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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01545/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2574t2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. ed in parziale riforma della detta sentenza rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il medesimo reato.

2. Entrambi i ricorrenti, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per avere la corte di appello basato la decisione su un atto inutilizzabile, vale a dire le dichiarazioni rilasciate ad un investigatore privato.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Va premesso che dette dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili in conformità all' orientamento secondo cui in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/01/2018) Rv. 272674 - 01).

3.2. Per altro verso va rilevato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269218 - 01).

Nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte di Appello (v. pagg.3-5), la prova della falsità del sinistro è stata desunta oltre che dalle dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori da una serie di ulteriori elementi istruttori, rispetto ai quali la difesa nulla ha dedotto, da ciò derivando l' inammissibilità della censura alla luce del principio sopra richiamato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2574t2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. ed in parziale riforma della detta sentenza rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il medesimo reato. 2. Entrambi i ricorrenti, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione per avere la corte di appello basato la decisione su un atto inutilizzabile, vale a dire le dichiarazioni rilasciate ad un investigatore privato. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Va premesso che dette dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili in conformità all' orientamento secondo cui in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/01/2018) Rv. 272674 - 01). 3.2. Per altro verso va rilevato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269218 - 01). Nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte di Appello (v. pagg.3-5), la prova della falsità del sinistro è stata desunta oltre che dalle dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori da una serie di ulteriori elementi istruttori, rispetto ai quali la difesa nulla ha dedotto, da ciò derivando l' inammissibilità della censura alla luce del principio sopra richiamato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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