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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17550/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima sezione penale, in data 5 maggio 2021 con sentenza n. 495/2021, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni dieci e mesi otto di reclusione, rigettando l'originario appello nel resto.

Per quanto qui di interesse, [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza del 10 novembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in relazione al concorso nel tentativo di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 81, primo comma, 56, 110, 575, 582, 585 cod. pen., 7

I. n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 cod. pen. - capo D), nonché per i delitti aggravati di detenzione e porto dell'arma impiegata per commetterlo (artt. 81, 110; 61, primo comma, n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967, e 7

I. n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 - capo E).

2. Nella pronunzia di annullamento con rinvio la Prima Sezione di questa Corte rilevava come il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima sentenza di appello fosse fondato nei termini che seguono, premettendo che la Corte di merito aveva affermato la sussistenza dell'episodio di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a ridosso del 30 gennaio 2016, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delle intercettazioni ambientali.

La sussistenza in sé del tentato omicidio risultava comprovata, secondo i primi Giudici del merito, al netto della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, seppur caratterizzate da alcune parziali divergenze giudicate irrilevanti, e del contenuto delle conversazioni captate, dalle quali emergeva come il delitto fosse maturato nell'ambito della guerra di mafia relativa al controllo delle attività illecite all'interno della zona di 'Bari vecchia', fra il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e quello guidato da Corallo, conflitto poi sfociato anche nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il successivo 7 febbraio 2016, quindi a distanza di una settimana dal tentato omicidio per cui si procede.

Osservava la sentenza di annullamento che la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata seriamente criticata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e che i giudici di merito avevano fatto logico riferimento ai fatti pregressi, relativi all'assalto armato portato da [OSCURATO:PERSONA] al locale '[OSCURATO:PERSONA] biancorossa' — per quanto estranei al precedente giudizio di legittimità — evidenziando la piena credibilità del dichiarante, il quale risultava intrinsecamente attendibile.

Pertanto, alcuna censura veniva accolta sul punto.

Diversamente, rilevava la Prima Sezione di questa Corte, alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] — che accusava [OSCURATO:PERSONA] di essere stato parte del gruppo di fuoco e di aver premuto il grilletto della pistola puntata alla testa di [OSCURATO:PERSONA], senza che il colpo fosse esploso per l'improvviso inceppamento dell'arma — non corrispondeva una adeguata dichiarazione dell'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], tale da riscontrare la prima in ordine alla identificazione del killer in [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] mai ebbe a fare il nome, neanche fornendo elementi identificativi quanto a colui che accompagnava il concorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa.

Anche il contenuto di una conversazione intercettata in auto, fra i familiari del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale veniva citato tale «[OSCURATO:PERSONA]», non dava certezze in ordine al riscontro alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: su tali punti la Corte di appello non aveva, secondo il Collegio di legittimità, illustrato adeguatamente il percorso logico che l'aveva condotta a identificare in [OSCURATO:PERSONA] quel «[OSCURATO:PERSONA]», autore del tentato omicidio, al quale si riferivano i conversanti.

Risultava in particolare alla Corte di cassazione, dalla motivazione allora impugnata, come il dialogo all'interno dell'autovettura, in cui si confrontavano i genitori di [OSCURATO:PERSONA] ed altri parenti vicini al relativo gruppo criminale, lasciasse emergere la ricostruzione delle vicende delinquenziali del quartiere.

La madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], commentando il tentato omicidio del figlio [OSCURATO:PERSONA] («a mio figlio siete andati a rompere i coglioni .... che mio figlio se l'è scansata di essere ucciso! Ma mio figlio non è lui che va a dare fastidio, siete stati voi che siete andati a dare fastidio! Mio figlio non vuole le liti, vuole la pace!»), aggiungeva, in relazione alla circostanza che il mandante era stato Corallo, «per un pelo non c'è riuscito (a uccidere Saverio) invece è morto lui! (Corallo)», facendo riferimento all'omicidio di quest'ultimo avvenuto pochi giorni dopo.

I giudici di merito davano atto che nel corso della medesima conversazione [OSCURATO:PERSONA], detta "Tiziana", presente in auto, dopo avere riferito di aver compreso che c'era Corallo dietro la pianificazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio i due soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] («sai cosa dico io? ... perché la mattina, lui ... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano passeggiando le ore intere sopra la piazzetta ... e il pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] puntò la pistola a tuo figlio ... questa combinazione come mai?»).

I giudicanti baresi avevano anche evidenziato, rileva la sentenza di annullamento, come [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che la mattina dell'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA], «stavano insieme sulla piazzetta di "Enziteto" [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ed il pomeriggio "[OSCURATO:PERSONA]" cercò di uccidere Saverio».

La Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto fondata la doglianza difensiva in merito alla identificazione di «[OSCURATO:PERSONA]», perché la sentenza annullata non ebbe a chiarire su cosa fosse basata la presunta sovrapponibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle specifiche conoscenze che dell'episodio avevano i familiari della vittima, anche con riguardo al contributo conoscitivo offerto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferendo de relato ciò che aveva appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in merito al tentativo di omicidio, aveva confermato che il tentativo di omicidio era stato portato in piazza da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro individuo più giovane.

La Corte di appello, in prima battuta, d'altro canto non aveva dato risposta — secondo la Corte di legittimità — alla specifica doglianza concernente la possibile omonimia con un altro «[OSCURATO:PERSONA]», del quale non erano stati forniti i dati anagrafici, ma che pure era stato coinvolto nelle investigazioni, nonché degli specifici riferimenti al medesimo, che ebbero a fare i protagonisti della vicenda in alcune intercettazioni e dichiarazioni.

Da queste motivazioni derivava l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, al quale seguiva la sentenza ora impugnata, che ha confermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 627, comma 3 (rectius, comma 2), cod. proc. pen.

Il ricorrente, dopo aver premesso che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto in ordine a tutti i motivi di appello, in ossequio all'art. 627, comma 2, cod. proc. pen, chiariva che il primo motivo aveva caratteristiche di novità rispetto a quelli dell'originario ricorso, risultando i successivi motivi sostanzialmente reiterati, in quanto non valutati dalla Corte di cassazione perché assorbiti, ma non risolti da parte della Corte di appello con la pronuncia rescissoria.

Il motivo lamenta vizio motivazionale quanto alla soluzione del contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a chi tentò di sparare, se [OSCURATO:PERSONA] (come riferisce [OSCURATO:PERSONA]) o [OSCURATO:PERSONA] (come riferisce [OSCURATO:PERSONA]).

A riguardo la soluzione del contrasto da parte della sentenza impugnata, che deporrebbe per la maggiore credibilità di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe per un verso illogica, per altro verso esorbitante rispetto al devolutum.

Illogico risulterebbe l'aver conferito maggior peso alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], invece che a quella di [OSCURATO:PERSONA] — che de relato riferiva quanto aveva saputo direttamente dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] — senza risolvere le insanabili contraddizioni fra i due narrati e valorizzando elementi notori e non univoci narrati da [OSCURATO:PERSONA] (come l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] la settimana precedente e l'ubicazione della abitazione della fidanzata), ovvero l'esplosione dei colpi da parte di [OSCURATO:PERSONA] contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] come reazione.

Altro vizio logico della sentenza riguarderebbe l'individuazione del ‘[OSCURATO:PERSONA]', citato dai parenti di [OSCURATO:PERSONA] nell'autovettura: anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe eluso la pronuncia rescindente, non motivando in ordine alla ragione della identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] classe '93 nel '[OSCURATO:PERSONA]', e non anche di quest'ultimo con tale [OSCURATO:PERSONA] classe '97, anche coinvolto durante le indagini.

5. Il secondo e il terzo motivo lamentano violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 192 e 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere credibile [OSCURATO:PERSONA], smentito già in relazione all'episodio contestato in origine al capo A, che vedeva imputato [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e il porto illegale di armi in relazione a un agguato portato al circolo '[OSCURATO:PERSONA] biancorossa': [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rendere plurime dichiarazioni contrastanti, tanto da indurre il Gup in sede di rito abbreviato a escuterlo nuovamente attivando i poteri officiosi.

