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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20858/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11319/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, alla via Catone, n. 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie,n. 9 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Ancona n. 1382 /201 9 , pubblicata in data1° ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1382/19, che ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. u niperson ale di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. I ricorrenti espongono a sostegno del ricorso che: a) con contratto di locazione commerciale stipulato in data 12 gennaio 1999 la Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una porzione di un fabbricato commerciale, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via dell’Aspo n. 1; b) il rapporto di locazione era stato pror ogato sino al 31 dicembre 2011 e, poi, sino al 31 dicembre 2017 e, successivamente, di ulteriori sei anni; c) il canone pattuito era stato regolarmente pagato dalla conduttrice sino al mese di maggio 2014 incluso, q uando era intervenuta una scissione parzi ale ‹‹asimmetrica››della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuata mediante progetto di scissione del 12 marzo 2014 e successivo atto di scissione del 16 maggio 2014; d) per effetto della scissione si era venuta a costituire ex novouna società beneficiaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, alla quale la compagine scissa aveva ceduto, in forza di apposita pattuizione, il ramo d’azienda (di vendita di autovetture), corrispondente all’area di operatività originaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in modo da trasferire a titolo definitivo quel compendio (denominato “area sud”) in mano alla famiglia Silenzi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per contro, avrebbe dovuto mantenere le zone di vendita nell’area denominata “a rea nord”; e) sia nel progetto di scissione del 12 marzo 2014, sia nel successivo atto pubblico di scissione, le parti avevano previsto che sarebbero stati ‹‹assegnati dalla scissa alla costituenda beneficiaria gli elementi patrimoniali attivi e passivi elencati in dettaglio nell’allegato C) al progetto di scissione››; f) nello stesso documento – ossia nell’atto pubblico – a pag. 11 si affermava espressamente che ‹‹per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti strettamente inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti, compresi gli impegni e gli obblighi, nonché licenze ed autorizzazioni rilasciate da enti autorità pubblica ecc.(ad e., licenze per commercializzazione di veicoli nuovi ed usati) ad essi specificamente riferibili››; g) nell’atto di scissione del 16 maggio 2014 identica dicitura era contenuta a pag. 7, là dove si leggeva che ‹‹la società beneficiaria ([OSCURATO:SOCIETA].) assume i diritti e gli obblighi in relazione ai beni ad essa trasferiti e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni stessi, così come previsto nel progetto di scissione››; h) dopo avere preso in consegna la gestione della filiale di vendita di [OSCURATO:PERSONA], sita nei locali oggetto di causa, originariamente locati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (scissa) da parte della omonima s.n.c., e dopo avere istituito presso i medesimi locali la sede sociale della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, subentrata nel contratto di locazione in virtù della scissione, ometteva il pagamento dei canonie, rispondendo alla diffida inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con lettera del 4 settembre 2015, affermava che la richiesta di pagamento dei canoni si poneva in assoluto contrasto con la modifica dei patti sociali propedeutici al progetto di scissione anche della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., atto non più realizzato dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] car di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]il giudizio di sfratto per mo rosità nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., stante il mancato pagamento dei canoni dovuti dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2015, nel successivo giudizio di merito si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inesistenza di un valido contratto di locazione e la mancata esecuzione del progetto di scissione della società intimante.

Interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, dallo stesso instaurato nei confronti dei fratelli Nardi, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avente ad oggetto l’azione ex art. 2932 cod. civ. finalizzata ad ottenere l’adempimento coattivo della scissione societaria.

In esito alla sospensione del giudizio, con sentenza n. 88/19, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di rilascio e di restituzione dell’immobile spiegata dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., ritenendo che il contratto di locazione originario tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fosse risolto in data 1° giugno 2014, essendo tra le parti intervenuti ulteriori e diversi accordi, con conseguente inammissibilità della procedura di convalida di sfratto.

3. La sentenza, impugnata in via principale dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Ancona, la quale ha respinto l’appello principaleper difetto di legittimazione passiva dell’appellata, confermando nel resto la sentenza di primo grado e dichiarando assorbito l’appello incidentale.

In particolare, ha osservato che i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quelli della Nardi’s C ar s.n.c. avevan o perfezionato un accordo societario che prevedeva la scissione di entrambe le società; il progetto di scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato concluso con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e con le attribuzioni come da progetto, mentre, al contrario, la scissione della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (che prevedeva la scissione in favore di una società preesistente la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] alla quale avrebbe dovuto essere trasferito l’immobile oggetto di causa per poi essere locato a terzi) non era stata attuata.

Rilevava, altresì, che, in sede di scissione, le parti non avevano regolato il rapporto di locazione in corso tra le originarie società e che il fatto che la scissione della Nardi’s C ar s.n.c. non era stata definita no n privava di valore l’efficacia del complessivo accordo raggiunto dalle parti e superava la presunzione di cessione del contratto di locazione in esito alla scissione/cessione d’azienda; la mancanza di qualsiasi riferimento al contratto di locazione e la circostanza che nessuna comunicazione della cessione era stata fatta al locatore confermavano che il regolamento contrattuale della scissione escludeva la cessione del contratto di locazione.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto di dover respingere l’appello principale, stante il difetto di legittimazione passiva sostanziale di [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti avrebbe potuto al più esperirsi azione di restituzione per abusiva detenzione dell’immobile, che non era stata,tuttavia, proposta.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Preliminarmente, va rilevat a l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, in quanto non ha rivestito la qualità di parte nelle precedenti fasi di merito del giudizio.

2. Con l’unico motivo, articolato in sottoparagrafi A), B), C), D ), E), la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2558 cod. civ., 2700 e 2729 cod. civ., 36 l. n. 392/78 e 1362 cod. civ. e censura la decisione impugnata per avere ritenuto che ‹‹l’atto di cessione nulla prevederebbe sulle sorti del contratto di locazione››.

2.1. In particolare, al paragrafo A), premesso che l’art. 2558 cod. civ. prevede che, ‹‹se non è pattuito diversamente››, l’acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, deduce che, diversamente da quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto assente una pattuizione in merito alle sorti del contratto di locazione, le parti, a pag. 11 del progetto di scissione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (atto pubblico del 12 marzo 2014), hanno espressamente previsto che ‹‹ per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tuttii contratti, atti e rapporti strettamente inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti›› e nel successivo atto di scissione del 16 maggio 2014 hanno pure stabilito che la società beneficiaria (la [OSCURATO:SOCIETA].) ‹‹subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni ad essa trasferiti, così come previsto dal contratto di scissione››, in tal modo comprendendo nel ‹‹tutti›› anche il rapporto locatizio de quo.

2.2. Evidenzia, nel paragrafo B), che il giudice di appello, affermando che le parti in sede di scissione non hanno regolato il rapporto di locazione, ha violato anche l’art. 2700 cod. civ., poiché non ha adeguatamente valutato la efficacia probatoria dell’atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso di quanto le parti hanno espressamente dichiarato.

2.3. Sostiene, inoltre, al paragrafo C), che la Corte d’appello avrebbe utilizzato una prova presun tiva non consentita quando si discute in materia di contenuto (oggetto) di un contratto (artt. 2721 e ss. c.c.).

In altri termini, i giudici di merito, nel ricercare una prova contraria che facesse venire meno la portata presuntiva dell’avvenuto passaggio del contratto, avrebberofatto indebitamente ricorso all’uso di una prova per presunzioni al fine di attestare quale fosse il contenuto del contratto esattamente voluto e stipulato dalle parti, in tal modo violando l’art. 2729 cod. civ., che esclude l’utilizzo della presunzione sulla interpretazione dell’oggetto contrattuale.

2.4. Lamenta , al paragrafo D), che i giudici d’appello non avrebbero correttamente applicato neppure l’art. 36 legge n. 392/78, in quanto, dando rilevanza al fatto che non sarebbe intervenuta alcuna comunicazione della cessione del contratto di locazione al locatore, da questo elemento avevano tratto la conferma induttiva che il regolamento contrattuale della scissione non contemplasse il trasferimento del contratto di locazione.

Nell’evidenziare che la ‹‹comunicazione›› di intervenuta cessione non condiziona la validità del contratto di cessione della locazione, fa rilevare che, nella fattispecie, detta comunicazione è stata verbale ed è stata acquisita come fatto noto da parte del legale rappresentante della società locatrice, che è anche uno dei soci della conduttrice cedente.2.5.

Rappresenta, altresì, al paragrafo E), che, sebbene sia vero che, ai fini dell’interpretazione di un contratto, non può darsi rilevanza unicamente al dato letterale del contratto, ma si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, è anche vero che la comune intenzione delle parti deve essere riferita al momento della conclusione del contratto di scissione e non a quanto esse pensavano di fare un anno prima.

Secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dato rilevanza solo ad una pregressa intenzione delle parti, rimasta inattuata, omettendo di valorizzare i comportamenti complessivi delle parti, non solo antecedenti, ma anche posteriori alla conclusione della scissione societaria, così incorrendo nella violazione dell’art. 1362 cod. civ.

3. Il ricorsoè inammissibile sotto tutti i profili denunciati.

3.1. In primo luogo, l a ricorrente desume la violazione dell’art.2558 cod. civ. (quanto al ‹‹non diversamente pattuito››) da una esegesi dell’inciso (contenuto nell’atto pubblico a rogito del notaio Ciuccarelli del 12 marzo 2014) ‹‹per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti››, che risulta assolutamente inidonea a comprendere l’esistenza del contratto locativo o, meglio, la titolarità passiva dello stesso.

Infatti, si allude, nell’inciso ritenuto decisivo, ‹‹agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti››: ebbene, il riferimento a tali elementi, secondo il senso delle parole, concerne un quid, che deve, in forza della scissione, risultare dall’atto stesso.

Ne segue che parte ricorrente avrebbe dovuto precisare se, come e dove dall’atto risultasse che la titolarità del rapporto locativo fosse stata oggetto di trasferimento per come disposto dall’atto di scissione.

In altri termini, parte ricorrente, nell’illustrare la doglianza, argomenta una portata comprensiva della cessione del contratto locativo sulla base di un’espressione che necessariamente, con il participio ‹‹trasferiti››, rimanda per individuane gli oggetti ad un a parte diversa dell’atto discissione, ossia all’allegato C al progetto di scissione, espressamente richiamato dalla controparte in controricorsoper contrastare tale tesi difensiva.

La censura, pertanto,nel fare riferimento al progetto di scissione ed all’atto di cessione, nonassolve all’onere di specifica re gli elementi patrimoniali atti vi e passivi trasferiti, al fine di consent ire a questa Corte di poter valutare se gli elementi trasferiti includessero o meno il rapporto di locazione.

3.2. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità anche la pretesa violazione dell’art. 2700 cod. civ.

Tenendo conto della censura svolta, è sufficiente osservare che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime,ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. 1,12/06/1976, n. 2179).

Ciò comporta che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che é, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. 6- 1, 25/07/2019, n. 20214) .

Non è, pertanto, configurabile la violazione della disposizione normativa evocata, in quanto la Corte territoriale era libera di apprezzare le dichiarazioni dei contraentiemergenti dall’atto pubblico. 3.3.

Parimenti inammissibile risulta la censura con riguardo alla contestata violazione dell’art. 2729 cod. civ., invocata senza rispettare i criteri indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018 (in motivazione espressa, sebbene non massimata, ai paragrafi 4 e ss.), supponendo la deduzione di detto vizio un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risul ti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Come chiarito dalle Sezioni Unite, ‹‹occorre una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi››; al contrario la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, come nel caso di specie,o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.

3.4. Anche la dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. risulta inammissibile, perché volta a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti, mediante la contrapposizione di una interpretazione difforme da quella operata dai giudici di merito, già da questi disattesa.Al riguardo, è sufficiente ribadireche, poiché l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 09/04/2021,n. 9461, Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136).

Nella specie, la ricorrente, non attenendosi ai superiori principi, si è limitata genericamente ad argomentare che il giudice di secondo grado avrebbe dato rilevanza non alla comune intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto di scissione, ma piuttosto alla pregressa intenzione delle parti, rimasta inattuata; peraltro, la mera ricezione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle fatture dei canoni relativi ai mesi da giugno 2014 in avanti, non è certo comportamento concludente come tale, di per sé idoneo a superare la ricostruzione svolta dai giudici di appello.

