CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3armouni Abdellah [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Perugia. Ritenuto che, nel dedurre violazione di legge circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non si confronta con la argomentazione dedotta dalla Corte di appello, poiché nella sentenza impugnata la Corte ha valutato che le ammissioni di responsabilità sono state solo parziali, mentre le circostanze relative alle condizioni di vita sono state soltanto addotte, e, per altro verso, che l'imputato presenta precedenti penali anche specifici, è rimasto inizialmente latitante e poi ha violato divieto di dimora applicatogli, rendendosi nuovamente latitante; ritenuto, pertanto, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'