Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:492
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 settembre 2004 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]226/03 P
[OSCURATO:PERSONA], SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione di una sentenza del Tribunale di primo grado – [OSCURATO:PERSONA] – Società miste – Prescrizione – Irregolarità permanente»
1. La presente causa nasce dall’appello presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA], SA, contro la sentenza del Tribunale di primo
grado 13 marzo 2003, causa T-125/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑865; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
che ha respinto il ricorso da essa presentato per l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2001, che dispone
la riduzione del contributo concesso per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca (in prosieguo:
la «decisione impugnata») (
2
).
I –
Quadro giuridico
I regolamenti n. 4028/86 e n. 1956/91
2. Allo scopo di proteggere le risorse alieutiche comunitarie da uno sfruttamento eccessivo, la Comunità ha adottato diverse
misure dirette alla diminuzione della flotta peschereccia comunitaria.
3. Ai fini della presente causa, va in particolare ricordata quella prevista dal regolamento, poi abrogato, n. 4028/86 del Consiglio
(in prosieguo: il «regolamento n. 4028/86») (
3
), consistente nella concessione di un contributo alle società costituite da armatori comunitari con cittadini di paesi terzi
(c.d. «società miste»), destinate a sfruttare le risorse alieutiche di detti paesi mediante pescherecci battenti bandiera
di uno Stato membro e registrati in un porto della Comunità, che venivano trasferiti definitivamente in tali paesi (artt. 21
bis e 21 ter, paragrafo 2).
4. Al momento dei fatti di causa, le condizioni e le modalità di concessione di detto contributo erano precisate dal regolamento,
anch’esso poi abrogato, n. 1956/91 della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «regolamento n. 1956/91») (
4
).
5. Ai sensi di tale regolamento, le domande di contributo dovevano essere inviate alla [OSCURATO:PERSONA] per il tramite delle autorità
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le quali erano tenute ad emettere un parere sul progetto di società mista e a conservare la necessaria
documentazione di sostegno (art. 1).
6. Detto contributo poteva assumere diverse forme. In particolare, poteva consistere in una sovvenzione in conto capitale erogata
in due rate: una prima rata, non superiore all’80% del contributo totale, e una seconda rata a saldo (art. 5).
7. I beneficiari del contributo, ogni dodici mesi e per tre anni consecutivi, dovevano trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione
periodica sull’attività della società mista, comprensiva di copia dei bilanci e dei documenti ufficiali relativi alle operazioni
di pesca, di sbarco e di trasbordo (art. 6).
Il regolamento n. 2988/95
8. Allo scopo di tutelare efficacemente in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie gli interessi finanziari delle
Comunità (terzo e quarto ‘considerando’), il Consiglio ha approvato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (in prosieguo:
il «regolamento n. 2988/95») (
5
), che contiene «una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti
irregolarità relative al diritto comunitario» (art. 1, n. 1).
9. Ai sensi dell’art. 1, n. 2:
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione
di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai
bilanci da queste gestit[i], attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite
direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
10. L’art. 3 del regolamento dispone che:
«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie [si legga semplicemente “azioni”] (
6
) è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative
settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per
i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione delle azioni giudiziarie [si legga semplicemente “azioni”] (
7
) è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che
abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento
di ciascuna interruzione.
Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine
di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa
sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui
la decisione diventa definitiva.
I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1
e al paragrafo 2».
II –
Fatti e procedura
Fatti all’origine della controversia
11. Nella sentenza impugnata il quadro fattuale all’origine della controversia è descritto come segue:
«11. Nell’ottobre 1991, la società [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la “ricorrente”), presentava alla [OSCURATO:PERSONA], tramite le
autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 nell’ambito di un
progetto di costituzione di una società mista di pesca ispano-angolana. Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini
di attività di pesca, di tre navi – la Pondal, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – alla società mista costituita dalla ricorrente,
dalla società portoghese Iberpesca-Sociedades de [OSCURATO:PERSONA] e da un socio angolano, [OSCURATO:PERSONA]Gunza.
12. Con decisione 16 dicembre 1991 (in prosieguo: la “decisione di concessione del contributo”), la [OSCURATO:PERSONA] accordava al progetto
di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/17/91; in prosieguo: il “progetto”) un contributo comunitario per un importo massimo
di ECU 1 349 550. (…)
13. Nel novembre 1992, la società mista, denominata [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], veniva costituita e registrata a Luanda, in
Angola. Nel dicembre 1992, le tre navi della società mista venivano registrate nel porto di Luanda.