3.5. Infine, è inammissibile anche la presunta violazione dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978, perché finalizzata ad ottenere un riesame di una questione fattuale, ossia la mancanza di una comunicazione (formale) della cessione del contratto di locazione, che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e che non è scrutinabile in questa sede, ove adeguatamente motivata.4.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., avanzata dalla controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'arti 13,comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara sussistenti i presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11319/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, alla via Catone, n. 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie,n. 9 -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Ancona n. 1382 /201 9 , pubblicata in data1° ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1382/19, che ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. u niperson ale di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 2. I ricorrenti espongono a sostegno del ricorso che: a) con contratto di locazione commerciale stipulato in data 12 gennaio 1999 la Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una porzione di un fabbricato commerciale, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via dell’Aspo n. 1; b) il rapporto di locazione era stato pror ogato sino al 31 dicembre 2011 e, poi, sino al 31 dicembre 2017 e, successivamente, di ulteriori sei anni; c) il canone pattuito era stato regolarmente pagato dalla conduttrice sino al mese di maggio 2014 incluso, q uando era intervenuta una scissione parzi ale ‹‹asimmetrica››della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuata mediante progetto di scissione del 12 marzo 2014 e successivo atto di scissione del 16 maggio 2014; d) per effetto della scissione si era venuta a costituire ex novouna società beneficiaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, alla quale la compagine scissa aveva ceduto, in forza di apposita pattuizione, il ramo d’azienda (di vendita di autovetture), corrispondente all’area di operatività originaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in modo da trasferire a titolo definitivo quel compendio (denominato “area sud”) in mano alla famiglia Silenzi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per contro, avrebbe dovuto mantenere le zone di vendita nell’area denominata “a rea nord”; e) sia nel progetto di scissione del 12 marzo 2014, sia nel successivo atto pubblico di scissione, le parti avevano previsto che sarebbero stati ‹‹assegnati dalla scissa alla costituenda beneficiaria gli elementi patrimoniali attivi e passivi elencati in dettaglio nell’allegato C) al progetto di scissione››; f) nello stesso documento – ossia nell’atto pubblico – a pag. 11 si affermava espressamente che ‹‹per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti strettamente inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti, compresi gli impegni e gli obblighi, nonché licenze ed autorizzazioni rilasciate da enti autorità pubblica ecc.(ad e., licenze per commercializzazione di veicoli nuovi ed usati) ad essi specificamente riferibili››; g) nell’atto di scissione del 16 maggio 2014 identica dicitura era contenuta a pag. 7, là dove si leggeva che ‹‹la società beneficiaria ([OSCURATO:SOCIETA].) assume i diritti e gli obblighi in relazione ai beni ad essa trasferiti e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni stessi, così come previsto nel progetto di scissione››; h) dopo avere preso in consegna la gestione della filiale di vendita di [OSCURATO:PERSONA], sita nei locali oggetto di causa, originariamente locati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (scissa) da parte della omonima s.n.c., e dopo avere istituito presso i medesimi locali la sede sociale della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, subentrata nel contratto di locazione in virtù della scissione, ometteva il pagamento dei canonie, rispondendo alla diffida inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con lettera del 4 settembre 2015, affermava che la richiesta di pagamento dei canoni si poneva in assoluto contrasto con la modifica dei patti sociali propedeutici al progetto di scissione anche della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., atto non più realizzato dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] car di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]il giudizio di sfratto per mo rosità nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., stante il mancato pagamento dei canoni dovuti dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2015, nel successivo giudizio di merito si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inesistenza di un valido contratto di locazione e la mancata esecuzione del progetto di scissione della società intimante. Interveniva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, dallo stesso instaurato nei confronti dei fratelli Nardi, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avente ad oggetto l’azione ex art. 2932 cod. civ. finalizzata ad ottenere l’adempimento coattivo della scissione societaria. In esito alla sospensione del giudizio, con sentenza n. 88/19, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di rilascio e di restituzione dell’immobile spiegata dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., ritenendo che il contratto di locazione originario tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fosse risolto in data 1° giugno 2014, essendo tra le parti intervenuti ulteriori e diversi accordi, con conseguente inammissibilità della procedura di convalida di sfratto. 