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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 20714/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOda so alle di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.500 di multa per i reati di lesioni personali gravi, porto di arma clandestina e il Boccia anche quello di violenza privata, commessi in data 18/04/2023.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, denuncia il vizio della motivazione, per l'erroneo calcolo della pena dovuto anche alla omessa motivazione circa il percorso logico-motivazionale per cui il giudice è giunto a detto calcolo e non ha concesso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia la violazione di legge, per l'omesso assorbimento del delitto di cui alla legge n. 895/1967 in quello di cui all'art. 23 legge n. 110/1975.

3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, trattandosi di impugnazioni proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103/2017, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Tale norma, introdotta dalPart. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, inammissibilmente, una carenza di motivazione circa l'entità della pena irrogata e il bilanciamento delle circostanze, nonostante la decisione sia conforme alla volontà delle parti e la pena irrogata non sia illegale, bensì conforme al parametro normativo, secondo cui la pena può essere diminuita «fino a un terzo».

Anche il ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto l'imputazione contesta separatamente la detenzione e il porto di un'arma clandestina, contenendo l'esplicita indicazione della violazione dell'art.23, commi 1, 3 e 4, legge n. 110/1975, e tali due reati assorbono i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, come ritenuto da Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902, ma rimangono autonomi e perciò sono stati posti correttamente in continuazione tra loro (vedi Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668), non risultando, dalla sentenza, che i reati di cui alla legge n. 895/1967 siano stati anch'essi posti in continuazione con quelli di detenzione e di porto di un'arma clandestina.

Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 08 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNOda so alle di; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.500 di multa per i reati di lesioni personali gravi, porto di arma clandestina e il Boccia anche quello di violenza privata, commessi in data 18/04/2023. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, denuncia il vizio della motivazione, per l'erroneo calcolo della pena dovuto anche alla omessa motivazione circa il percorso logico-motivazionale per cui il giudice è giunto a detto calcolo e non ha concesso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, denuncia la violazione di legge, per l'omesso assorbimento del delitto di cui alla legge n. 895/1967 in quello di cui all'art. 23 legge n. 110/1975. 3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, trattandosi di impugnazioni proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103/2017, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dalPart. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, inammissibilmente, una carenza di motivazione circa l'entità della pena irrogata e il bilanciamento delle circostanze, nonostante la decisione sia conforme alla volontà delle parti e la pena irrogata non sia illegale, bensì conforme al parametro normativo, secondo cui la pena può essere diminuita «fino a un terzo». Anche il ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto l'imputazione contesta separatamente la detenzione e il porto di un'arma clandestina, contenendo l'esplicita indicazione della violazione dell'art.23, commi 1, 3 e 4, legge n. 110/1975, e tali due reati assorbono i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, come ritenuto da Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902, ma rimangono autonomi e perciò sono stati posti correttamente in continuazione tra loro (vedi Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668), non risultando, dalla sentenza, che i reati di cui alla legge n. 895/1967 siano stati anch'essi posti in continuazione con quelli di detenzione e di porto di un'arma clandestina. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025
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