(…)
15. Il 18 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva, per il tramite delle autorità spagnole, una domanda di pagamento della prima rata
del contributo, datata 10 maggio 1993. Tale domanda era accompagnata da una serie di documenti e di certificati relativi alla
costituzione della società mista, alla registrazione delle navi nel porto di Luanda, alla loro radiazione dal registro comunitario
ed all’ottenimento delle necessarie licenze di pesca.
16. Il 24 giugno 1993, la [OSCURATO:PERSONA] pagava l’80% del contributo.
17. Il 20 maggio 1994, la ricorrente presentava presso le autorità spagnole una domanda di pagamento della rata di saldo del contributo.
Tale domanda era accompagnata dalla prima relazione periodica, relativa al periodo di attività compreso tra il 20 aprile 1993
e il 20 aprile 1994. In tale relazione, si affermava in particolare quanto segue: “I nostri obiettivi a lungo termine hanno
dovuto essere modificati a motivo del
naufragio della Pondal in data 20 luglio 1993
.(...)”.
18. [OSCURATO:PERSONA] (…) procedeva al pagamento della rata di saldo del contributo in data 14 settembre 1994.
19. Il 6 novembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva la seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, riguardante il periodo
di attività compreso tra il 20 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995. Tale relazione menzionava il
naufragio della Pondal
con
data 20 luglio 1993
e riferiva le difficoltà incontrate nella sostituzione di tale nave a motivo delle reticenze delle autorità angolane.
(…)
25. Nel settembre 1997, la terza relazione periodica sulle attività, riguardante il periodo compreso tra il 20 maggio 1995 e il
20 maggio 1996, perveniva alla [OSCURATO:PERSONA]. In essa venivano riferiti comportamenti del socio angolano che impedivano il normale
proseguimento delle attività di pesca. Si affermava che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall’Angola risalivano
al marzo 1995 e che, alla luce delle difficoltà connesse ai suddetti comportamenti, i soci comunitari avevano deciso di vendere
le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto. La relazione affermava
che, dopo il loro riacquisto,
le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria, dove erano state sottoposte a riparazioni fino
al 1996
» (tutti i corsivi sono miei).
La fase precontenziosa e la decisione impugnata
12. Dalla sentenza impugnata risulta altresì che con lettera datata 26 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] annunciava alla ricorrente e
alle autorità spagnole la propria intenzione di ridurre, conformemente all’art. 44 del regolamento n. 4028/86, il contributo
inizialmente concesso al progetto. Tale intenzione era determinata dal fatto che, «in contrasto con le prescrizioni del detto
regolamento e del regolamento n. 1956/91, la società mista non aveva sfruttato per un periodo di tre anni le risorse alieutiche
del paese terzo menzionato nella decisione di concessione del contributo» (
8
).
13. Infatti, dai documenti ricevuti, risultava che la nave Pondal «aveva svolto le proprie attività
dal 20 aprile al 20 luglio 1993, data del suo naufragio,
ossia per un periodo di tre mesi», mentre le navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano operato «nelle acque angolane per conto
della società mista tra il 20 aprile 1993 ed il 20 aprile 1994, nonché tra il 20 maggio 1994 ed il 3 febbraio 1995, data della
vendita, da parte della ricorrente, delle sue quote nella detta società, ossia per un periodo complessivo di 21 mesi» (
9
).
14. Il 5 ottobre 1999 la ricorrente trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni su tale lettera, producendo nuovi documenti.
15. Dai documenti allegati emergeva che in realtà «
il naufragio della Pondal era avvenuto il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993
come fino allora indicato dalla ricorrente» (
10
).
16. Il 19 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava quindi la decisione impugnata, con la quale:
– ricordava che essa aveva concesso «alla [OSCURATO:PERSONA] SA (…) un aiuto comunitario di 1 349 550 ecu per il progetto di costituzione
di una società mista in Angola» che riguardava le navi «Pondal», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» (primo ‘considerando’);
– constatava che «la nave Pondal (…) [era naufragata] il 13 gennaio 1993» (quarto ‘considerando’);
– riteneva che il beneficiario, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] del naufragio della Pondal al momento della domanda di pagamento
della prima rata del contributo e avendo poi indicato nella prima relazione che tale evento si era verificato il 20 luglio
1993, aveva commesso una grave irregolarità (nono ‘considerando’);
– rilevava che le navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «[avevano lasciato] l’Angola ed [erano state radiate] dal registro angolano nel
marzo 1995». Tali navi «durante gli anni 1995 e 1996 non [avevano esercitato] alcuna attività» ed erano state poi trasferite
«in Camerun, senza l’autorizzazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA], in data indeterminata» (quinto ‘considerando’);
– riduceva quindi il contributo concesso da ECU 1 349 550 a euro 710 030, ordinando al beneficiario di rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA]
entro tre mesi la somma indebitamente percepita di euro 639 520 (artt. 1 e 2).
Il ricorso al Tribunale e la sentenza impugnata
17. Con ricorso depositato l’8 giugno 2001, la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente») ha chiesto
al Tribunale di primo grado di annullare la decisione di riduzione del contributo. A tale richiesta si è ovviamente opposta
la [OSCURATO:PERSONA].
18. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, a sostegno del proprio ricorso «la ricorrente ha dedotto quattro motivi»,
riguardanti: i) la «prescrizione» dei fatti contestati nella decisione; ii) «una violazione dei principi di diligenza e di
buona amministrazione»; iii) «un errore di valutazione ed un’erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86»; iv) e «una
violazione del principio di proporzionalità» (
11
).
19. Ai fini della presente causa rileva in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contestava che «al
momento dell[‘]adozione [della decisione impugnata], i fatti che motivavano la riduzione del contributo erano prescritti» (
12
).
20. Nel valutare tale censura, il Tribunale ha anzitutto constatato che «[l’]art. 3 del regolamento n. 2988/95 (…) stabilisc[e],
al paragrafo 1, un termine di prescrizione delle azioni sanzionatorie di “quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità”»
che si riferisce «sia [alle] irregolarità intenzionali o causate per negligenza, che possono, ai sensi del successivo art. 5,
portare all’inflizione di una sanzione amministrativa, sia [alle] irregolarità che giustificano soltanto l’adozione di una
delle misure amministrative contemplate all’art. 4 di tale regolamento». Esso ha pertanto riconosciuto «l’applicabilità [di
detto termine] alle irregolarità in questione nel presente procedimento» (
13
).
21. Ciò posto, il Tribunale è quindi passato a verificare se i fatti relativi alla nave Pondal e alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
si erano effettivamente prescritti.
22. Cominciando dalla nave Pondal, il Tribunale ha in primo luogo ricordato che «l’irregolarità giustamente constatata nella decisione
impugnata consist[eva] nel fatto che la ricorrente [aveva], in un primo momento, occultato il verificarsi [del] naufragio
e, in un secondo momento, comunicato una data erronea relativamente al medesimo» (
14
).
23. Secondo il Tribunale, tali comportamenti integravano «una irregolarità permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma,
del regolamento n. 2988/95, in quanto essi [avevano] un medesimo oggetto, vale a dire una violazione, da parte della ricorrente,
del suo dovere di informazione e di lealtà relativamente a tale naufragio» (
15
).
24. Pertanto, «il termine di prescrizione [era] iniziato a decorrere “dal giorno in cui [era cessata] l’irregolarità” medesima»,
ovverosia dal «5 ottobre 1999», giorno in cui «la ricorrente [aveva], per la prima volta, indicato alla [OSCURATO:PERSONA] la data
esatta di questo naufragio, vale a dire il 13 gennaio 1993» (
16
).
25. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che «la ricorrente non [poteva] eccepire la prescrizione dei fatti
accertati nella decisione impugnata quanto [alla] nave [Pondal]» (
17
).
26. Passando poi alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto confermato «la fondatezza della constatazione di
irregolarità contenuta nella decisione impugnata in relazione a [dette navi]», consistente nel fatto che esse «non [avevano]
sfruttato le acque angolane per un periodo di tre anni, in contrasto con la condizione imposta dalla decisione di concessione
del contributo» (
18
).
