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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 26647/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33391 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaE.

Filiberto 166, presso lo studio degli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 556/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicatail 28/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 33391 sez.

S2 -ud. 7-2-2023 - 2 - lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.556/18, la Corte d’appello di Bari ha confermato il rigetto –già pronunciato con sentenza n. 894/2014 del Tribunale di Trani - del la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto un immobilea piano terra in Barletta, via Capua n. 22 e 22/a, compres o nei beni ereditati da sua madre [OSCURATO:PERSONA]; egli aveva proposto questa domandariconvenzionale nel giudizio in cui era stato convenuto dal fratello coerede [OSCURATO:PERSONA] Doronzo per la restituzionedegli importi da lui percepiti in via esclusiva a titolo di canone di locazione di questoimmobile.

La Corte territoriale ha escluso l’usucapione rilevando che la sussistenza di un rapporto di parentela con i proprietari prima e, poi, con il coerede implicava che la asserita attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale fosse statacompiuta con l'altrui tolleranzae fosse quindi inidonea all'acquisto del possesso; ha negato valore alla locazione stipulata con un terzoe ha rilevato che , in ogni caso, la dante causa aveva ottenuto nel 2000, sei anni prima del suo decesso, una sentenza di accoglimento della sua azione di rivendicazione deisuddetti immobili.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo illustrato da memoria; il coerede [OSCURATO:PERSONA] Doronzo non ha spiegato difesein questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo , rubricato in ricorso in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ. e articolato in più profili, [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato « la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 714, 1140, 1141, 1146 e 1164 del codice civile e la violazione Ric. 2018n. 33391 sez.

S2 -ud. 7-2-2023 - 3 - e/o falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile e 115 del codice di procedura civile».

In particolare, sotto un primo profilo il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe applicato correttamente i principi in materia di tolleranza del proprietario e non avrebbe considerato che egli aveva esercitato quanto meno un compossesso dal 1985 con il padre e, poi, al decesso di quest’ultimo, dal 1990, con la madre, fino al suo decesso nel 2006;in conseguenza non sarebbe stato comunque necessario un formale atto di interversione«nei confronti del coerede germano» (così in ricorso); sotto un secondo profil o (poi ribadito al paragrafo

1.4. del ricorso),ha censurato la Corte territoriale per non avere considerato la lettera del 29/7/2009, inviata a controparte, con cui il conduttore dell’immobile conteso aveva confermato di aver sempre avuto unicamente rapporti con il ricorrente e per non avere correttamente valutato la rilevanza dell’incasso dei canoni; sotto il terzo profilo, (poi ripreso al paragrafo 1.6), ha sostenuto che la Corte barese non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che l’immobile non è stato inserito nel testamento né nella dichiarazione di successione; sotto il quarto profilo ha osservato che erroneamente sarebbe stato ritenuto rilevante il giudizio di rivendica coltivato dai genitori proprietari, atteso che, per giurisprudenza consolidata, «nemmeno l’atto dispositivo del proprietario potrebbe interrompere il decorso del tempo utile a usucapire»; quindi, ha sostenuto che sarebbe stato onere di controparte provare l’interruzione del tempo utile all’usucapione.

A parte l’incerta formulazione delle censure non adeguatamente esposte in riferimento alle prescrizioni di critica vincolata come previste per il ricorso in cassazione nel primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato .

Innanzitutto, non ricorre la violazione dell’art. 115 cpc: in tema di Ric. 2018n. 33391 sez.

S2 -ud. 7-2-2023 - 4 - ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c (tra le varie, SSUU sentenza n. 20867/2020).

Neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 2697 cc che, come è noto, ricorre nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l' onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.(tra le tante, v.

Cass.sez. lav.

S entenza n. 17313/2020).

Nel caso in esame, la domandariconvenzionale di usucapione è stata fondata sull’asserito disinteresse verso il bene da parte dei genitori prima e del coerede poi; l’esercizio del possesso sarebbe consistito nell’esercizio della gestione del bene, in particolare nella sua concessione in locazione e nella riscossione continuativa dei canoni.

Ciò posto, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di usucapione tra soggetti legati da vincolo di parentela, ritenendo che, in mancanza di diversa prova evidentemente a carico del ricorrente quale attore in usucapione, è presumibile che l’attività esercitata sul bene sia stata posta in essere con la tolleranza Ric. 2018n. 33391 sez.

S2 -ud. 7-2-2023 - 5 - dei genitori proprietari; conseguentemente è certamente infondato il primo profilo di censura.

La stessa Corte ha altresì ritenuto irrilevante che il ricorrente abbia intrattenuto rapporti con il conduttore e abbia incassato i canoni perché«concedere un bene in locaz ione non è un’attività sempre ed esclusivamente riconducibile a chi è proprietario del bene»: la lettera e l’incasso dei canoni sono stati, dunque, valutati dal Giudice del merito e sul punto la motivazione sulla loro irrilevanza non è stata oggetto di censura, né potrebbe esserlo perché l’art. 360 n. 5 cpc non contempla più il vizio motivazionale tra quelli denunziabili in sede di legittimità.In tal senso il secondo profilo di censura èinammissibile.

Il terzo profilo di censura è infondato, perché il fatto dedotto come omesso in realtà difetta di decisività,come già rilevato dal primo Giudice, costituendo soltanto un mero indizio di cui è stata esclusa la rilevanza sin dal primo grado.

Sul punto, infatti, il Tribunaleha propri o affermato che non può trarsi alcun convincimento dal fatto che il testamento olografo della Carnevale e, prima di lei, del [OSCURATO:PERSONA] non avessero menzionato il suddetto immobile: appare infatti presumibile che il de cuius [OSCURATO:PERSONA], non avendo disposto per testamento o per donazione dello stesso, non intendesse attribuirlo a nessuno deicoeredi e non può trarsi argomento di prova dalla denuncia di successione della madre Carnevale perché la mancata indicazione del bene nella denuncia di successione non costituisce un atto di opposizione al possessore.

In tal senso deve essere escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario da parte della Corte possa aver dato luogoal vizio rilevante ex n. 5.

Quanto al quarto profilo, il principio di diritto per cui l’atto dispositivo del proprietario non interrompeil decorso del tempo utile a Ric. 2018n. 33391 sez.

S2 -ud. 7-2-2023 - 6 - usucapirenon è pertinente nella fattispecie: per escludere la pretesa usucapione la Corte territoriale ha invece fondatamente considerato l’avvenuto esperimento vittorioso, da parte della madredel ricorrente, di un’azione di rivendicazione che, per sua natura, è proprio esercitata dal proprietario in funzione recuperatoria delpossesso del bene, previo accertamento della titolarità delsuo diritto ; nella specie il giudizio di rivendicazione è stato coltivato dalla madre proprietaria fino all’anno 2000, cioè soltanto nove anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione.

Infine, la censura di cui all’ultimo rilievo non coglie la ratio decidendi atteso che il Tribunale prima e la Corte poi hanno proprio escluso che sia mai iniziato l’esercizio di un possesso utile ad usucapire: ciò esclude, evidentemente, che se ne dovesse provare l’interruzione.

3. Il ricorso è perciò, respinto.

In mancanza di difese dell’intimato non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33391 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaE. Filiberto 166, presso lo studio degli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 556/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicatail 28/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 33391 sez. S2 -ud. 7-2-2023 - 2 - lettala memori a del ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.556/18, la Corte d’appello di Bari ha confermato il rigetto –già pronunciato con sentenza n. 894/2014 del Tribunale di Trani - del la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto un immobilea piano terra in Barletta, via Capua n. 22 e 22/a, compres o nei beni ereditati da sua madre [OSCURATO:PERSONA]; egli aveva proposto questa domandariconvenzionale nel giudizio in cui era stato convenuto dal fratello coerede [OSCURATO:PERSONA] Doronzo per la restituzionedegli importi da lui percepiti in via esclusiva a titolo di canone di locazione di questoimmobile. La Corte territoriale ha escluso l’usucapione rilevando che la sussistenza di un rapporto di parentela con i proprietari prima e, poi, con il coerede implicava che la asserita attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale fosse statacompiuta con l'altrui tolleranzae fosse quindi inidonea all'acquisto del possesso; ha negato valore alla locazione stipulata con un terzoe ha rilevato che , in ogni caso, la dante causa aveva ottenuto nel 2000, sei anni prima del suo decesso, una sentenza di accoglimento della sua azione di rivendicazione deisuddetti immobili. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo illustrato da memoria; il coerede [OSCURATO:PERSONA] Doronzo non ha spiegato difesein questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo , rubricato in ricorso in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod.proc. civ. e articolato in più profili, [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato « la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 714, 1140, 1141, 1146 e 1164 del codice civile e la violazione Ric. 2018n. 33391 sez. S2 -ud. 7-2-2023 - 3 - e/o falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile e 115 del codice di procedura civile». In particolare, sotto un primo profilo il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe applicato correttamente i principi in materia di tolleranza del proprietario e non avrebbe considerato che egli aveva esercitato quanto meno un compossesso dal 1985 con il padre e, poi, al decesso di quest’ultimo, dal 1990, con la madre, fino al suo decesso nel 2006;in conseguenza non sarebbe stato comunque necessario un formale atto di interversione«nei confronti del coerede germano» (così in ricorso); sotto un secondo profil o (poi ribadito al paragrafo 1.4. del ricorso),ha censurato la Corte territoriale per non avere considerato la lettera del 29/7/2009, inviata a controparte, con cui il conduttore dell’immobile conteso aveva confermato di aver sempre avuto unicamente rapporti con il ricorrente e per non avere correttamente valutato la rilevanza dell’incasso dei canoni; sotto il terzo profilo, (poi ripreso al paragrafo 1.6), ha sostenuto che la Corte barese non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che l’immobile non è stato inserito nel testamento né nella dichiarazione di successione; sotto il quarto profilo ha osservato che erroneamente sarebbe stato ritenuto rilevante il giudizio di rivendica coltivato dai genitori proprietari, atteso che, per giurisprudenza consolidata, «nemmeno l’atto dispositivo del proprietario potrebbe interrompere il decorso del tempo utile a usucapire»; quindi, ha sostenuto che sarebbe stato onere di controparte provare l’interruzione del tempo utile all’usucapione. A parte l’incerta formulazione delle censure non adeguatamente esposte in riferimento alle prescrizioni di critica vincolata come previste per il ricorso in cassazione nel primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato . Innanzitutto, non ricorre la violazione dell’art. 115 cpc: in tema di Ric. 2018n. 33391 sez. S2 -ud. 7-2-2023 - 4 - ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c (tra le varie, SSUU sentenza n. 20867/2020). Neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 2697 cc che, come è noto, ricorre nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l' onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.(tra le tante, v. Cass.sez. lav. S entenza n. 17313/2020). Nel caso in esame, la domandariconvenzionale di usucapione è stata fondata sull’asserito disinteresse verso il bene da parte dei genitori prima e del coerede poi; l’esercizio del possesso sarebbe consistito nell’esercizio della gestione del bene, in particolare nella sua concessione in locazione e nella riscossione continuativa dei canoni. Ciò posto, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di usucapione tra soggetti legati da vincolo di parentela, ritenendo che, in mancanza di diversa prova evidentemente a carico del ricorrente quale attore in usucapione, è presumibile che l’attività esercitata sul bene sia stata posta in essere con la tolleranza Ric. 2018n. 33391 sez. S2 -ud. 7-2-2023 - 5 - dei genitori proprietari; conseguentemente è certamente infondato il primo profilo di censura. La stessa Corte ha altresì ritenuto irrilevante che il ricorrente abbia intrattenuto rapporti con il conduttore e abbia incassato i canoni perché«concedere un bene in locaz ione non è un’attività sempre ed esclusivamente riconducibile a chi è proprietario del bene»: la lettera e l’incasso dei canoni sono stati, dunque, valutati dal Giudice del merito e sul punto la motivazione sulla loro irrilevanza non è stata oggetto di censura, né potrebbe esserlo perché l’art. 360 n. 5 cpc non contempla più il vizio motivazionale tra quelli denunziabili in sede di legittimità.In tal senso il secondo profilo di censura èinammissibile. Il terzo profilo di censura è infondato, perché il fatto dedotto come omesso in realtà difetta di decisività,come già rilevato dal primo Giudice, costituendo soltanto un mero indizio di cui è stata esclusa la rilevanza sin dal primo grado. Sul punto, infatti, il Tribunaleha propri o affermato che non può trarsi alcun convincimento dal fatto che il testamento olografo della Carnevale e, prima di lei, del [OSCURATO:PERSONA] non avessero menzionato il suddetto immobile: appare infatti presumibile che il de cuius [OSCURATO:PERSONA], non avendo disposto per testamento o per donazione dello stesso, non intendesse attribuirlo a nessuno deicoeredi e non può trarsi argomento di prova dalla denuncia di successione della madre Carnevale perché la mancata indicazione del bene nella denuncia di successione non costituisce un atto di opposizione al possessore. In tal senso deve essere escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario da parte della Corte possa aver dato luogoal vizio rilevante ex n. 5. Quanto al quarto profilo, il principio di diritto per cui l’atto dispositivo del proprietario non interrompeil decorso del tempo utile a Ric. 2018n. 33391 sez. S2 -ud. 7-2-2023 - 6 - usucapirenon è pertinente nella fattispecie: per escludere la pretesa usucapione la Corte territoriale ha invece fondatamente considerato l’avvenuto esperimento vittorioso, da parte della madredel ricorrente, di un’azione di rivendicazione che, per sua natura, è proprio esercitata dal proprietario in funzione recuperatoria delpossesso del bene, previo accertamento della titolarità delsuo diritto ; nella specie il giudizio di rivendicazione è stato coltivato dalla madre proprietaria fino all’anno 2000, cioè soltanto nove anni prima della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione. Infine, la censura di cui all’ultimo rilievo non coglie la ratio decidendi atteso che il Tribunale prima e la Corte poi hanno proprio escluso che sia mai iniziato l’esercizio di un possesso utile ad usucapire: ciò esclude, evidentemente, che se ne dovesse provare l’interruzione. 3. Il ricorso è perciò, respinto. In mancanza di difese dell’intimato non vi è luogo a statuizione sulle spese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in R