CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45027/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 19/02/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 24/02/2017 del G.i.p. del Tribunale di Verbania, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio e non come ricettazione; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 476, 477 e 482 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La Corte di appello: ha ritenuto il reato di riciclaggio e non quello di ricettazione spiegando che Salmin aveva confessato di essere a conoscenza della provenienza delittuosa dell'autovettura e dell'avvenuta contraffazione dei suoi documenti, pur negando di avere partecipato a tale operazione; ha ritenuto che Salmin avesse -invece- concorso alla falsificazione, sia sulla base della stesse dichiarazioni del ricorrente, là dove ammette di essere consapevole e a conoscenza della falsificazione e della finalità di occultamento di tali operazioni; ha aggiunto che la sua piena consapevolezza e partecipazione alla falsificazione (e all'occultamento della provenienza delittuosa) era ricavabile anche dal fatto che lui stesso aveva chiesto che gli venisse procurata quella macchina a un soggetto operante nel mercato illecito e dal fatto che nell'autovettura venivano trovati altri documenti anch'essi falsi. 2.2. A fronte di ciò entrambi i motivi non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Tanto emerge anche al solo rilevare come il ricorso si appoggi, sostanzialmente, alla diversa valutazione operata dal tribunale della libertà, per nulla vincolante per il giudice del giudizio principale. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]