27. Secondo il Tribunale anche questi comportamenti costituivano «un’irregolarità permanente, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo
comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi si [erano] perpetuati fino al 20 maggio 1996, data corrispondente (…) alla
fine del periodo triennale di attività obbligatoria della società suddetta, nonché data in cui l’irregolarità ha assunto definitivamente
i contorni precisati nella decisione impugnata, vale a dire l’assenza di attività delle due navi suddette nelle acque angolane
per 15 dei 36 mesi costituenti il detto periodo». Anche in questo caso, quindi, il termine di prescrizione era iniziato a
decorrere soltanto il «giorno in cui [era cessata] l’irregolarità», cioè il 20 maggio 1996 (
19
).
28. Il Tribunale ha poi stabilito che la lettera del 26 luglio 1999 «con la quale [la [OSCURATO:PERSONA]] informava [la ricorrente] dell’avvio
di una procedura di riduzione del contributo connessa a irregolarità riguardanti, in particolare, l’attività delle navi [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]» costituiva «un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento
n. 2988/95» (
20
).
29. Esso ha quindi constatato che «anche ritenendo, sulla base di una lettura testuale dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento
n. 2988/95, che il termine di prescrizione di quattro anni stabilito da tale disposizione decorra, trattandosi di una irregolarità
permanente, dal giorno in cui questa è cessata, quand’anche l’autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza
di tale irregolarità soltanto più tardi, (…) l’invio della lettera del 26 luglio 1999, avvenuto prima della scadenza del termine
di quattro anni calcolato a decorrere dal 20 maggio 1996, [aveva] interrotto tale termine ed [aveva] avuto l’effetto di far
decorrere un nuovo termine di quattro anni a partire dal 26 luglio 1999». Di conseguenza, «al momento dell’adozione della
decisione impugnata, i fatti costitutivi dell’irregolarità relativa alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano prescritti» (
21
).
30. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la prescrizione. Quindi, dopo
aver dichiarato infondati anche gli altri motivi proposti, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Procedimento dinanzi alla Corte
31. Con ricorso depositato il 22 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte: di dichiarare il ricorso in appello ricevibile; di
annullare la sentenza impugnata; di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.
32. A tale richiesta si è opposta la [OSCURATO:PERSONA], presentando una comparsa di risposta ai sensi dell’art. 115 del regolamento
di procedura della Corte.
33. Le parti sono state successivamente ascoltate in udienza il 10 giugno 2004.
III –
Analisi giuridica
34. A sostegno dell’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] solleva un unico motivo di ricorso relativo ad una violazione dell’art. 3, n. 1, secondo
comma, del regolamento n. 2988/95, derivante da un’errata interpretazione della nozione di irregolarità «permanente».
35. Nell’argomentare tale motivo la ricorrente ha tenuto distinta l’irregolarità relativa alla nave Pondal da quella riguardante
le navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso ha fatto anche la [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di risposta. Pertanto, per ragioni
di chiarezza espositiva, nel corso della mia analisi seguirò anch’io tale impostazione.
Sulla natura permanente dell’irregolarità relativa alla nave Pondal
36. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha sbagliato a qualificare l’irregolarità relativa alla nave Pondal come permanente.
A suo avviso, infatti, la comunicazione di un’informazione errata da parte del beneficiario di un contributo comunitario costituirebbe
un’irregolarità puntuale che si esaurirebbe nel momento in cui la comunicazione è stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] e non,
come a suo avviso direbbe il Tribunale, nel momento, successivo, in cui l’inesattezza dell’informazione è stata scoperta dalla
[OSCURATO:PERSONA] medesima.
37. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione accolta dal Tribunale, oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte su
cui tornerò in seguito (v.
infra,
paragrafo 48), violerebbe il principio della certezza del diritto, che è appunto garantito dalle norme sulla prescrizione.
Infatti, se quest’ultima potesse decorrere soltanto dal momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha scoperto un’irregolarità, i termini
stabiliti dal legislatore risulterebbero prolungati indefinitamente, dovendosi attendere a tal fine che la [OSCURATO:PERSONA] si
attivi per verificare l’esattezza delle informazioni ricevute.
38. Infine, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria. Infatti, al punto 94 il Tribunale, riferendosi al caso delle navi [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riconosciuto che la prescrizione può cominciare a decorrere anche se l’autorità competente ignora l’esistenza
dell’irregolarità commessa dall’operatore.
39. Applicando tale impostazione al caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il
dies a quo
della prescrizione andrebbe fissato al 20 maggio 1994, giorno in cui essa ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del naufragio della
Pondal, e non – come stabilito dal Tribunale – al 5 ottobre 1999, quando la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scoperto la vera data dell’evento.
40. A suo dire, pertanto, la lettera del 26 luglio 1999, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] le ha comunicato l’avvio della procedura
di riduzione del contributo, sarebbe stata inviata dopo la scadenza del termine quadriennale e sarebbe pertanto nulla, così
come nulla sarebbe, di conseguenza, anche la successiva decisione di riduzione del contributo basata sulle informazioni ottenute
per mezzo di quella lettera.
41. Opposta è la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], la quale sottolinea che la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di leale
informazione non si sarebbe esaurita il 20 maggio 1994 con la prima inesatta comunicazione del naufragio della Pondal, ma,
come correttamente stabilito dal Tribunale, sarebbe proseguita fino al 5 ottobre 1999, fino a quando cioè la ricorrente ha
finalmente rivelato la vera data di detto naufragio e ha così posto fine all’irregolarità commessa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
quindi, il Tribunale, qualificando tale irregolarità come permanente, non avrebbe violato il principio di certezza del diritto,
né disatteso la giurisprudenza della Corte.
42. Quanto poi alla pretesa nullità della lettera del 26 luglio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto l’irricevibilità di tale
motivo perché esso sarebbe stato sollevato per la prima volta in grado d’appello dinanzi alla Corte. Detto motivo sarebbe,
inoltre, infondato in quanto la lettera in questione sarebbe stata inviata prima della scadenza del termine quadriennale iniziato
a decorrere soltanto il 5 ottobre 1999.
43. Venendo ad una valutazione di tali posizioni, devo anzitutto ricordare che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata:
– la domanda di pagamento della prima rata del contributo ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 maggio 1993 non conteneva alcuna
indicazione circa il naufragio della Pondal, benché questo fosse già avvenuto il
13 gennaio 1993
;
– la prima relazione periodica, presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 1994, indicava che il «naufragio della Pondal [si era verificato]
in data
20 luglio 1993
»;
– la stessa indicazione era contenuta anche nella seconda relazione, del 19 giugno 1995, che richiamava nuovamente «il naufragio
della Pondal con
data 20 luglio 1993
»;
– soltanto il 5 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] produceva i documenti dai quali risultava che in realtà «il naufragio della Pondal era
avvenuto il
13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993
» (
22
).
44. Ciò posto, dico subito che, a mio avviso, il Tribunale ha giustamente qualificato come irregolarità «permanente» la violazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo, in quanto beneficiaria di un contributo comunitario, di fornire «alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni
attendibili e non tali da indurre quest’ultima in errore» per «permettere [a questa] il controllo circa l’adeguata utilizzazione
dei fondi» erogati alla società mista (
23
).
45. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il suddetto obbligo tramite azioni ripetute (l’indicazione di una data errata del naufragio)
e, soprattutto, omissioni (la mancata indicazione del vero giorno di questo) che sono iniziate ancor prima che la società
mista cominciasse la sua attività di pesca in Angola e sono proseguite fino al 5 ottobre 1999, cioè fino a quando la ricorrente
ha trasmesso i documenti dai quali risultava il giorno esatto in cui la Pondal è naufragata. Solo in quella data, quindi,
l’irregolarità è cessata e, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine quadriennale
di prescrizione è iniziato a decorrere.
46. D’altra parte, non mi pare che gli argomenti della ricorrente possano rimettere in discussione tale conclusione.
47. Anzitutto, non sembra pertinente il richiamo da essa operato alla sentenza Strawson (
24
).
48. In quel caso si poneva il problema di stabilire se un’autorità che aveva svolto un controllo nel 1997 e, a seguito di questo,
aveva scoperto più irregolarità compiute tra il 1993 e il 1997, poteva sanzionare soltanto l’irregolarità commessa nell’anno
del controllo o anche quelle degli anni precedenti.
49. Interrogata sul punto, la Corte ha riconosciuto alle autorità competenti il potere di irrogare sanzioni anche per le irregolarità
«concernenti gli anni precedenti quello nel corso del quale tali irregolarità sono state scoperte, fatto salvo [però] il rispetto
dei termini di prescrizione previsti dal regolamento n. 2988/95» (
25
).
50. La Corte si è quindi limitata a precisare che il potere sanzionatorio delle autorità trova un limite temporale nel suddetto
termine di prescrizione quadriennale. Essa non si è invece pronunciata sulla nozione di irregolarità «permanente», qui in
discussione. In effetti, come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], in quel caso una pronuncia sul punto non era necessaria,
in quanto tutti i comportamenti contestati all’operatore erano stati commessi tra il 1993 e il 1997 (anno del controllo) e
si collocavano quindi in un orizzonte temporale inferiore ai quattro anni previsti dal regolamento n. 2988/95.
51. Né si può obiettare che, facendo decorrere la prescrizione dal giorno in cui un beneficiario di contributi comunitari adempie
il proprio obbligo di leale informazione e pone così fine all’irregolarità commessa, si pregiudicherebbe la «funzione di garantire
la certezza del diritto» propria di ogni termine di prescrizione (
26
).
52. Come ha giustamente osservato la [OSCURATO:PERSONA], infatti, la fissazione del
dies a quo
nel momento in cui l’irregolarità è cessata, oltre ad essere espressamente prevista dal regolamento n. 2988/95, è del tutto
coerente con quella funzione.
53. Infatti, a mio avviso, il principio in questione tutela i privati che abbiano violato un obbligo derivante dal diritto comunitario
solo quando la violazione è cessata, non invece se essi si trovano in una permanente posizione di illegittimità. Come ha giustamente
osservato la [OSCURATO:PERSONA], spetta quindi al beneficiario decidere se permanere in una situazione d’irregolarità, correndo così
il rischio di veder prolungato il periodo di intervento delle autorità di controllo o, viceversa, rispettare i doveri di lealtà
e informazione, conseguendo così la certezza che nessuna misura o sanzione potrà essere presa nei suoi confronti dopo un termine
di quattro anni.
54. Inoltre, com’è noto, tale principio è posto a tutela dei privati, al fine di evitare che «la [OSCURATO:PERSONA] possa ritardare indefinitamente
l’esercizio dei suoi poteri» (
27
). Esso presuppone però, ovviamente, che questa sia stata messa in condizione di esercitare tali poteri; cosa che non si verifica
quando i beneficiari di contributi comunitari, venendo meno ad un loro preciso obbligo, trasmettono informazioni inattendibili
o comunque tali da indurre le istituzioni in errore circa elementi essenziali dei progetti finanziati.
55. Quanto infine alla pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata che, nei paragrafi relativi alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguirebbe un approccio differente, mi riservo di dimostrare più avanti che tale contraddittorietà non sussiste (v.
infra
, paragrafi 66 e ss.).
56. Per i motivi sopra esposti ritengo quindi che, qualificando i fatti relativi alla nave Pondal come un’irregolarità «permanente»
e fissando di conseguenza il
dies a quo
della prescrizione al 5 ottobre 1999, giorno in cui detta irregolarità è cessata, il Tribunale non ha violato l’art. 3, n. 1,
secondo comma, del regolamento n. 2988/95.
57. Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del motivo, osservo che la censura della ricorrente
relativa alla presunta nullità della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 26 luglio 1999 è palesemente infondata. Diversamente da
quanto essa ha sostenuto, infatti, tale lettera non è stata inviata dopo la scadenza del termine di prescrizione, ma addirittura
prima che questo cominciasse a decorrere.
58. Il motivo di ricorso, nella parte relativa alla nave Pondal, va quindi respinto.
Sulla natura permanente dell’irregolarità relativa alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
59. Secondo la ricorrente l’irregolarità relativa alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe carattere puntuale e non permanente,
come invece ritenuto dal Tribunale, in quanto si sarebbe esaurita con l’allontanamento di dette navi dalle acque angolane
nel febbraio 1995. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata, ribadendo nuovamente che al punto
94 il Tribunale, discostandosi dalle valutazioni già svolte con riguardo alla nave Pondal, avrebbe riconosciuto che la prescrizione
può cominciare a decorrere anche se l’autorità competente ignora l’esistenza dell’irregolarità commessa dall’operatore.
60. Di diverso avviso è invece la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che l’irregolarità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’aver
trasferito le navi in questione in Camerun senza chiedere alcuna autorizzazione preventiva e nel non aver sfruttato le acque
angolane nel corso del 1995 e del 1996, avrebbe carattere permanente, essendo proseguita per tutto il periodo in cui dette
navi non hanno operato in Angola.
