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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 02554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 maggio 2021 del Tribunale di Taranto che, in sede di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame ex art. 355, comma 3, cod. proc. pen. del decreto del 30 settembre 2019, con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto aveva convalidato il sequestro probatorio degli strumenti di seguito indicati, operato nei suoi confronti il 28 settembre 2019 dal personale della Questura di Taranto.

Secondo l'accusa, Cannizzaro, indagato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, il 28 settembre 2019 in Taranto, senza giustificato motivo, avrebbe portato fuori della propria abitazione strumenti a punta o da taglio utilizzabili per l'offesa alla persona; in particolare, un coltello a lama fissa, lunga 8 cm, occultato in una penna di metallo, e un ago appuntito, lungo 10 cm.

2.1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 28 febbraio 2020, aveva già dichiarato l'inammissibilità del riesame, per ritenuta tardività dell'impugnazione, e la Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2021, depositata il 30 aprile 2021, ha annullato la citata ordinanza e rinviato per nuovo giudizio al giudice di merito, ritenendo tempestiva la richiesta di riesame, in quanto proposta nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dagli artt. 355, comma 3, e 324, comma 1, cod. proc. pen., posto che il deposito si era perfezionato non già al momento in cui la richiesta di riesame era pervenuta in cancelleria, ma alla data di spedizione, ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. 2.2.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha evidenziato che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, poiché Cannizzaro non aveva alcun interesse a proporre la richiesta di riesame, posto che il decreto di convalida del sequestro doveva ritenersi inefficace, in quanto trasmesso al pubblico ministero tardivamente, oltre il termine di 48 ore stabilito in maniera perentoria dal legislatore.

Nel caso di specie, quindi, l'interessato avrebbe potuto proporre una richiesta di restituzione ex art. 263 cod. proc. pen., deducendo l'inefficacia del sequestro.3.

Il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi degli artt. 324, 355 e 568 cod. proc. pen., perché il Tribunale, richiamando una giurisprudenza di legittimità non applicabile al caso di specie (in quanto avente ad oggetto la diversa situazione nella quale, a seguito di sequestro probatorio, non vi era stato il decreto di convalida del pubblico ministero), avrebbe in maniera errata ritenuto che l'interessato non avesse alcun interesse a proporre impugnazione avverso il decreto di convalida, nonostante tale provvedimento fosse ritenuto inefficace dallo stesso giudicante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere che, secondo l'insegnamento della sentenza n. 151 del 1993 della Corte costituzionale, il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida è di verificare non la legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti.

Il giudice delle leggi, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso all'Autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la convalida dello stesso sequestro.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata, la norma codicistica impone al pubblico ministero un duplice obbligo in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di sequestro: o convalidare il sequestro (ricorrendone i presupposti) o disporre la restituzione delle cose sequestrate.

La possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato; ed in tal caso sorge in capo al pubblico ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.

Ne deriva che, quando la convalida del sequestro probatorio non interviene entro il termine prescritto, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro, a meno che non ritenga di poter disporre direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art.253 cod. proc. pen.Di conseguenza, se l'interessato ha proposto istanza di riesame contro un provvedimento tardivo di convalida, il giudice del riesame deve annullare il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione delle cose sequestrate.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, in occasione di un primo intervento sul tema, hanno affermato che la cognizione del giudice del riesame comprende la verifica dei presupposti del decreto di convalida, nonché il riscontro delle esigenze probatorie, indipendentemente dal fatto che si tratti di sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti allo stesso, dovendo in tal caso il giudice dare conto di tale esame nella motivazione (Sez.

U, n. 10 del 18/6/1991, Raccah, non massimata sul punto).

Le stesse Sezioni Unite, peraltro, con una successiva decisione hanno affermato che, sempre in tema di sequestro, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (Sez.

U, n. 2 del 11/2/1994, Carella, Rv. 196261).

In epoca più recente, le Sezioni Unite, sempre in tema di sequestro delle cose costituenti corpo del reato, hanno stabilito che, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Sez.

U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226713), riconoscendo di fatto l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendosi a tal fine insufficiente un'espressione meramente di stile.

A ciò si aggiunga che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del pubblico ministero del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 5/4/2016, Casalboni, Rv. 267329).

1.3. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale in sede di riesame, ai sensi degli artt. 324 e 355 cod. proc. pen., del decreto emesso dal pubblico ministero il 30 settembre 2019 di convalida del sequestro probatorio operato dalla Polizia di Stato di Taranto il 28 settembre.2019, non avrebbe potuto affermare che Cannizzaro non aveva interesse a proporre istanza di riesame, anche considerando che, in tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve subito restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen.), atteso che i termini stabiliti dall'art. 355 cod. proc. pen. devono intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve provvedere il Tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedimento tardivo di convalida (Sez. 3, n. 2939 del 26/9/2000, Fossi, Rv. 217989).

In tema di sequestro operato dalla polizia, pertanto, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni.

Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 cod. proc. pen., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al G.i.p.; mentre, quando - come nel caso in esame - il pubblico ministero, nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., può presentare istanza di riesame, sulla quale il Tribunale deve provvedere, adempiendo direttamente all'obbligo di restituzione della cosa sequestrata, perché è concreto ed attuale l'interesse del soggetto istante ad ottenere da detto giudice il provvedimento che gli consenta di rientrare subito nel possesso della cosa sequestrata, senza essere costretto necessariamente a formulare autonoma istanza al pubblico ministero e ad attendere il relativo provvedimento del magistrato inquirente.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 maggio 2021 del Tribunale di Taranto che, in sede di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame ex art. 355, comma 3, cod. proc. pen. del decreto del 30 settembre 2019, con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto aveva convalidato il sequestro probatorio degli strumenti di seguito indicati, operato nei suoi confronti il 28 settembre 2019 dal personale della Questura di Taranto. Secondo l'accusa, Cannizzaro, indagato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, il 28 settembre 2019 in Taranto, senza giustificato motivo, avrebbe portato fuori della propria abitazione strumenti a punta o da taglio utilizzabili per l'offesa alla persona; in particolare, un coltello a lama fissa, lunga 8 cm, occultato in una penna di metallo, e un ago appuntito, lungo 10 cm. 2.1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 28 febbraio 2020, aveva già dichiarato l'inammissibilità del riesame, per ritenuta tardività dell'impugnazione, e la Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2021, depositata il 30 aprile 2021, ha annullato la citata ordinanza e rinviato per nuovo giudizio al giudice di merito, ritenendo tempestiva la richiesta di riesame, in quanto proposta nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dagli artt. 355, comma 3, e 324, comma 1, cod. proc. pen., posto che il deposito si era perfezionato non già al momento in cui la richiesta di riesame era pervenuta in cancelleria, ma alla data di spedizione, ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha evidenziato che l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile, poiché Cannizzaro non aveva alcun interesse a proporre la richiesta di riesame, posto che il decreto di convalida del sequestro doveva ritenersi inefficace, in quanto trasmesso al pubblico ministero tardivamente, oltre il termine di 48 ore stabilito in maniera perentoria dal legislatore. Nel caso di specie, quindi, l'interessato avrebbe potuto proporre una richiesta di restituzione ex art. 263 cod. proc. pen., deducendo l'inefficacia del sequestro.3. Il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi degli artt. 324, 355 e 568 cod. proc. pen., perché il Tribunale, richiamando una giurisprudenza di legittimità non applicabile al caso di specie (in quanto avente ad oggetto la diversa situazione nella quale, a seguito di sequestro probatorio, non vi era stato il decreto di convalida del pubblico ministero), avrebbe in maniera errata ritenuto che l'interessato non avesse alcun interesse a proporre impugnazione avverso il decreto di convalida, nonostante tale provvedimento fosse ritenuto inefficace dallo stesso giudicante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che, secondo l'insegnamento della sentenza n. 151 del 1993 della Corte costituzionale, il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida è di verificare non la legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti. Il giudice delle leggi, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso all'Autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la convalida dello stesso sequestro. Secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata, la norma codicistica impone al pubblico ministero un duplice obbligo in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di sequestro: o convalidare il sequestro (ricorrendone i presupposti) o disporre la restituzione delle cose sequestrate. La possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato; ed in tal caso sorge in capo al pubblico ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro. Ne deriva che, quando la convalida del sequestro probatorio non interviene entro il termine prescritto, il pubblico ministero deve restituire le cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro, a meno che non ritenga di poter disporre direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art.253 cod. proc. pen.Di conseguenza, se l'interessato ha proposto istanza di riesame contro un provvedimento tardivo di convalida, il giudice del riesame deve annullare il provvedimento impugnato, ordinando la restituzione delle cose sequestrate. 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, in occasione di un primo intervento sul tema, hanno affermato che la cognizione del giudice del riesame comprende la verifica dei presupposti del decreto di convalida, nonché il riscontro delle esigenze probatorie, indipendentemente dal fatto che si tratti di sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti allo stesso, dovendo in tal caso il giudice dare conto di tale esame nella motivazione (Sez. U, n. 10 del 18/6/1991, Raccah, non massimata sul punto). Le stesse Sezioni Unite, peraltro, con una successiva decisione hanno affermato che, sempre in tema di sequestro, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (Sez. U, n. 2 del 11/2/1994, Carella, Rv. 196261). In epoca più recente, le Sezioni Unite, sempre in tema di sequestro delle cose costituenti corpo del reato, hanno stabilito che, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226713), riconoscendo di fatto l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendosi a tal fine insufficiente un'espressione meramente di stile. A ciò si aggiunga che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del pubblico ministero del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 5/4/2016, Casalboni, Rv. 267329). 1.3. Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale in sede di riesame, ai sensi degli artt. 324 e 355 cod. proc. pen., del decreto emesso dal pubblico ministero il 30 settembre 2019 di convalida del sequestro probatorio operato dalla Polizia di Stato di Taranto il 28 settembre.2019, non avrebbe potuto affermare che Cannizzaro non aveva interesse a proporre istanza di riesame, anche considerando che, in tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la convalida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il pubblico ministero deve subito restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen.), atteso che i termini stabiliti dall'art. 355 cod. proc. pen. devono intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve provvedere il Tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedimento tardivo di convalida (Sez. 3, n. 2939 del 26/9/2000, Fossi, Rv. 217989). In tema di sequestro operato dalla polizia, pertanto, qualora sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 cod. proc. pen., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al G.i.p.; mentre, quando - come nel caso in esame - il pubblico ministero, nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma dell'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., può presentare istanza di riesame, sulla quale il Tribunale deve provvedere, adempiendo direttamente all'obbligo di restituzione della cosa sequestrata, perché è concreto ed attuale l'interesse del soggetto istante ad ottenere da detto giudice il provvedimento che gli consenta di rientrare subito nel possesso della cosa sequestrata, senza essere costretto necessariamente a formulare autonoma istanza al pubblico ministero e ad attendere il relativo provvedimento del magistrato inquirente. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 3
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