3. La sentenza, impugnata in via principale dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, in via incidentale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Ancona, la quale ha respinto l’appello principaleper difetto di legittimazione passiva dell’appellata, confermando nel resto la sentenza di primo grado e dichiarando assorbito l’appello incidentale. In particolare, ha osservato che i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quelli della Nardi’s C ar s.n.c. avevan o perfezionato un accordo societario che prevedeva la scissione di entrambe le società; il progetto di scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato concluso con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e con le attribuzioni come da progetto, mentre, al contrario, la scissione della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (che prevedeva la scissione in favore di una società preesistente la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] alla quale avrebbe dovuto essere trasferito l’immobile oggetto di causa per poi essere locato a terzi) non era stata attuata. Rilevava, altresì, che, in sede di scissione, le parti non avevano regolato il rapporto di locazione in corso tra le originarie società e che il fatto che la scissione della Nardi’s C ar s.n.c. non era stata definita no n privava di valore l’efficacia del complessivo accordo raggiunto dalle parti e superava la presunzione di cessione del contratto di locazione in esito alla scissione/cessione d’azienda; la mancanza di qualsiasi riferimento al contratto di locazione e la circostanza che nessuna comunicazione della cessione era stata fatta al locatore confermavano che il regolamento contrattuale della scissione escludeva la cessione del contratto di locazione. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto di dover respingere l’appello principale, stante il difetto di legittimazione passiva sostanziale di [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti avrebbe potuto al più esperirsi azione di restituzione per abusiva detenzione dell’immobile, che non era stata,tuttavia, proposta. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente, va rilevat a l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, in quanto non ha rivestito la qualità di parte nelle precedenti fasi di merito del giudizio. 2. Con l’unico motivo, articolato in sottoparagrafi A), B), C), D ), E), la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2558 cod. civ., 2700 e 2729 cod. civ., 36 l. n. 392/78 e 1362 cod. civ. e censura la decisione impugnata per avere ritenuto che ‹‹l’atto di cessione nulla prevederebbe sulle sorti del contratto di locazione››. 2.1. In particolare, al paragrafo A), premesso che l’art. 2558 cod. civ. prevede che, ‹‹se non è pattuito diversamente››, l’acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, deduce che, diversamente da quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto assente una pattuizione in merito alle sorti del contratto di locazione, le parti, a pag. 11 del progetto di scissione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (atto pubblico del 12 marzo 2014), hanno espressamente previsto che ‹‹ per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tuttii contratti, atti e rapporti strettamente inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti›› e nel successivo atto di scissione del 16 maggio 2014 hanno pure stabilito che la società beneficiaria (la [OSCURATO:SOCIETA].) ‹‹subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti i beni ad essa trasferiti, così come previsto dal contratto di scissione››, in tal modo comprendendo nel ‹‹tutti›› anche il rapporto locatizio de quo. 2.2. Evidenzia, nel paragrafo B), che il giudice di appello, affermando che le parti in sede di scissione non hanno regolato il rapporto di locazione, ha violato anche l’art. 2700 cod. civ., poiché non ha adeguatamente valutato la efficacia probatoria dell’atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso di quanto le parti hanno espressamente dichiarato. 2.3. Sostiene, inoltre, al paragrafo C), che la Corte d’appello avrebbe utilizzato una prova presun tiva non consentita quando si discute in materia di contenuto (oggetto) di un contratto (artt. 2721 e ss. c.c.). In altri termini, i giudici di merito, nel ricercare una prova contraria che facesse venire meno la portata presuntiva dell’avvenuto passaggio del contratto, avrebberofatto indebitamente ricorso all’uso di una prova per presunzioni al fine di attestare quale fosse il contenuto del contratto esattamente voluto e stipulato dalle parti, in tal modo violando l’art. 2729 cod. civ., che esclude l’utilizzo della presunzione sulla interpretazione dell’oggetto contrattuale. 2.4. Lamenta , al paragrafo D), che i giudici d’appello non avrebbero correttamente applicato neppure l’art. 36 legge n. 392/78, in quanto, dando rilevanza al fatto che non sarebbe intervenuta alcuna comunicazione della cessione del contratto di locazione al locatore, da questo elemento avevano tratto la conferma induttiva che il regolamento contrattuale della scissione non contemplasse il trasferimento del contratto di locazione. Nell’evidenziare che la ‹‹comunicazione›› di intervenuta cessione non condiziona la validità del contratto di cessione della locazione, fa rilevare che, nella fattispecie, detta comunicazione è stata verbale ed è stata acquisita come fatto noto da parte del legale rappresentante della società locatrice, che è anche uno dei soci della conduttrice cedente.2.5. Rappresenta, altresì, al paragrafo E), che, sebbene sia vero che, ai fini dell’interpretazione di un contratto, non può darsi rilevanza unicamente al dato letterale del contratto, ma si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, è anche vero che la comune intenzione delle parti deve essere riferita al momento della conclusione del contratto di scissione e non a quanto esse pensavano di fare un anno prima. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dato rilevanza solo ad una pregressa intenzione delle parti, rimasta inattuata, omettendo di valorizzare i comportamenti complessivi delle parti, non solo antecedenti, ma anche posteriori alla conclusione della scissione societaria, così incorrendo nella violazione dell’art. 1362 cod. civ. 3. Il ricorsoè inammissibile sotto tutti i profili denunciati. 3.1. In primo luogo, l a ricorrente desume la violazione dell’art.2558 cod. civ. (quanto al ‹‹non diversamente pattuito››) da una esegesi dell’inciso (contenuto nell’atto pubblico a rogito del notaio Ciuccarelli del 12 marzo 2014) ‹‹per effetto della scissione del predetto ramo d’azienda, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti inerenti agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti››, che risulta assolutamente inidonea a comprendere l’esistenza del contratto locativo o, meglio, la titolarità passiva dello stesso. Infatti, si allude, nell’inciso ritenuto decisivo, ‹‹agli elementi dell’attivo e passivo trasferiti››: ebbene, il riferimento a tali elementi, secondo il senso delle parole, concerne un quid, che deve, in forza della scissione, risultare dall’atto stesso. Ne segue che parte ricorrente avrebbe dovuto precisare se, come e dove dall’atto risultasse che la titolarità del rapporto locativo fosse stata oggetto di trasferimento per come disposto dall’atto di scissione. In altri termini, parte ricorrente, nell’illustrare la doglianza, argomenta una portata comprensiva della cessione del contratto locativo sulla base di un’espressione che necessariamente, con il participio ‹‹trasferiti››, rimanda per individuane gli oggetti ad un a parte diversa dell’atto discissione, ossia all’allegato C al progetto di scissione, espressamente richiamato dalla controparte in controricorsoper contrastare tale tesi difensiva. La censura, pertanto,nel fare riferimento al progetto di scissione ed all’atto di cessione, nonassolve all’onere di specifica re gli elementi patrimoniali atti vi e passivi trasferiti, al fine di consent ire a questa Corte di poter valutare se gli elementi trasferiti includessero o meno il rapporto di locazione. 3.2. Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità anche la pretesa violazione dell’art. 2700 cod. civ. Tenendo conto della censura svolta, è sufficiente osservare che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime,ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. 1,12/06/1976, n. 2179). Ciò comporta che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che é, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle parti (Cass., sez. 6- 1, 25/07/2019, n. 20214) . Non è, pertanto, configurabile la violazione della disposizione normativa evocata, in quanto la Corte territoriale era libera di apprezzare le dichiarazioni dei contraentiemergenti dall’atto pubblico. 3.3. Parimenti inammissibile risulta la censura con riguardo alla contestata violazione dell’art. 2729 cod. civ., invocata senza rispettare i criteri indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018 (in motivazione espressa, sebbene non massimata, ai paragrafi 4 e ss.), supponendo la deduzione di detto vizio un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risul ti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Come chiarito dalle Sezioni Unite, ‹‹occorre una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi››; al contrario la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, come nel caso di specie,o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. 3.4. Anche la dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ. risulta inammissibile, perché volta a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti, mediante la contrapposizione di una interpretazione difforme da quella operata dai giudici di merito, già da questi disattesa.Al riguardo, è sufficiente ribadireche, poiché l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 09/04/2021,n. 9461, Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136). Nella specie, la ricorrente, non attenendosi ai superiori principi, si è limitata genericamente ad argomentare che il giudice di secondo grado avrebbe dato rilevanza non alla comune intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto di scissione, ma piuttosto alla pregressa intenzione delle parti, rimasta inattuata; peraltro, la mera ricezione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle fatture dei canoni relativi ai mesi da giugno 2014 in avanti, non è certo comportamento concludente come tale, di per sé idoneo a superare la ricostruzione svolta dai giudici di appello. 3.5. Infine, è inammissibile anche la presunta violazione dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978, perché finalizzata ad ottenere un riesame di una questione fattuale, ossia la mancanza di una comunicazione (formale) della cessione del contratto di locazione, che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e che non è scrutinabile in questa sede, ove adeguatamente motivata.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., avanzata dalla controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Carrozzeria ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'arti 13,comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara sussistenti i presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 20858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris