CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 30609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.T.E. s.a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2021, e depositata il 6 agosto 2021, la Corte di cassazione, Sezione Settima, senza dare avviso alle parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società "S.T.E. s.a.r.l." avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, pronunciando in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello proposto da detto ente a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen., il quale contestava la decisione di reiezione della richiesta di revoca parziale di un decreto di sequestro preventivo. La Corte di cassazione, a fondamento della pronuncia di inammissibilità, ha rilevato che il ricorso è stato proposto, a mezzo p.e.c., oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata al difensore della società, e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe la società "S.T.E. s.a.r.l.", in persona del legale rappresentante, con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. in ordine al rispetto del termine per la proposizione del ricorso. Si deduce che la decisione di inammissibilità, pronunciata fuori del contraddittorio, è viziata da errore perché: -) il termine per proporre ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., bensì quello di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (si cita Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190-01); -) nella specie, la notificazione dell'ordinanza è stata effettuata il 17 marzo 2021, mentre il ricorso è stato inoltrato via p.e.c. il 10 aprile 2021. Si osserva che l'errore rilevato è un errore di tipo percettivo (si cita Sez. 1, n. 21/01/2021, n. 23225). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. È doveroso premettere che, ad avviso del Collegio, in tutti i casi in cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è consentita l'esperibilità del rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., anche quando il ricorrente non può essere definito «condannato» secondo tale ultima previsione normativa. Va precisato che il Collegio non intende certo contestare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (cfr., in particolare, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790-01, la quale, ai fini dell'individuazione delle decisioni non impugnabili ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a tutte le decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione). Tuttavia, il Collegio ritiene che il principio espresso dalla giurisprudenza consolidata trovi un limite con riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per ragioni tanto di ordine testuale, quanto di ordine sistematico. Con riguardo al primo ordine di ragioni, va evidenziato che l'ultimo periodo dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., recita: «Contro tale provvedimento [ossia quello che dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis». Così strutturata, infatti, la disposizione adotta una disposizione di carattere generale, applicabile a tutte le pronunce da essa prevista, senza fare riferimento ai limiti di legittimazione fissati dall'art. 625-bis cod. proc. pen, il quale fa riferimento solo al «procuratore generale» e al «condannato». In riferimento al secondo ordine di ragioni, poi, occorre rappresentare che, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura, particolarmente pronunciate sono le esigenze di tutela del contraddittorio a favore del ricorrente e del complessivo esercizio dell'attività giurisdizionale. In questi casi, in effetti, non solo non è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sono indicate neppure preventivamente la data della camera di consiglio per la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità, determinandosi così un'estrema difficoltà di interlocuzione per il ricorrente ed un ampliamento dei rischi di errore per il giudice. Da quanto esposto discende che, nella specie, il ricorso proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non può ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione o di impugnabilità del provvedimento a tale titolo, pur quando lo stesso abbia ad oggetto una misura cautelare reale, posto che la contestata dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, tuttavia, deve rilevarsi che il ricorso in esame è inammissibile perché non denuncia un errore di fatto, bensì un (possibile) errore di diritto. Va premesso che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda testualmente i soli «errori di fatto», e non vi sono i presupposti per estenderlo analogicamente agli «errori di diritto», anche perché, ad opinare in questo senso, / l si consentirebbe una continua messa in discussione della decisione (cfr., per la medesima conclusione, ad esempio, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062-01). Né l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. offre elementi per consentire, nei casi da esso previsti, l'applicazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. anche con riguardo a vizi ulteriori rispetto a quelli contemplati da quest'ultima disposizione. Va poi rilevato che le censure del ricorrente prospettano un errore di diritto e non certo di fatto, perché contestano l'interpretazione accolta dall'ordinanza impugnata in tema di disciplina dei termini per proporre impugnazione in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali. Le stesse, infatti, criticano la decisione dell'ordinanza impugnata in quanto questa ha ritenuto che il termine per proporre ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali sia di dieci giorni, a norma dell'art. 311 cod. proc. pen., e non, invece, di quindici giorni, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche - non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento di somme a favore della cassa delle ammende, in linea con quanto previsto dall'art.616 cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric