ricordare che la necessità di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario utile per il giudice nazionale implica che questi definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni che formula o, quanto meno, che illustri le ipotesi di fatto sulle quali dette questioni si fondano (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-393, punto 6, ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1085, punto 4, e 9 agosto 1994, causa C-378/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3999, punto 14).
13 Si deve inoltre sottolineare che, come hanno giustamente ricordato i governi irlandese e del [OSCURATO:PERSONA], le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche ad offrire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all' art. 20 dello Statuto della Corte. Spetta alla Corte vegliare a che detta possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, in virtù della disposizione summenzionata, alle parti interessate vengono trasmessi solo i provvedimenti di rinvio (sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1299, punto 6).
14 E' vero che la Corte ha riconosciuto che l' obbligo incombente al giudice nazionale di delineare l' ambito di diritto e di fatto delle questioni che sottopone è meno cogente nell' ipotesi in cui le questioni vertano su punti tecnici precisi e consentano alla Corte di fornire una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una descrizione esauriente della situazione di diritto e di fatto (sentenza 3 marzo 1994, causa C-316/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-763, punto 13). Tuttavia, nella fattispecie la situazione è diversa.
15 Si deve constatare che l' ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti, che soddisfino i requisiti ricordati in precedenza.
16 In primo luogo, l' origine dei tabacchi sequestrati non emerge chiaramente dall' ordinanza di rinvio. Questa indicazione, che avrebbe consentito di definire il regime doganale e fiscale dal quale i beni avrebbero dovuto venir retti, sarebbe però necessaria per poter risolvere utilmente la prima questione.
17 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte se il Trattato osti a una normativa che punisce le infrazioni al regime italiano di vendita dei tabacchi manufatturati. Orbene, come la Corte ha rilevato più sopra al punto 4, l' imputazione di illegittima rivendita di tabacchi nella fattispecie non è stata formulata a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], anche se il giudice proponente prospetta l' ipotesi che in futuro possa venir addebitata. Su quest' ultimo punto si deve ricordare che lo spirito di cooperazione che deve presiedere al rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione affidata alla Corte, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di emettere pareri consultivi su questioni generali o teoriche (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4673, punto 17, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], già ricordata, punto 11).
18 Da quanto precede emerge che le indicazioni dell' ordinanza di rinvio, dati i loro richiami troppo imprecisi alle situazioni di diritto e di fatto contemplate dal giudice nazionale, o a motivo della loro indole meramente teorica, non consentono alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
19 Così stando le cose, si deve constatare, in applicazione dell' art. 92 del regolamento di procedura, che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono palesemente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi italiano, irlandese, del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Roma con ordinanza 24 novembre 1993 è irricevibile.
Lussemburgo, 23 marzo 1995.