61. Per parte mia, devo riconoscere che su questo punto la pronuncia del Tribunale non è del tutto chiara. In effetti, nell’individuazione
e nella qualificazione delle irregolarità relative alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale segue un percorso logico
un po’ obliquo.
62. Esso infatti:
– in primo luogo, concentrandosi soltanto su una delle violazioni accertate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (quinto
‘considerando’; v.
supra,
paragrafo 17), rileva che «le navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno sfruttato le acque angolane per un periodo di tre anni,
in contrasto con la condizione imposta dalla decisione di concessione del contributo» (punto 88);
– in secondo luogo, sottolinea che la violazione rilevata costituisce un’irregolarità permanente e che tale irregolarità è cessata
soltanto il 20 maggio 1996, data corrispondente alla fine del periodo triennale di attività obbligatoria in Angola (punto
91);
– quindi, in termini ipotetici, constata che, «
anche ritenendo
(…)
che
il termine di prescrizione di quattro anni (…) decorra, trattandosi di una irregolarità permanente, dal giorno in cui questa
è cessata, quand’anche l’autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale irregolarità soltanto
più tardi» (
28
), il termine quadriennale non sarebbe comunque scaduto per l’esistenza di un atto interruttivo del 26 luglio 1999 (punto 94).
63. Come ho detto, la ricorrente non contesta l’individuazione dell’irregolarità operata dal Tribunale (ossia il mancato sfruttamento
delle acque angolane per il periodo triennale di attività obbligatoria), ma soltanto la qualificazione di detta irregolarità
come permanente.
64. Tale censura, a mio avviso, non può essere accolta. Come ha giustamente stabilito il Tribunale, infatti, tale irregolarità
è iniziata nel febbraio 1995, quando le navi in questione hanno lasciato l’Angola, ed è senz’altro proseguita fino al 20 maggio
1996, quando si è chiuso il periodo obbligatorio di pesca in tale paese. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi violato in maniera istantanea
un obbligo puntuale, ma ha disatteso in modo permanente un obbligo che essa doveva rispettare fino alla data indicata.
65. A mio avviso, va respinta anche la censura relativa alla contraddittorietà della sentenza impugnata. A me sembra infatti che,
sia pure con una frase non proprio felice, il Tribunale al punto 94 abbia semplicemente inteso sottolineare che, anche a voler
individuare il
dies a quo
in modo più favorevole alla ricorrente, e dunque in un momento anteriore a quello in cui essa ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA]
i fatti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e questa ne ha così potuto prendere conoscenza, la prescrizione non era
comunque maturata, essendo intervenuto un atto della [OSCURATO:PERSONA] interruttivo della medesima prescrizione.
66. Si tratta dunque di una considerazione inserita in via del tutto ipotetica, che non intende affatto contraddire gli altri
passaggi della pronuncia in cui il Tribunale, con riguardo alla nave Pondal, chiarisce in modo esplicito che, in caso di
violazione dell’obbligo di leale informazione da parte del beneficiario di un contributo comunitario, la prescrizione decorre
dal momento in cui questo ha correttamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di fatti sopravvenuti che hanno inciso
su elementi essenziali del progetto finanziato.
67. La lettura della pronuncia che si è qui privilegiata mi sembra del resto confermata da alcuni passaggi della sentenza impugnata
successivi alle valutazioni sulla prescrizione.
68. Nel capo relativo alla censura sulla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale sottolinea infatti con maggiore
chiarezza che, in relazione alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso «violazioni gravi di obblighi essenziali
per il funzionamento del sistema dei contributi finanziari comunitari in materia di pesca», costituite non solo dal mancato
«sfruttamento, da parte delle due navi in questione, delle risorse alieutiche angolane per un periodo di tre anni», ma anche
dal fatto che «la ricorrente, per un periodo di circa due anni, ha nascosto il fatto che tali navi avevano lasciato le acque
angolane» (
29
). Infatti, «soltanto nella terza relazione periodica sulle attività, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1997, la ricorrente
ha chiaramente indicato che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall’Angola risalivano al marzo 1995 (…) e che (…)
le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria dove erano state sottoposte a riparazioni fino al
1996» (
30
).
69. Benché oblique e formulate in termini meramente ipotetici, ritengo pertanto che le motivazioni del Tribunale sulla qualificazione
dell’irregolarità relativa alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come irregolarità «permanente» non contraddicano i passaggi della
sentenza impugnata concernenti la nave Pondal.
70. Per le ragioni sopra esposte ritengo dunque che il motivo di ricorso sollevato debba essere respinto anche nella parte relativa
alle navi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Considerazioni conclusive
71. Poiché giudico infondato l’unico motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], non mi sembra necessario analizzare le osservazioni avanzate
in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA] circa l’inapplicabilità del termine di prescrizione previsto dall’art. 3 del regolamento n. 2988/95
alle misure di ripetizione dell’indebito e l’avvenuta interruzione della prescrizione ad opera delle autorità spagnole attraverso
l’invio della lettera del 26 febbraio 1998.
72. In conclusione, propongo quindi alla Corte di rigettare il ricorso nel suo complesso.
IV –
Sulle spese
73. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118
del medesimo regolamento, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto del ricorso, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA]
debba essere condannata alle spese.
V –
Conclusioni
74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:
– il ricorso è respinto,
– la [OSCURATO:PERSONA], SA, è condannata alle spese.
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla [OSCURATO:PERSONA], SA,
con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1991, C(91) 2874 def./11, modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 maggio
1993, C(93) 1131 def./4, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca.
3
– Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento
e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), come modificato, nell'ordine,
dal regolamento (CEE) n. 3944 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) n. 2794 del Consiglio,
del 21 settembre 1992 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) n. 3946 del Consiglio, del 19 dicembre 1992 (GU L 401, pag. 1).
Il regolamento n. 4028/86 e i regolamenti che ne fissano le modalità di applicazione sono stati abrogati dall’art. 9 del regolamento
(CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88
per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1).
4
– Regolamento (CEE) n. 1956/91 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 1991, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 4028/86 del Consiglio per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181,
pag. 1). Per gli estremi dell’abrogazione, v. nota 3.
5
– Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
6
– [Nota per la sola versione italiana delle conclusioni] Come ho già sostenuto nelle conclusioni da me pronunciate il 15 gennaio
2004 nella causa C-278/02, [OSCURATO:PERSONA] (v. nota n. 7), l'espressione «azioni giudiziarie» utilizzata nella versione
italiana del regolamento per indicare gli atti soggetti a prescrizione non mi sembra corrispondere ai termini, più generici,
a tal fine impiegati nelle altre versioni linguistiche dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 (v., in
particolare, le versioni inglese, francese e tedesca che parlano rispettivamente di «proceedings», «poursuites» e «Verfolgung»).
Per esprimere anche nella versione italiana il reale significato di tale norma, ritengo pertanto più corretto utilizzare il
solo termine «azioni». A tal riguardo segnalo che nella versione italiana della sentenza oggetto del presente giudizio d’impugnazione
il Tribunale ha utilizzato l’espressione «azioni [sanzionatorie]», alla quale continuo tuttavia a preferire la più generica
espressione «azioni».
7
– [Nota per la sola versione italiana delle conclusioni] V. nota 6.
8
– Punto 28.
9
– Punto 28. Il corsivo è mio.
10
– Punto 32. Il corsivo è mio.
11
– Punto 44.
12
– Punto 67.
13
– Punti 78 e 79.
14
– Punto 81.
15
– Punto 81.
16
– Punti 81 e 82.
17
– Punto 82.
18
– Punto 88.
19
– Punto 91.
20
– Punto 93.
21
– Punto 94
22
– Punti 15-32. Tutti i corsivi sono miei.
23
– Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-867, punto 100).
24
– Sentenza 19 novembre 2002, causa C-304/00, Strawson (Racc. pag. I-10737).
25
– Sentenza Strawson, cit., punto 52.
26
– V. sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 661, punto 19); e sentenze
del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. II-781, punto 68); 15 settembre 1998, cause
riunite T‑126/96 e T–127/96, BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-3437, punto 67); e 17 settembre 2003, causa T–137/01, Neuss/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata in Raccolta, punto 123).
27
– V. sentenze 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 787, punti 20 e 21); 24 settembre 2002, cause riunite
C-74/00 P e C-75/00 P, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7869, punto 140); 29 aprile 2004, causa
C-298/00 P, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 90).
28
– Il corsivo è mio.
29
– Punto 130.
30
– Punto 128.