Da ciò la Corte di appello avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza della non credibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte di appello avrebbe, in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rigettato con errata motivazione l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'esame del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], perché fondata solo sulla natura speciale del rito abbreviato.

6. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto tentato in assenza di prova in ordine alla concreta idoneità degli atti e, in particolare, della circostanza che l'agente abbia effettivamente premuto il grilletto di una pistola carica, oltre che efficiente, risultando per altro la stessa modificata, non essendo congrua la motivazione della Corte rescissoria sul punto.

Né tantomeno risulterebbe logicamente motivato Vanimus necandi, avendo l'azione in sé carattere minatorio nel suo dispiegarsi, come dimostrava logicamente anche la reazione di [OSCURATO:PERSONA], che sparava 'a vuoto' contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quindi con analoga e omogenea finalità minatoria.

7. Il quinto e il sesto motivo lamentano violazione della legge processuale e penale, in riferimento all'art. 7,

I. 203 del 1991, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione «con riguardo alla prova positiva dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa o equiparata ed alla soggettiva riconducibilità ad essa dell'episodio ascritto» La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere comprovata l'aggravante speciale quanto a [OSCURATO:PERSONA], con motivazione insussistente, fondata sulla platealità del gesto e non comprovata né quanto alla precedente appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al \) sodalizio criminale né quanto al dolo intenzionale di agevolazione come richiesto da Sez.

U., n. 8545 del 19/12/2019.

8. Il settimo e ottavo motivo denunciano violazione dell'art. 62-bis in rapporto all'art. 133 cod. pen. nonché violazione di legge in ordine alla limitata riduzione per il tentativo.

Quanto all'omessa applicazione delle attenuanti generiche, la motivazione sarebbe insufficiente perché limitata alla gravità del fatto e alla condotta successiva, in realtà rilevanti per la dosimetria della pena ma non per l'invocata attenuante, trascurando elementi come l'incensuratezza all'epoca del [OSCURATO:PERSONA], equiparato quanto alla pena irrogata a soggetti con ben più gravi precedenti penali; quanto alla dosimetria della pena, invece, la Corte nessuna motivazione avrebbe offerto in ordine alla istanza di riduzione al minimo per il tentativo.

9. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

10. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

11. In sede di discussione le parti concludevano come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

2. Quanto al primo motivo, come al secondo e terzo, che tutti si riferiscono alla ritenuta credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che dunque vanno trattati congiuntamente, va evidenziato come la Corte di appello abbia dato ampia e congrua risposta alle doglianze proposte sul punto con l'atto di appello, rendendo una motivazione certamente non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà né tantomeno carente o elusiva, in ossequio alla sentenza di annullamento con rinvio.2.1 È noto che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, quale è quello intervenuto nel caso in esame, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 - dep. 13/10/2014-, Pg in proc.

Cataldo, Rv. 261760), ben potendo giungere alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente (Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009 - dep. 01/12/2009, Brigadieci e altri, Rv. 245540): ciò in quanto il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati fattuali risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02).

A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte di appello, nel pieno rispetto dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., questa volta non sottraendosi all'obbligo motivazionale, adempiuto in modo solido, affrontando in modo diretto il tema della natura decisiva (o meno) delle discrasie rilevate fra i narrati dei due dichiaranti, nonché fra il dichiarato e le risultanze oggettive richiamate a riscontro, prendendo le mosse comunque dal principio fissato in sede di annullamento con rinvio. 2.2 La sentenza ora impugnata conferma la valutazione positiva di credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], già operata dal Giudice del primo grado. [OSCURATO:PERSONA] fu testimone diretto dell'accaduto, avendo assistito all'azione attuata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo complice, che [OSCURATO:PERSONA] indica in [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente.

Costoro, nella narrazione di [OSCURATO:PERSONA], in piazza [OSCURATO:PERSONA] di Bari, nella zona di Enziteto, si avvicinarono a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vi erano giunti con uno scooter e con i quali stava dialogando proprio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] puntò una pistola alla tempia destra di [OSCURATO:PERSONA] e sparò, ma l'arma si inceppò in quanto era una pistola calibro 9 per 21 che era stata modificata (fol. 5 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale riporta anche la narrazione di [OSCURATO:PERSONA], che risulta invece aver dichiarato de relato, per quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la sua versione vedeva [OSCURATO:PERSONA], a bordo di uno scooter con un complice più giovane, mai nominato, incrociare [OSCURATO:PERSONA] e cercare, il [OSCURATO:PERSONA], di sparargli senza riuscirvi, perché l'arma si inceppò.

La Corte di appello segue l'itinerario logico tracciato dalla Corte di cassazione e rende conto del contrasto fra le due fonti dichiarative, distoniche quanto a chi impugnò la pistola e a chi fosse colui che era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] che, a differenza di quanto indicato dalla sentenza di appello annullata, [OSCURATO:PERSONA] non indicava, se non riferendo che si trattava di un giovane.

Preliminarmente e in linea con i principi consolidati di valutazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte di merito conferma la credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche quanto già osservato dalla Corte di Cassazione al fol. 10, par. 2.1, che rilevava come la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata seriamente criticata dal primo ricorso.

D'altro canto, comunque, la Corte di merito effettua nuovamente il vaglio di credibilità e ne attribuisce una maggiore al testimone diretto, rispetto a quello de relato, risolvendo in modo logico il contrasto sui punti descritti dalla Corte di cassazione e, in particolare, sulla presenza e sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della prevalenza del narrato di chi ha assistito alla dinamica del delitto, una volta valutatane l'intrinseca attendibilità.

In sostanza, valutato coerente il narrato di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello gli attribuisce un valore probatorio superiore rispetto a quello reso da [OSCURATO:PERSONA], la cui efficacia viene limitata all'essere elemento di conferma del verificarsi dell'azione delittuosa in sé, non essendo adeguato a fornire un riscontro individualizzate quanto alla presenza e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, come anticipato, tale giudizio di prevalenza viene alimentato dalla verifica di attendibilità del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato per la Corte di merito da dettaglio nella narrazione, in quanto ricca di particolari specifici in ordine allo scooter utilizzato dalla vittima, alla direzione e alla tipologia dell'arma, che consentivano alla Corte territoriale di rilevare come fosse logico che il dichiarante, avendo osservato questi particolari, fosse anche nella posizione e a una distanza tale che gli consentisse di vedere e identificare [OSCURATO:PERSONA] nel killer.

In sostanza, l'accusa di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non è riscontrata in modo individualizzante da [OSCURATO:PERSONA], bensì da ulteriori elementi, sui quali anche si propone censura da parte del ricorrente, che si andrà a esaminare di qui a poco.

Non di meno, senza aporie o forzature logiche, la Corte territoriale evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] confermi comunque la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'an del delitto, al luogo e al tempo dello stesso, oltre che al coinvolgimento di due killer, indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dei quali uno coincidente, [OSCURATO:PERSONA].

Come anche risulta certamente non manifestamente illogica l'opzione, motivata dalla qualità di dettaglio della narrazione e dalla presenza in loco, di attribuire maggiore credibilità a [OSCURATO:PERSONA], che «vide» i fatti, rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che quei fatti, per quanto attraverso la vittima, aveva conosciuto solo de relato.

Non vi è dubbio che la percezione e anche il ricordo di ciò che si è vissuto direttamente risultino più attendibili di quanto possa ricordare chi abbia solo saputo, e non vissuto, il narrato. 2.3 D'altro canto, la Corte di appello evidenzia, sempre ai fini della verifica di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], come costui abbia una conoscenza personale di [OSCURATO:PERSONA], tanto da indicarlo come colui che era stato tratto in arresto per detenzione di armi la settimana precedente alle prime dichiarazioni etero accusatorie, circostanza rispondente al vero, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] «ha la fidanzata lì», riferendosi alla ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] si recava nella zona di Enziteto, frequentazione in quei luoghi che la Corte di appello ritiene comprovata per tabulas.

La censura rivolta dal motivo in esame al richiamo delle due circostanze risulta aspecifica perché, quand'anche l'arresto della settimana precedente potesse essere noto a [OSCURATO:PERSONA], quale appartenente ai contesti malavitosi baresi, come deduce il ricorrente, residuerebbe la non contestata frequentazione di Enziteto per la presenza della fidanzata, confermata dalle emergenze probatorie secondo la Corte di appello.

Su tale secondo elemento, richiamato a riprova della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], nessuna specifica censura viene rivolta dal ricorrente. 2.4 Come anticipato, anche il secondo e terzo motivo di ricorso in parte riguardano ancora la violazione di legge e il deficit motivazionale quanto alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia come la Corte di merito avrebbe dovuto trarre l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] dalle molteplici dichiarazioni rese in relazione all'originario capo A), del quale era imputato [OSCURATO:PERSONA], afferente all'esplosione di colpi d'arma da fuoco verso il locale "[OSCURATO:PERSONA]", gestito dal rivale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello richiama quanto indicato dalla Corte di cassazione, che ritiene generica la censura alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche per la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di appello in ordine all'assalto armato al locale di Corallo, cosicchè ne sarebbe rafforzata la attendibilità del dichiarante.

D'altro canto, la sentenza di primo grado al fol. 42 esamina le versioni altalenanti di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla propria posizione di osservazione dell'assalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che prima indicava essere la finestra della propria abitazione, poi alla fine si diceva aver osservato la scena dalla strada, riferendo che la reticenza fosse conseguente al fatto che, trovandosi agli arresti domiciliari, aveva commesso il reato di evasione per cedere stupefacente.

Tale spiegazione, nata da una spontanea, per quanto tardiva, precisazione, in uno alla confessione di cedere stupefacente, di fatto convinceva il Gup ad attribuire credibilità per l'episodio dell'assalto ora descritto a [OSCURATO:PERSONA] — anche riscontrato da ulteriori elementi e dichiarazioni quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]— e a confermarla anche per le accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA].A ben vedere, si tratta di valutazioni non manifestamente illogiche, come tali non censurabili in sede di legittimità, frutto dell'attivazione dei poteri officiosi istruttori da parte del Gup proprio per chiarire e verificare la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], per altro fatta propria anche dalla Corte di appello con la sentenza del 16 dicembre 2019 (fo. 15), che non veniva annullata dalla Corte di cassazione in ordine all'episodio dell'assalto al menzionato circolo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non proponeva ricorso.

Tali complessive motivazioni, alle quali è possibile attingere in caso di doppia conforme, consentono di ritenere adeguata la complessiva motivazione dei Giudici di merito in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615) La motivazione offerta dalla sentenza impugnata ricostruisce in modo logico le ragioni della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non risulta censurabile quanto a vizio di motivazione.

Non consentita è invece la censura proposta quanto al profilo di violazione di legge, in relazione alle regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p.

Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2.5 Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione conseguente, per la mancata rinnovazione dell'escussione di [OSCURATO:PERSONA], già escusso più volte durante le indagini e poi in sede di giudizio abbreviato, nonché del [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato come la Corte territoriale abbia escluso la necessità di acquisizione istruttorie richieste dal Pubblico ministero, in quanto preesistenti al primo giudizio di appello e come tali acquisibili in quella sede, e della rinnovazione istruttoria, rilevando come tali integrazioni non fossero da acquisirsi in relazione al rito abbreviato prescelto.

Ciò, ha statuito la Corte di merito, in linea con il principio per cui nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p.

Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Amaniera, Rv. 260840).

Né, in tal senso, è configurabile un obbligo per il giudice di motivare il diniego della richiesta di attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161).

Ne consegue la infondatezza anche del secondo e terzo motivo.

2.6. Tornando al primo motivo, pertanto, non sono manifestamente illogiche la valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA], nonché il giudizio di prevalenza delle sue dichiarazioni, rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA], nei termini indicati.

Va peraltro ricordato che trattasi di valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica e che sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965).

In definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni quanto allo spessore delle diverse dichiarazioni, non proponibili in questa sede.\k 2.7 Altra parte del primo motivo censura la sentenza impugnata in ordine ai ritenuti riscontri individualizzanti di [OSCURATO:PERSONA], tratti dalle conversazioni intercettate, nonché dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA], che si recò fuori l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], subito dopo il tentato omicidio, e non avendolo trovato sparò contro la stessa.

La Corte di appello attribuisce a quest'ultimo evento valenza di riscontro individualizzante, essendo evidente la finalità ritorsiva del gesto dopo il tentato omicidio subito da [OSCURATO:PERSONA] in piazza san Pio.

Tale argomento logico era stato anche speso da parte del Gup, al fol. 45 della sentenza di primo grado, ma non risulta oggetto di censura con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Ad ogni buon conto, la censura ora proposta risulta assolutamente generica e non si confronta con il principio per cui in tema di chiamata in correità, il che vale anche per la chiamata in reità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, rappresentativo ma anche logico (da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019 Campo, Rv. 276744 - 01), quale è quello in esame.

Né convince l'argomentare del ricorrente, che non nega la condotta di [OSCURATO:PERSONA], ma la riconduce a rivalità criminali pregresse, quindi completamente disancorate dal tentato omicidio, oltre che del tutto illogiche, in quanto se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto vendicarsi certamente non avrebbe trovato [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione e soprattutto si sarebbe esposto a reazioni ulteriori.

Si tratta di considerazioni che non rendono manifestamente illogica la motivazione impugnata: [OSCURATO:PERSONA] si recò a sparare sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indica la Corte di merito, «subito dopo l'agguato» subito in piazza [OSCURATO:PERSONA], quindi istintivamente, come conseguenza dello stesso, e non a seguito di una azione predeterminata che evidentemente, se organizzata, avrebbe consentito di rinvenire [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione e avrebbe richiesto la predisposizione di mezzi e uomini per evitare il peggio per [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la risposta all'attentato subito da parte di [OSCURATO:PERSONA] integra un riscontro logico individualizzante, essendo la reazione rivolta nei confronti di colui che viene indicato come l'autore del tentato omicidio, rispondendo così al requisito per cui il riscontro deve riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che il riscontro abbia lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (sempre Sez. 2, Campo; nello stesso senso Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01, fra le altre). 2.6 Altri elementi di riscontro individualizzante sono quelli tratti dalle conversazioni in autovettura fra la madre di [OSCURATO:PERSONA] e altri congiunti e vicini al gruppo criminale da quest'ultimo guidato.

Il ricorrente lamenta che il Collegio territoriale sia incorso nell'analogo vizio già riscontrato dalla Corte di legittimità, non dando adeguatamente conto delle ragioni per le quali il "[OSCURATO:PERSONA]" indicato da Tiziana — madre di Carchidi, anch'egli vicino al gruppo criminale — alla madre di [OSCURATO:PERSONA] come colui che agì con [OSCURATO:PERSONA] in «piazzetta», dove «stavano passeggiando le ore intere» e che poi «puntò la pistola a tuo figlio», vale a dire a [OSCURATO:PERSONA], fosse proprio [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, invece, indica le ragioni per le quali le conversazioni riguardano proprio l'episodio del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (fol. 8), circostanza per altro non contestata, come anche chiarisce che il '[OSCURATO:PERSONA]' del quale parlano le due donne sia proprio l'attuale imputato e non [OSCURATO:PERSONA] classe 1997, che pur coinvolto in consorterie criminose operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto motivo per spingersi nella diversa zona di [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nella storica lotta fra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quello Corallo per il dominio sulla piazza di spaccio.

Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che per altro risulta anche coerente con altre risultanze emergenti dalle sentenze di merito.

In particolare, il rinvio che la Corte di appello effettua (fol. 5) alla ricostruzione in fatto, operata dalla sentenza di primo grado, riguarda anche la circostanza che '[OSCURATO:PERSONA]' è [OSCURATO:PERSONA], attuale imputato, «perché viene accostato a [OSCURATO:PERSONA]» (così il Gup al fol. 113), e la 'vicinanza' al [OSCURATO:PERSONA] risulta da una serie di emergenze analizzate dal primo Giudice e comprovanti la vicinanza di "barboncino" — e non di un altro [OSCURATO:PERSONA] — a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado ricostruisce come il 25 marzo 2016 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espresso il suo desiderio di vendetta alla madre in corso di colloquio in carcere, le riferiva che 'qualcuno' avrebbe dovuto ricevere dalla vedova di Corallo quattromila euro per l'acquisto delle armi: il Gup dava atto che il 30 marzo 2016 avvenne un incontro fra il "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" e la vedova, oggetto di un servizio di osservazione, e del gruppo faceva parte l'imputato odierno [OSCURATO:PERSONA], detto barboncino (foll. 79 e 80); inoltre, la madre di [OSCURATO:PERSONA] riferiva poi al figlio, sempre in sede di ulteriore colloquio, della telefonata anonima ricevuta dalla compagna di [OSCURATO:PERSONA], barboncino, per far scoppiare di nuovo la guerra fra i due gruppi rivali (fol. 84); ancora, quando la madre di [OSCURATO:PERSONA] avvisa il figlio durante il colloquio in carcere che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia, [OSCURATO:PERSONA] si alza dalla sua postazione e va ad avvisare l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto detenuto, che a sua volta stava colloquiando con i propri familiari (fol. 87); anche va richiamata la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA], attuale imputato, Saponaro e Pappagallo nel corso della quale i tre discutono di come [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA], perché vicino a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 77).

L'insieme di tali elementi, evidenziati nella sentenza di primo grado, comprova la «vicinanza» di [OSCURATO:PERSONA] cl. '73, detto barboncino, a [OSCURATO:PERSONA] come rilevata dal Gup, nonché al contesto del gruppo Corallo-[OSCURATO:PERSONA], vicinanza richiamata nella sentenza di primo grado e che rende non manifestamente illogica l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, nel '[OSCURATO:PERSONA]', autore del tentato omicidio, indicato nel dialogo fra Marzia e la madre di [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue l'infondatezza, anche su questo profilo, del primo motivo.

4. Il quarto motivo è anche infondato.

A ben vedere la motivazione offerta dalla Corte di appello è tutt'altro che manifestamente illogica (fol. 10).\\ La sentenza impugnata, nella sostanza, rileva come sia del tutto irragionevole il dubbio quanto alla idoneità dell'arma e all'animus necandi, dovendo ritenersi implausibile la sussistenza del solo dolo di minaccia, avendo adoperato una pistola scarica o difettosa.

Tale ricostruzione viene ritenuta dalla Corte di merito del tutto incompatibile, alla luce di un dato di esperienza, con un contesto di guerra di mafia, nel quale se l'azione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata volutamente approssimativa, non portata alle estreme conseguenze, sarebbero state messe a repentaglio le vite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di argomentazioni e massime di esperienza che conferiscono al dato preso in esame valore di prova, dovendo escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01).

D'altro canto, la Corte di appello richiama in modo non manifestamente illogico il chiaro tenore delle conversazioni captate fra Teresa e Marzia, su citate, che descrivono un contesto nel quale non si conversa di minacce bensì dei mandati ricevuti per consumare omicidi, prima in danno di [OSCURATO:PERSONA], poi per vendetta in danno di Corallo.

Il motivo è infondato.

5. Quanto al quinto e sesto motivo, sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.

In vero la Corte di appello motiva in modo adeguato e congruo relativamente alla circostanza aggravante speciale dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. quanto al metodo mafioso, evocando la platealità del gesto, in pieno giorno, nella piazza che era il luogo simbolico ed emblematico del potere criminale della vittima, a riprova della volontà di manifestare la "presa" dell'altrui territorio.

I motivi di censura attaccano, però, l'aggravante soggettiva dell'agevolazione del sodalizio criminoso, che in vero non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che invece si concentra solo su quella oggettiva del metodo mafioso.

In tal senso certamente si tratta di motivi aspecifici, in quanto difettano di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' con l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) Quanto poi alla censura che lamenta che non vi sia la prova che [OSCURATO:PERSONA] sia stato appartenente alla associazione mafiosa, va rimarcato come, a fronte della contestazione del metodo mafioso, non è necessaria la prova della partecipazione dell'autore del reato ad una associazione mafiosa (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015) Rv. 265515 - 01) né tanto meno l'esistenza della stessa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01).

Tale forma dell'aggravante, oggettiva, è caratterizzata dall'utilizzazione delle metodiche e dei presupposti-conseguenze dell'associazione di stampo mafioso.

Tale ipotesi ricorre quando l'agente o gli agenti «delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione della specie considerata; in tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso»(Sez. 1., n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430 - 01).

Con altre più recenti definizioni (Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Totaro, Rv. 227932 - 01) il profilo oggettivo è stato descritto come quello che si sostanzia nel «comportarsi come mafiosi» oppure «nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta» idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Il metodo mafioso si esprime, quindi, anche nel palesarsi, in una logica di contrapposizione, di un conflitto tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.

In sostanza proprio la manifestazione pubblica dell'assalto al territorio di un gruppo rivale, per eliminare il capo di quel gruppo, integra le modalità mafiose in quanto si sostanzia in una azione espressiva della volontà di ampliare l'area di controllo del territorio, da far percepire all'intera comunità dei consociati, perché si alimenti l'omertà e l'assoggettamento.

Pertanto, corretta è la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, in linea con i principi su indicati.

Pertanto, può affermarsi che la circostanza aggravante del metodo mafioso, di tipo oggettivo, di cui all'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. non richiede la prova della partecipazione dell'autore del delitto ad una associazione mafiosa né tanto meno l'esistenza della stessa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, con modalità tali che siano già di per sé percepite e tali da evocare nel soggetto passivo, come anche nell'intera comunità dei consociati, l'esistenza presumibile di consorterie che operino con modalità plateali e con senso di impunità, che alimentino ulteriormente omertà e assoggettamento.

6. Il settimo e ottavo motivo sono infondati. 6.1 Quanto alla censura rivolta alla sentenza in relazione al rigetto del motivo di appello in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla incensuratezza dell'imputato al momento della commissione del delitto, rileva questo Collegio come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

Nel caso in esame la sentenza impugnata esclude il riconoscimento dell'attenuazione per la gravità significativa del gesto criminoso e per la condotta susseguente del [OSCURATO:PERSONA] che, dopo il tentato omicidio, viene condannato per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.

Si tratta di doglianze infondate, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc.

Picaku, rv 249754).

Non di meno, con riguardo alla lamentata mancata considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell'evidenziare, come anticipato, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie.

D'altro canto, va richiamato il principio per cui la valorizzazione ostativa della condanna successivamente intervenuta è assolutamente in sintonia con il consolidato orientamento per il quale il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627 - 01; Mass. conf.

N. 2361 del 1974 Rv. 126477 - 01, N. 713 del 1979 Rv. 140879 - 01, N. 24207 del 2013 Rv. 256486 - 01). 6.2 Quanto alla riduzione della pena già operata ai sensi dell'art. 56, comma 1, cod. pen., in accoglimento dell'appello, da anni 12 di reclusione come pena base per il delitto di tentato omicidio, determinata in primo grado, ad anni 11 indicati in secondo grado, il ricorrente ne lamenta l'insufficienza e la carenza di motivazione a riguardo.

A riguardo i Giudici del merito hanno provveduto alla determinazione della pena del delitto tentato secondo il consentito metodo diretto o sintetico, senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, che indifferentemente può essere eseguito in alternativa al cd. calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Birra, Rv. 258461 - 01).\R Ebbene, deve rilevarsi come l'intervenuta riduzione ha determinato la pena di poco superiore alla metà, e a riguardo la relativa motivazione è connessa ai parametri su citati, quanto alla gravità del fatto espressa dalla «significativa gravità del gesto criminoso, alla condotta susseguente e alla capacità a delinquere dell'imputato, che hanno condotto a escludere il riconoscimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima sezione penale, in data 5 maggio 2021 con sentenza n. 495/2021, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni dieci e mesi otto di reclusione, rigettando l'originario appello nel resto. Per quanto qui di interesse, [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza del 10 novembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in relazione al concorso nel tentativo di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 81, primo comma, 56, 110, 575, 582, 585 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 cod. pen. - capo D), nonché per i delitti aggravati di detenzione e porto dell'arma impiegata per commetterlo (artt. 81, 110; 61, primo comma, n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, e 7 I. n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 - capo E). 2. Nella pronunzia di annullamento con rinvio la Prima Sezione di questa Corte rilevava come il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima sentenza di appello fosse fondato nei termini che seguono, premettendo che la Corte di merito aveva affermato la sussistenza dell'episodio di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a ridosso del 30 gennaio 2016, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delle intercettazioni ambientali. La sussistenza in sé del tentato omicidio risultava comprovata, secondo i primi Giudici del merito, al netto della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, seppur caratterizzate da alcune parziali divergenze giudicate irrilevanti, e del contenuto delle conversazioni captate, dalle quali emergeva come il delitto fosse maturato nell'ambito della guerra di mafia relativa al controllo delle attività illecite all'interno della zona di 'Bari vecchia', fra il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e quello guidato da Corallo, conflitto poi sfociato anche nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il successivo 7 febbraio 2016, quindi a distanza di una settimana dal tentato omicidio per cui si procede. Osservava la sentenza di annullamento che la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata seriamente criticata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e che i giudici di merito avevano fatto logico riferimento ai fatti pregressi, relativi all'assalto armato portato da [OSCURATO:PERSONA] al locale '[OSCURATO:PERSONA] biancorossa' — per quanto estranei al precedente giudizio di legittimità — evidenziando la piena credibilità del dichiarante, il quale risultava intrinsecamente attendibile. Pertanto, alcuna censura veniva accolta sul punto. Diversamente, rilevava la Prima Sezione di questa Corte, alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] — che accusava [OSCURATO:PERSONA] di essere stato parte del gruppo di fuoco e di aver premuto il grilletto della pistola puntata alla testa di [OSCURATO:PERSONA], senza che il colpo fosse esploso per l'improvviso inceppamento dell'arma — non corrispondeva una adeguata dichiarazione dell'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], tale da riscontrare la prima in ordine alla identificazione del killer in [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] mai ebbe a fare il nome, neanche fornendo elementi identificativi quanto a colui che accompagnava il concorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'azione delittuosa. Anche il contenuto di una conversazione intercettata in auto, fra i familiari del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale veniva citato tale «[OSCURATO:PERSONA]», non dava certezze in ordine al riscontro alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]: su tali punti la Corte di appello non aveva, secondo il Collegio di legittimità, illustrato adeguatamente il percorso logico che l'aveva condotta a identificare in [OSCURATO:PERSONA] quel «[OSCURATO:PERSONA]», autore del tentato omicidio, al quale si riferivano i conversanti. Risultava in particolare alla Corte di cassazione, dalla motivazione allora impugnata, come il dialogo all'interno dell'autovettura, in cui si confrontavano i genitori di [OSCURATO:PERSONA] ed altri parenti vicini al relativo gruppo criminale, lasciasse emergere la ricostruzione delle vicende delinquenziali del quartiere. La madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], commentando il tentato omicidio del figlio [OSCURATO:PERSONA] («a mio figlio siete andati a rompere i coglioni .... che mio figlio se l'è scansata di essere ucciso! Ma mio figlio non è lui che va a dare fastidio, siete stati voi che siete andati a dare fastidio! Mio figlio non vuole le liti, vuole la pace!»), aggiungeva, in relazione alla circostanza che il mandante era stato Corallo, «per un pelo non c'è riuscito (a uccidere Saverio) invece è morto lui! (Corallo)», facendo riferimento all'omicidio di quest'ultimo avvenuto pochi giorni dopo. I giudici di merito davano atto che nel corso della medesima conversazione [OSCURATO:PERSONA], detta "Tiziana", presente in auto, dopo avere riferito di aver compreso che c'era Corallo dietro la pianificazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio i due soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] («sai cosa dico io? ... perché la mattina, lui ... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano passeggiando le ore intere sopra la piazzetta ... e il pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] puntò la pistola a tuo figlio ... questa combinazione come mai?»). I giudicanti baresi avevano anche evidenziato, rileva la sentenza di annullamento, come [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che la mattina dell'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA], «stavano insieme sulla piazzetta di "Enziteto" [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ed il pomeriggio "[OSCURATO:PERSONA]" cercò di uccidere Saverio». La Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto fondata la doglianza difensiva in merito alla identificazione di «[OSCURATO:PERSONA]», perché la sentenza annullata non ebbe a chiarire su cosa fosse basata la presunta sovrapponibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle specifiche conoscenze che dell'episodio avevano i familiari della vittima, anche con riguardo al contributo conoscitivo offerto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, riferendo de relato ciò che aveva appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in merito al tentativo di omicidio, aveva confermato che il tentativo di omicidio era stato portato in piazza da [OSCURATO:PERSONA] e da un altro individuo più giovane. La Corte di appello, in prima battuta, d'altro canto non aveva dato risposta — secondo la Corte di legittimità — alla specifica doglianza concernente la possibile omonimia con un altro «[OSCURATO:PERSONA]», del quale non erano stati forniti i dati anagrafici, ma che pure era stato coinvolto nelle investigazioni, nonché degli specifici riferimenti al medesimo, che ebbero a fare i protagonisti della vicenda in alcune intercettazioni e dichiarazioni. Da queste motivazioni derivava l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, al quale seguiva la sentenza ora impugnata, che ha confermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di otto motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 627, comma 3 (rectius, comma 2), cod. proc. pen. Il ricorrente, dopo aver premesso che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto in ordine a tutti i motivi di appello, in ossequio all'art. 627, comma 2, cod. proc. pen, chiariva che il primo motivo aveva caratteristiche di novità rispetto a quelli dell'originario ricorso, risultando i successivi motivi sostanzialmente reiterati, in quanto non valutati dalla Corte di cassazione perché assorbiti, ma non risolti da parte della Corte di appello con la pronuncia rescissoria. Il motivo lamenta vizio motivazionale quanto alla soluzione del contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a chi tentò di sparare, se [OSCURATO:PERSONA] (come riferisce [OSCURATO:PERSONA]) o [OSCURATO:PERSONA] (come riferisce [OSCURATO:PERSONA]). A riguardo la soluzione del contrasto da parte della sentenza impugnata, che deporrebbe per la maggiore credibilità di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe per un verso illogica, per altro verso esorbitante rispetto al devolutum. Illogico risulterebbe l'aver conferito maggior peso alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], invece che a quella di [OSCURATO:PERSONA] — che de relato riferiva quanto aveva saputo direttamente dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] — senza risolvere le insanabili contraddizioni fra i due narrati e valorizzando elementi notori e non univoci narrati da [OSCURATO:PERSONA] (come l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] la settimana precedente e l'ubicazione della abitazione della fidanzata), ovvero l'esplosione dei colpi da parte di [OSCURATO:PERSONA] contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] come reazione. Altro vizio logico della sentenza riguarderebbe l'individuazione del ‘[OSCURATO:PERSONA]', citato dai parenti di [OSCURATO:PERSONA] nell'autovettura: anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe eluso la pronuncia rescindente, non motivando in ordine alla ragione della identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] classe '93 nel '[OSCURATO:PERSONA]', e non anche di quest'ultimo con tale [OSCURATO:PERSONA] classe '97, anche coinvolto durante le indagini. 5. Il secondo e il terzo motivo lamentano violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 192 e 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere credibile [OSCURATO:PERSONA], smentito già in relazione all'episodio contestato in origine al capo A, che vedeva imputato [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e il porto illegale di armi in relazione a un agguato portato al circolo '[OSCURATO:PERSONA] biancorossa': [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rendere plurime dichiarazioni contrastanti, tanto da indurre il Gup in sede di rito abbreviato a escuterlo nuovamente attivando i poteri officiosi. Da ciò la Corte di appello avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza della non credibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di appello avrebbe, in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rigettato con errata motivazione l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'esame del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], perché fondata solo sulla natura speciale del rito abbreviato. 6. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto tentato in assenza di prova in ordine alla concreta idoneità degli atti e, in particolare, della circostanza che l'agente abbia effettivamente premuto il grilletto di una pistola carica, oltre che efficiente, risultando per altro la stessa modificata, non essendo congrua la motivazione della Corte rescissoria sul punto. Né tantomeno risulterebbe logicamente motivato Vanimus necandi, avendo l'azione in sé carattere minatorio nel suo dispiegarsi, come dimostrava logicamente anche la reazione di [OSCURATO:PERSONA], che sparava 'a vuoto' contro l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quindi con analoga e omogenea finalità minatoria. 7. Il quinto e il sesto motivo lamentano violazione della legge processuale e penale, in riferimento all'art. 7, I. 203 del 1991, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione «con riguardo alla prova positiva dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa o equiparata ed alla soggettiva riconducibilità ad essa dell'episodio ascritto» La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere comprovata l'aggravante speciale quanto a [OSCURATO:PERSONA], con motivazione insussistente, fondata sulla platealità del gesto e non comprovata né quanto alla precedente appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al \) sodalizio criminale né quanto al dolo intenzionale di agevolazione come richiesto da Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019. 8. Il settimo e ottavo motivo denunciano violazione dell'art. 62-bis in rapporto all'art. 133 cod. pen. nonché violazione di legge in ordine alla limitata riduzione per il tentativo. Quanto all'omessa applicazione delle attenuanti generiche, la motivazione sarebbe insufficiente perché limitata alla gravità del fatto e alla condotta successiva, in realtà rilevanti per la dosimetria della pena ma non per l'invocata attenuante, trascurando elementi come l'incensuratezza all'epoca del [OSCURATO:PERSONA], equiparato quanto alla pena irrogata a soggetti con ben più gravi precedenti penali; quanto alla dosimetria della pena, invece, la Corte nessuna motivazione avrebbe offerto in ordine alla istanza di riduzione al minimo per il tentativo. 9. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 10. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 11. In sede di discussione le parti concludevano come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo motivo, come al secondo e terzo, che tutti si riferiscono alla ritenuta credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che dunque vanno trattati congiuntamente, va evidenziato come la Corte di appello abbia dato ampia e congrua risposta alle doglianze proposte sul punto con l'atto di appello, rendendo una motivazione certamente non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà né tantomeno carente o elusiva, in ossequio alla sentenza di annullamento con rinvio.2.1 È noto che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, quale è quello intervenuto nel caso in esame, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 - dep. 13/10/2014-, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760), ben potendo giungere alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente (Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009 - dep. 01/12/2009, Brigadieci e altri, Rv. 245540): ciò in quanto il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati fattuali risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02). A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte di appello, nel pieno rispetto dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., questa volta non sottraendosi all'obbligo motivazionale, adempiuto in modo solido, affrontando in modo diretto il tema della natura decisiva (o meno) delle discrasie rilevate fra i narrati dei due dichiaranti, nonché fra il dichiarato e le risultanze oggettive richiamate a riscontro, prendendo le mosse comunque dal principio fissato in sede di annullamento con rinvio. 2.2 La sentenza ora impugnata conferma la valutazione positiva di credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], già operata dal Giudice del primo grado. [OSCURATO:PERSONA] fu testimone diretto dell'accaduto, avendo assistito all'azione attuata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo complice, che [OSCURATO:PERSONA] indica in [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente. Costoro, nella narrazione di [OSCURATO:PERSONA], in piazza [OSCURATO:PERSONA] di Bari, nella zona di Enziteto, si avvicinarono a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vi erano giunti con uno scooter e con i quali stava dialogando proprio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] puntò una pistola alla tempia destra di [OSCURATO:PERSONA] e sparò, ma l'arma si inceppò in quanto era una pistola calibro 9 per 21 che era stata modificata (fol. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale riporta anche la narrazione di [OSCURATO:PERSONA], che risulta invece aver dichiarato de relato, per quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: la sua versione vedeva [OSCURATO:PERSONA], a bordo di uno scooter con un complice più giovane, mai nominato, incrociare [OSCURATO:PERSONA] e cercare, il [OSCURATO:PERSONA], di sparargli senza riuscirvi, perché l'arma si inceppò. La Corte di appello segue l'itinerario logico tracciato dalla Corte di cassazione e rende conto del contrasto fra le due fonti dichiarative, distoniche quanto a chi impugnò la pistola e a chi fosse colui che era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] che, a differenza di quanto indicato dalla sentenza di appello annullata, [OSCURATO:PERSONA] non indicava, se non riferendo che si trattava di un giovane. Preliminarmente e in linea con i principi consolidati di valutazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte di merito conferma la credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche quanto già osservato dalla Corte di Cassazione al fol. 10, par. 2.1, che rilevava come la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata seriamente criticata dal primo ricorso. D'altro canto, comunque, la Corte di merito effettua nuovamente il vaglio di credibilità e ne attribuisce una maggiore al testimone diretto, rispetto a quello de relato, risolvendo in modo logico il contrasto sui punti descritti dalla Corte di cassazione e, in particolare, sulla presenza e sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della prevalenza del narrato di chi ha assistito alla dinamica del delitto, una volta valutatane l'intrinseca attendibilità. In sostanza, valutato coerente il narrato di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello gli attribuisce un valore probatorio superiore rispetto a quello reso da [OSCURATO:PERSONA], la cui efficacia viene limitata all'essere elemento di conferma del verificarsi dell'azione delittuosa in sé, non essendo adeguato a fornire un riscontro individualizzate quanto alla presenza e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, come anticipato, tale giudizio di prevalenza viene alimentato dalla verifica di attendibilità del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato per la Corte di merito da dettaglio nella narrazione, in quanto ricca di particolari specifici in ordine allo scooter utilizzato dalla vittima, alla direzione e alla tipologia dell'arma, che consentivano alla Corte territoriale di rilevare come fosse logico che il dichiarante, avendo osservato questi particolari, fosse anche nella posizione e a una distanza tale che gli consentisse di vedere e identificare [OSCURATO:PERSONA] nel killer. In sostanza, l'accusa di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non è riscontrata in modo individualizzante da [OSCURATO:PERSONA], bensì da ulteriori elementi, sui quali anche si propone censura da parte del ricorrente, che si andrà a esaminare di qui a poco. Non di meno, senza aporie o forzature logiche, la Corte territoriale evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] confermi comunque la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'an del delitto, al luogo e al tempo dello stesso, oltre che al coinvolgimento di due killer, indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dei quali uno coincidente, [OSCURATO:PERSONA]. Come anche risulta certamente non manifestamente illogica l'opzione, motivata dalla qualità di dettaglio della narrazione e dalla presenza in loco, di attribuire maggiore credibilità a [OSCURATO:PERSONA], che «vide» i fatti, rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che quei fatti, per quanto attraverso la vittima, aveva conosciuto solo de relato. Non vi è dubbio che la percezione e anche il ricordo di ciò che si è vissuto direttamente risultino più attendibili di quanto possa ricordare chi abbia solo saputo, e non vissuto, il narrato. 2.3 D'altro canto, la Corte di appello evidenzia, sempre ai fini della verifica di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], come costui abbia una conoscenza personale di [OSCURATO:PERSONA], tanto da indicarlo come colui che era stato tratto in arresto per detenzione di armi la settimana precedente alle prime dichiarazioni etero accusatorie, circostanza rispondente al vero, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] «ha la fidanzata lì», riferendosi alla ragione per la quale [OSCURATO:PERSONA] si recava nella zona di Enziteto, frequentazione in quei luoghi che la Corte di appello ritiene comprovata per tabulas. La censura rivolta dal motivo in esame al richiamo delle due circostanze risulta aspecifica perché, quand'anche l'arresto della settimana precedente potesse essere noto a [OSCURATO:PERSONA], quale appartenente ai contesti malavitosi baresi, come deduce il ricorrente, residuerebbe la non contestata frequentazione di Enziteto per la presenza della fidanzata, confermata dalle emergenze probatorie secondo la Corte di appello. Su tale secondo elemento, richiamato a riprova della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], nessuna specifica censura viene rivolta dal ricorrente. 2.4 Come anticipato, anche il secondo e terzo motivo di ricorso in parte riguardano ancora la violazione di legge e il deficit motivazionale quanto alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia come la Corte di merito avrebbe dovuto trarre l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] dalle molteplici dichiarazioni rese in relazione all'originario capo A), del quale era imputato [OSCURATO:PERSONA], afferente all'esplosione di colpi d'arma da fuoco verso il locale "[OSCURATO:PERSONA]", gestito dal rivale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello richiama quanto indicato dalla Corte di cassazione, che ritiene generica la censura alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche per la rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di appello in ordine all'assalto armato al locale di Corallo, cosicchè ne sarebbe rafforzata la attendibilità del dichiarante. D'altro canto, la sentenza di primo grado al fol. 42 esamina le versioni altalenanti di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla propria posizione di osservazione dell'assalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], che prima indicava essere la finestra della propria abitazione, poi alla fine si diceva aver osservato la scena dalla strada, riferendo che la reticenza fosse conseguente al fatto che, trovandosi agli arresti domiciliari, aveva commesso il reato di evasione per cedere stupefacente. Tale spiegazione, nata da una spontanea, per quanto tardiva, precisazione, in uno alla confessione di cedere stupefacente, di fatto convinceva il Gup ad attribuire credibilità per l'episodio dell'assalto ora descritto a [OSCURATO:PERSONA] — anche riscontrato da ulteriori elementi e dichiarazioni quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]— e a confermarla anche per le accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA].A ben vedere, si tratta di valutazioni non manifestamente illogiche, come tali non censurabili in sede di legittimità, frutto dell'attivazione dei poteri officiosi istruttori da parte del Gup proprio per chiarire e verificare la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], per altro fatta propria anche dalla Corte di appello con la sentenza del 16 dicembre 2019 (fo. 15), che non veniva annullata dalla Corte di cassazione in ordine all'episodio dell'assalto al menzionato circolo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non proponeva ricorso. Tali complessive motivazioni, alle quali è possibile attingere in caso di doppia conforme, consentono di ritenere adeguata la complessiva motivazione dei Giudici di merito in ordine alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615) La motivazione offerta dalla sentenza impugnata ricostruisce in modo logico le ragioni della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non risulta censurabile quanto a vizio di motivazione. Non consentita è invece la censura proposta quanto al profilo di violazione di legge, in relazione alle regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p. Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2.5 Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione conseguente, per la mancata rinnovazione dell'escussione di [OSCURATO:PERSONA], già escusso più volte durante le indagini e poi in sede di giudizio abbreviato, nonché del [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato come la Corte territoriale abbia escluso la necessità di acquisizione istruttorie richieste dal Pubblico ministero, in quanto preesistenti al primo giudizio di appello e come tali acquisibili in quella sede, e della rinnovazione istruttoria, rilevando come tali integrazioni non fossero da acquisirsi in relazione al rito abbreviato prescelto. Ciò, ha statuito la Corte di merito, in linea con il principio per cui nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Amaniera, Rv. 260840). Né, in tal senso, è configurabile un obbligo per il giudice di motivare il diniego della richiesta di attivazione dei suddetti poteri, obbligo invece sussistente qualora gli stessi poteri vengano esercitati (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249161). Ne consegue la infondatezza anche del secondo e terzo motivo. 2.6. Tornando al primo motivo, pertanto, non sono manifestamente illogiche la valutazione di credibilità soggettiva e di attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA], nonché il giudizio di prevalenza delle sue dichiarazioni, rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA], nei termini indicati. Va peraltro ricordato che trattasi di valutazione di merito, come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica e che sono inammissibili, pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965). In definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni quanto allo spessore delle diverse dichiarazioni, non proponibili in questa sede.\k 2.7 Altra parte del primo motivo censura la sentenza impugnata in ordine ai ritenuti riscontri individualizzanti di [OSCURATO:PERSONA], tratti dalle conversazioni intercettate, nonché dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA], che si recò fuori l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], subito dopo il tentato omicidio, e non avendolo trovato sparò contro la stessa. La Corte di appello attribuisce a quest'ultimo evento valenza di riscontro individualizzante, essendo evidente la finalità ritorsiva del gesto dopo il tentato omicidio subito da [OSCURATO:PERSONA] in piazza san Pio. Tale argomento logico era stato anche speso da parte del Gup, al fol. 45 della sentenza di primo grado, ma non risulta oggetto di censura con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Ad ogni buon conto, la censura ora proposta risulta assolutamente generica e non si confronta con il principio per cui in tema di chiamata in correità, il che vale anche per la chiamata in reità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, rappresentativo ma anche logico (da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019 Campo, Rv. 276744 - 01), quale è quello in esame. Né convince l'argomentare del ricorrente, che non nega la condotta di [OSCURATO:PERSONA], ma la riconduce a rivalità criminali pregresse, quindi completamente disancorate dal tentato omicidio, oltre che del tutto illogiche, in quanto se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto vendicarsi certamente non avrebbe trovato [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione e soprattutto si sarebbe esposto a reazioni ulteriori. Si tratta di considerazioni che non rendono manifestamente illogica la motivazione impugnata: [OSCURATO:PERSONA] si recò a sparare sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indica la Corte di merito, «subito dopo l'agguato» subito in piazza [OSCURATO:PERSONA], quindi istintivamente, come conseguenza dello stesso, e non a seguito di una azione predeterminata che evidentemente, se organizzata, avrebbe consentito di rinvenire [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione e avrebbe richiesto la predisposizione di mezzi e uomini per evitare il peggio per [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la risposta all'attentato subito da parte di [OSCURATO:PERSONA] integra un riscontro logico individualizzante, essendo la reazione rivolta nei confronti di colui che viene indicato come l'autore del tentato omicidio, rispondendo così al requisito per cui il riscontro deve riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che il riscontro abbia lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (sempre Sez. 2, Campo; nello stesso senso Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01, fra le altre). 2.6 Altri elementi di riscontro individualizzante sono quelli tratti dalle conversazioni in autovettura fra la madre di [OSCURATO:PERSONA] e altri congiunti e vicini al gruppo criminale da quest'ultimo guidato. Il ricorrente lamenta che il Collegio territoriale sia incorso nell'analogo vizio già riscontrato dalla Corte di legittimità, non dando adeguatamente conto delle ragioni per le quali il "[OSCURATO:PERSONA]" indicato da Tiziana — madre di Carchidi, anch'egli vicino al gruppo criminale — alla madre di [OSCURATO:PERSONA] come colui che agì con [OSCURATO:PERSONA] in «piazzetta», dove «stavano passeggiando le ore intere» e che poi «puntò la pistola a tuo figlio», vale a dire a [OSCURATO:PERSONA], fosse proprio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, invece, indica le ragioni per le quali le conversazioni riguardano proprio l'episodio del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (fol. 8), circostanza per altro non contestata, come anche chiarisce che il '[OSCURATO:PERSONA]' del quale parlano le due donne sia proprio l'attuale imputato e non [OSCURATO:PERSONA] classe 1997, che pur coinvolto in consorterie criminose operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto motivo per spingersi nella diversa zona di [OSCURATO:PERSONA], intervenendo nella storica lotta fra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quello Corallo per il dominio sulla piazza di spaccio. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che per altro risulta anche coerente con altre risultanze emergenti dalle sentenze di merito. In particolare, il rinvio che la Corte di appello effettua (fol. 5) alla ricostruzione in fatto, operata dalla sentenza di primo grado, riguarda anche la circostanza che '[OSCURATO:PERSONA]' è [OSCURATO:PERSONA], attuale imputato, «perché viene accostato a [OSCURATO:PERSONA]» (così il Gup al fol. 113), e la 'vicinanza' al [OSCURATO:PERSONA] risulta da una serie di emergenze analizzate dal primo Giudice e comprovanti la vicinanza di "barboncino" — e non di un altro [OSCURATO:PERSONA] — a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado ricostruisce come il 25 marzo 2016 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espresso il suo desiderio di vendetta alla madre in corso di colloquio in carcere, le riferiva che 'qualcuno' avrebbe dovuto ricevere dalla vedova di Corallo quattromila euro per l'acquisto delle armi: il Gup dava atto che il 30 marzo 2016 avvenne un incontro fra il "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" e la vedova, oggetto di un servizio di osservazione, e del gruppo faceva parte l'imputato odierno [OSCURATO:PERSONA], detto barboncino (foll. 79 e 80); inoltre, la madre di [OSCURATO:PERSONA] riferiva poi al figlio, sempre in sede di ulteriore colloquio, della telefonata anonima ricevuta dalla compagna di [OSCURATO:PERSONA], barboncino, per far scoppiare di nuovo la guerra fra i due gruppi rivali (fol. 84); ancora, quando la madre di [OSCURATO:PERSONA] avvisa il figlio durante il colloquio in carcere che [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a collaborare con la giustizia, [OSCURATO:PERSONA] si alza dalla sua postazione e va ad avvisare l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto detenuto, che a sua volta stava colloquiando con i propri familiari (fol. 87); anche va richiamata la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA], attuale imputato, Saponaro e Pappagallo nel corso della quale i tre discutono di come [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA], perché vicino a [OSCURATO:PERSONA] (fol. 77). L'insieme di tali elementi, evidenziati nella sentenza di primo grado, comprova la «vicinanza» di [OSCURATO:PERSONA] cl. '73, detto barboncino, a [OSCURATO:PERSONA] come rilevata dal Gup, nonché al contesto del gruppo Corallo-[OSCURATO:PERSONA], vicinanza richiamata nella sentenza di primo grado e che rende non manifestamente illogica l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, nel '[OSCURATO:PERSONA]', autore del tentato omicidio, indicato nel dialogo fra Marzia e la madre di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue l'infondatezza, anche su questo profilo, del primo motivo. 4. Il quarto motivo è anche infondato. A ben vedere la motivazione offerta dalla Corte di appello è tutt'altro che manifestamente illogica (fol. 10).\\ La sentenza impugnata, nella sostanza, rileva come sia del tutto irragionevole il dubbio quanto alla idoneità dell'arma e all'animus necandi, dovendo ritenersi implausibile la sussistenza del solo dolo di minaccia, avendo adoperato una pistola scarica o difettosa. Tale ricostruzione viene ritenuta dalla Corte di merito del tutto incompatibile, alla luce di un dato di esperienza, con un contesto di guerra di mafia, nel quale se l'azione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata volutamente approssimativa, non portata alle estreme conseguenze, sarebbero state messe a repentaglio le vite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di argomentazioni e massime di esperienza che conferiscono al dato preso in esame valore di prova, dovendo escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01). D'altro canto, la Corte di appello richiama in modo non manifestamente illogico il chiaro tenore delle conversazioni captate fra Teresa e Marzia, su citate, che descrivono un contesto nel quale non si conversa di minacce bensì dei mandati ricevuti per consumare omicidi, prima in danno di [OSCURATO:PERSONA], poi per vendetta in danno di Corallo. Il motivo è infondato. 5. Quanto al quinto e sesto motivo, sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. In vero la Corte di appello motiva in modo adeguato e congruo relativamente alla circostanza aggravante speciale dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. quanto al metodo mafioso, evocando la platealità del gesto, in pieno giorno, nella piazza che era il luogo simbolico ed emblematico del potere criminale della vittima, a riprova della volontà di manifestare la "presa" dell'altrui territorio. I motivi di censura attaccano, però, l'aggravante soggettiva dell'agevolazione del sodalizio criminoso, che in vero non è presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che invece si concentra solo su quella oggettiva del metodo mafioso. In tal senso certamente si tratta di motivi aspecifici, in quanto difettano di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' con l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito. (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) Quanto poi alla censura che lamenta che non vi sia la prova che [OSCURATO:PERSONA] sia stato appartenente alla associazione mafiosa, va rimarcato come, a fronte della contestazione del metodo mafioso, non è necessaria la prova della partecipazione dell'autore del reato ad una associazione mafiosa (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015) Rv. 265515 - 01) né tanto meno l'esistenza della stessa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01). Tale forma dell'aggravante, oggettiva, è caratterizzata dall'utilizzazione delle metodiche e dei presupposti-conseguenze dell'associazione di stampo mafioso. Tale ipotesi ricorre quando l'agente o gli agenti «delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione della specie considerata; in tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso»(Sez. 1., n. 1327 del 18/03/1994, Torcasio, Rv. 197430 - 01). Con altre più recenti definizioni (Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Totaro, Rv. 227932 - 01) il profilo oggettivo è stato descritto come quello che si sostanzia nel «comportarsi come mafiosi» oppure «nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta» idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Il metodo mafioso si esprime, quindi, anche nel palesarsi, in una logica di contrapposizione, di un conflitto tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. In sostanza proprio la manifestazione pubblica dell'assalto al territorio di un gruppo rivale, per eliminare il capo di quel gruppo, integra le modalità mafiose in quanto si sostanzia in una azione espressiva della volontà di ampliare l'area di controllo del territorio, da far percepire all'intera comunità dei consociati, perché si alimenti l'omertà e l'assoggettamento. Pertanto, corretta è la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, in linea con i principi su indicati. Pertanto, può affermarsi che la circostanza aggravante del metodo mafioso, di tipo oggettivo, di cui all'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen. non richiede la prova della partecipazione dell'autore del delitto ad una associazione mafiosa né tanto meno l'esistenza della stessa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, con modalità tali che siano già di per sé percepite e tali da evocare nel soggetto passivo, come anche nell'intera comunità dei consociati, l'esistenza presumibile di consorterie che operino con modalità plateali e con senso di impunità, che alimentino ulteriormente omertà e assoggettamento. 6. Il settimo e ottavo motivo sono infondati. 6.1 Quanto alla censura rivolta alla sentenza in relazione al rigetto del motivo di appello in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla incensuratezza dell'imputato al momento della commissione del delitto, rileva questo Collegio come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la sentenza impugnata esclude il riconoscimento dell'attenuazione per la gravità significativa del gesto criminoso e per la condotta susseguente del [OSCURATO:PERSONA] che, dopo il tentato omicidio, viene condannato per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. Si tratta di doglianze infondate, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente, seppur stringata, giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754). Non di meno, con riguardo alla lamentata mancata considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell'evidenziare, come anticipato, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244), così come ha correttamente fatto la Corte territoriale nel caso di specie. D'altro canto, va richiamato il principio per cui la valorizzazione ostativa della condanna successivamente intervenuta è assolutamente in sintonia con il consolidato orientamento per il quale il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627 - 01; Mass. conf. N. 2361 del 1974 Rv. 126477 - 01, N. 713 del 1979 Rv. 140879 - 01, N. 24207 del 2013 Rv. 256486 - 01). 6.2 Quanto alla riduzione della pena già operata ai sensi dell'art. 56, comma 1, cod. pen., in accoglimento dell'appello, da anni 12 di reclusione come pena base per il delitto di tentato omicidio, determinata in primo grado, ad anni 11 indicati in secondo grado, il ricorrente ne lamenta l'insufficienza e la carenza di motivazione a riguardo. A riguardo i Giudici del merito hanno provveduto alla determinazione della pena del delitto tentato secondo il consentito metodo diretto o sintetico, senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, che indifferentemente può essere eseguito in alternativa al cd. calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Birra, Rv. 258461 - 01).\R Ebbene, deve rilevarsi come l'intervenuta riduzione ha determinato la pena di poco superiore alla metà, e a riguardo la relativa motivazione è connessa ai parametri su citati, quanto alla gravità del fatto espressa dalla «significativa gravità del gesto criminoso, alla condotta susseguente e alla capacità a delinquere dell'imputato, che hanno condotto a escludere il riconoscimento
Sentenza Cassazione n. 17550/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris