CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANNOTTOCINZIA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO MILANO n.2335/2023, depositato il 21/06/2023.Numero registro generale 3363/2024Numero sezionale 2153/2025Numero di raccolta generale 10673/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalData pubblicazione 22/04/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHEDaniela Gabrinetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiovannaPerticone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Espinosa e KarinPuzzer ricorrono per cassazione avverso il decreto n. 2235/2023della Corte d’appello di Milano, che ha accolto l’opposizione delMinistero della Giustizia e, accertata l’irragionevole durata dellaprocedura concorsuale avente ad oggetto il fallimento de I [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fallimento dichiarato con sentenza del 15-16luglio 2010, con chiusura della procedura fallimentare il 15dicembre 2022, ha ritenuto congrua una liquidazione pari a euro200 annui; la medesima Corte d’appello con decreto monocraticoaveva invece liquidato l’importo di euro 400 per ogni anno. LaCorte d’appello, con il decreto impugnato, ha sottolineato che tutti iricorrenti hanno beneficiato dell’intervento del fondo di garanziadell’INPS, che sostanzialmente ha soddisfatto più della metà delcredito vantato da ciascuno, ed ha ritenuto che, avendo i ricorrenti,titolari di crediti da lavoro dipendente, già percepito entro iltermine di sei anni di ragionevole durata del processo oltre la metàdel credito a loro spettante, sia conforme ad equità valutarel’importo da liquidare anche tenendo conto della complessità dellaprocedura, complessità della procedura che nel caso concretocomporta una liquidazione al di sotto dei parametri indicati dall’art.2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001, in relazione agli artt. 6, par.1 CEDU, 1 del primo protocollo addizionale, 111 e 117 della2 di 4Numero registro generale 3363/2024Numero sezionale 2153/2025Numero di raccolta generale 10673/2026Costituzione: i ricorrenti erano lavoratori dipendenti e creditoriData pubblicazione 22/04/2026ammessi in via privilegiata al passivo del fallimento de I Viaggi delVentaglio s.p.a.; i ricorrenti sono stati soddisfatti nonintegralmente, ma per un importo percentuale; il fallimentopresupposto è stato chiuso il 15-19 dicembre 2022, in pendenzadei giudizi e quindi senza riparto finale; i ricorrenti con ricorsodepositato il 31 gennaio 2023 hanno chiesto l’equa riparazione perl’irragionevole durata della procedura domandando il risarcimentoper ciascuno dei sei anni di durata irragionevole; il decretocollegiale ha erroneamente fondato la liquidazione di un valoreinferiore alla metà del minimo di legge su due ragioni, la primarappresentata dalla parziale soddisfazione del credito ammesso adopera del fondo di garanzia dell’IMPS e la seconda dallacomplessità del fallimento presupposto.Il motivo è fondato.Il giudice, nel determinare la quantificazione del danno nonpatrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al disotto del livello di soglia minima laddove - in considerazione delcarattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionatanel processo presupposto, parametrata anche sulla condizionesociale e personale del richiedente - l’accoglimento della pretesaazionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale deltutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudiziosofferto (in tal senso vedere Cass. n. 974/2020). L’irrisorietà dellapretesa deve quindi essere valutata alla stregua di due elementi:uno obiettivo correlato al valore del bene che è oggetto della lite euno soggettivo per il quale si tiene conto delle condizioni dellaparte. Nel caso in esame ci troviamo di fronte a crediti fatti valereda lavoratori, che la Corte d’appello ha considerato di modestaentità a seguito dei pagamenti da parte del Fondo di garanziagestito dall’INPS e, al riguardo, cita due precedenti di questa Corte(Cass. n. 1551/2020 e Cass. n. 28268/2018). Il riferimento ai due3 di 4Numero registro generale 3363/2024Numero sezionale 2153/2025Numero di raccolta generale 10673/2026precedenti non è calzante, in quanto in entrambi i casi questa CorteData pubblicazione 22/04/2026ha rigettato il ricorso proposto nei confronti di una liquidazioneannua pari ad euro 500. In ogni caso, una cosa è la modesta entitàdel credito, altra cosa è la irrisorietà o la natura bagatellare delmedesimo. Dal prospetto riportato alla pag. 6 della pronunciaimpugnata emerge come i crediti siano stati sì soddisfatti oltre lametà, ma comunque residuino crediti che ammontano a migliaia dieuro, somma che non ha carattere irrisorio, soprattutto consideratoche si tratta di crediti retributivi di lavoratori dipendenti.2. Il ricorso va pertanto accolto.Il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata alla Corted’appello di Milano, che dovrà quantificare l’equo indennizzospettante ai ricorrenti, tenendo presente che, se è possibile per ilgiudice che determina il danno subito a causa della duratairragionevole del processo, nel caso in esame fallimentare,scendere al di sotto della soglia minima indicata dal legislatore, ciòè possibile considerando il carattere della pretesa patrimoniale chedeve essere bagatellare o irrisoria e tale carattere va valutato allastregua del valore del bene oggetto della lite e delle condizionisoggettive della parte che ha subito il danno causatodall’irragionevole durata del processo. Il giudice di rinvioprovvederà in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi4 di 4