CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per i reati di furto giudicati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 7 giugno 2017, il 5 ottobre 2016, il 26 marzo 2018 e il 13 ottobre 2017 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. Lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione, rilevando che i presupposti della continuazione sono stati esclusi senza considerare le deduzioni difensive e sulla base di inconferenti asserzioni in ordine alla pericolosità del condannato, nonché mancando di operare le dovute verifiche dei concreti indicatori che erano tutti idonei a rappresentare il medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato illustra preliminarmente le caratteristiche essenziali dei reati definitivamente giudicati in sede di cognizione, delineando le condotte di furto di volta in volta accertate, l'epoca della loro consumazione e gli altri fatti delittuosi in alcuni casi contestualmente commessi. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione mostra poi di apprezzare le modalità dei furti, rilevando che essi erano accumunati dal prendere di mira autovetture in modo da rivelare unicamente la dimestichezza acquisita dal condannato nel perpetrare simili condotte, finalizzate a trarre i mezzi di sostentamento e inserite in alcuni casi in vicende che davano luogo alla commissione anche di ben diversi reati, come quelli di cui agli artt. 612-bis cod. pen. e 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 3. A fronte di tali appropriate spiegazioni a smentita delle allegazioni difensive, le censure mosse in questa sede, oltre a concentrarsi su passaggi della motivazione non decisivi come quelli che sottolineano la pericolosità sociale del ricorrente, ribadiscono o introducono altri apprezzamenti delle modalità dei furti che non smentiscono il percorso che ha portato il giudice di merito a ritenerli frutto di decisioni del momento, in quanto manifestazioni di una seriale attività delittuosa.Né possono rilevare, a smentita della tenuta di tali conclusioni di merito, i riferimenti nel ricorso al contesto spaziale neppure ristretto delle iniziative predatorie o al ripetersi dei fatti a una distanza di tempo neppure inferiore a diversi mesi, trattandosi di circostanze che, poste in rapporto al tipo di condotte rimaste descritte, assumono con evidenza modesto significato al fine di configurare la rappresentazione ogni volta della commissione dei successivi furti giudicati, prendendo di mira obiettivi costituiti al momento da auto individuate nella strada. Né ancora appaiono fondate le obiezioni rivolte alla menzione degli altri reati contestualmente commessi, trattandosi dell'individuazione di specifiche e peculiari condotte idonee a distinguere fra di loro i percorsi volitivi in occasione dei fatti. 4. Alla stregua di tali considerazioni, nessuna delle censure mosse può prestarsi a dimostrarek/izi denunziati, sicché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, di conseguenza, va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali