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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30040/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uglittril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (›G,.( n etc k, 2, udito ic ___15...ep3tYre lRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo con la sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen., per aver introdotto nel territorio dello Stato italiano, collocandoli all'interno dei locali della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante, al fine di trarne profitto, due macchine per esercizi ginnici recanti il marchio contraffatto nonché del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. per avere, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fatto uso, collocandoli all'interno della sua palestra, tre macchinari per esercizi ginnici privi di marchio TECHNOGYM, riproducenti il brevetto industriale di tale marchio.

2. Propone ricorso avverso la suddetta sentenza l'imputato articolando quattro motivi di ricorso qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 474, comma 1, cod. pen. difettando il presupposto della contraffazione del marchio.

2.2. Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen., lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e, in particolare, sulla ritenuta consapevolezza, derivante dall'esperienza professionale, di aver acquisito merce con marchio o segni distintivi contraffatti.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 473 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo b);

2.4. Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e, in particolare, sulla ritenuta sussistenza, anche in questo caso derivante dall'esperienza professionale, dell'elemento psicologico richiesto dalla citata disposizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

1. Le fattispecie criminose tracciate rispettivamente al primo e al secondo comma dell'art. 474 cod. pen. hanno ad oggetto, quella di cui al primo comma, la sola condotta di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti recanti marchi contraffatti, mentre la seconda le condotte di: detenere tali prodotti per la vendita; porli in vendita; metterli altrimenti in circolazione.

Il marchio, com'è nnoto, è un segno emblematico o nominativo adoperato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto.

Esso in altri termini rileva, per quanto qui di interesse, quale indicatore della provenienza aziendale del prodotto contrassegnato.

All'imputato è stato contestato il primo comma e si assume che egli avrebbe introdotto nel territorio dello Stato due macchinari per esercizi ginnici recanti il marchio contraffatto di Technogyim e che egli non poteva non essere consapevole, in considerazione della sua esperienza nel settore, della contraffazione, anche considerando il prezzo di acquisto dei predetti beni.

Orbene, la chiara lettera della disposizione incriminatrice riconduce al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto i marchi e non i modelli industriali ossia quelli idonei a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri elementi qualificanti, destinatari della tutela apprestata dall'art. 473 cod. pen. (Sez. 5, n. 4084 del 09/12/1993, dep. 1994, Bellinaso, Rv. 197056-01; conf.

Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668-01, in motivazione).

Il primo comma richiede per il suo perfezionamento, sul versante dell'elemento psicologico, oltre alla consapevolezza della contraffazione del marchio e alla conoscenza dell'avvenuta registrazione dello stesso, anche l'obiettivo di conseguire un profitto.

La sentenza impugnata fa riferimento, in termini affatto generali, alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della contraffazione al momento dell'acquisto tramite internet di due macchinari, in quanto questi (denominati M4000 [OSCURATO:PERSONA] e Mg 7000 [OSCURATO:PERSONA]) «riproducevano illecitamente il disegno e il modello comunitario».

Tale affermazione è insufficiente posto che, intanto sussiste il dolo richiesto dalla predetta fattispecie incriminatrice, in quanto l'agente abbia avuto consapevolezza, al fine di trarne profitto, della contraffazione del marchio, circostanza questa implicitamente esclusa dalla Corte d'appello avendo essa fatto esclusivo riferimento, espressamente, al modello ornamentale e non emergendo dalla sentenza alcun elemento per poter ritenere che, al momento dell'acquisto, i modelli erano indicati sul sito recanti il marchio Tecnogym e non semplicemente come prodotti non originali, ma non necessariamente contraffatti.

I modelli cd. ornamentali non sono marchi o segni distintivi e non possono estendersi analogicamente le previsioni di cui all'art. 474 cod. pen., atteso il loro inequivoco tenore letterale e l'inquadramento dogmatico dei segni distintivi.

I modelli ornamentali, infatti, non sono né marchi né segni distintivi in senso tecnico.

Tali considerazioni inducono il Collegio ad annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

22. Fondate sono anche le censure mosse alla sentenza con riferimento al delitto di cui all'art. 473 cod. proc. pen. contestato al capo b), L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto de quo per avere fatto uso, collocandoli all'interno della palestra, di tre macchinari per esercizi ginnici, privi di marchio Tecnogym riproducenti il brevetto industriale di tale marchio.

Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'uso di marchi e segni distintivi, quando non sussista il concorso nella contraffazione, punito dalle disposizioni di cui all'art. 473, primo comma, ult. parte, cod. pen., deve identificarsi con l'attività diretta a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 276893; Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Portarapillo, Rv. 247684; Sez. 5, n. 4305 del 02/04/1996, Vollero, Rv. 204837, sentenze intervenute sul tema del distinguo tra i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.) ed è comunque un uso che precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue (cfr. Cass., sez.

II, 22.6.2010, n. 26263, rv. 247684; Cass., sez.

V, 2.4.1996, n. 4305, rv. 204837).

L'uso, in altri termini, con riferimento a tale fattispecie incriminatrice, ha ad oggetto il contrassegno, diversamente dall'uso di cui all'art. 474 cod. pen. che è direttamente connesso con la messa in circolazione del prodotto che è già stato falsamente contrassegnato.

Le disposizioni di cui alll'art. 473 cod.pen., infatti, «apprestano una tutela anticipata alla pluralità di interessi che possono essere pregiudicati dalle attività di falsificazione o di utilizzazione dei prodotti contraffatti in esso contemplate, che prescinde dall'immissione sul mercato dei suddetti prodotti, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel libero mercato, anche se non ancora inserito nel relativo circuito commerciale» (così in motivazione, Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668 - 01).

Orbene, nel caso di specie, l'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, ha importato dei prodotti già recanti il marchio contraffatto e comunque prodotti frutto di contraffazione di modelli industriali e, quindi, siffatta condotta non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 473 cod. pen.

Ne deriva che, alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, la sentenza deve essere annullata in parte qua senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uglittril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (›G,.( n etc k, 2, udito ic ___15...ep3tYre lRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo con la sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che ha ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen., per aver introdotto nel territorio dello Stato italiano, collocandoli all'interno dei locali della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante, al fine di trarne profitto, due macchine per esercizi ginnici recanti il marchio contraffatto nonché del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. per avere, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fatto uso, collocandoli all'interno della sua palestra, tre macchinari per esercizi ginnici privi di marchio TECHNOGYM, riproducenti il brevetto industriale di tale marchio. 2. Propone ricorso avverso la suddetta sentenza l'imputato articolando quattro motivi di ricorso qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 474, comma 1, cod. pen. difettando il presupposto della contraffazione del marchio. 2.2. Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen., lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e, in particolare, sulla ritenuta consapevolezza, derivante dall'esperienza professionale, di aver acquisito merce con marchio o segni distintivi contraffatti. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 473 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo b); 2.4. Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo e, in particolare, sulla ritenuta sussistenza, anche in questo caso derivante dall'esperienza professionale, dell'elemento psicologico richiesto dalla citata disposizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1. Le fattispecie criminose tracciate rispettivamente al primo e al secondo comma dell'art. 474 cod. pen. hanno ad oggetto, quella di cui al primo comma, la sola condotta di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti recanti marchi contraffatti, mentre la seconda le condotte di: detenere tali prodotti per la vendita; porli in vendita; metterli altrimenti in circolazione. Il marchio, com'è nnoto, è un segno emblematico o nominativo adoperato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto. Esso in altri termini rileva, per quanto qui di interesse, quale indicatore della provenienza aziendale del prodotto contrassegnato. All'imputato è stato contestato il primo comma e si assume che egli avrebbe introdotto nel territorio dello Stato due macchinari per esercizi ginnici recanti il marchio contraffatto di Technogyim e che egli non poteva non essere consapevole, in considerazione della sua esperienza nel settore, della contraffazione, anche considerando il prezzo di acquisto dei predetti beni. Orbene, la chiara lettera della disposizione incriminatrice riconduce al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto i marchi e non i modelli industriali ossia quelli idonei a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri elementi qualificanti, destinatari della tutela apprestata dall'art. 473 cod. pen. (Sez. 5, n. 4084 del 09/12/1993, dep. 1994, Bellinaso, Rv. 197056-01; conf. Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668-01, in motivazione). Il primo comma richiede per il suo perfezionamento, sul versante dell'elemento psicologico, oltre alla consapevolezza della contraffazione del marchio e alla conoscenza dell'avvenuta registrazione dello stesso, anche l'obiettivo di conseguire un profitto. La sentenza impugnata fa riferimento, in termini affatto generali, alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della contraffazione al momento dell'acquisto tramite internet di due macchinari, in quanto questi (denominati M4000 [OSCURATO:PERSONA] e Mg 7000 [OSCURATO:PERSONA]) «riproducevano illecitamente il disegno e il modello comunitario». Tale affermazione è insufficiente posto che, intanto sussiste il dolo richiesto dalla predetta fattispecie incriminatrice, in quanto l'agente abbia avuto consapevolezza, al fine di trarne profitto, della contraffazione del marchio, circostanza questa implicitamente esclusa dalla Corte d'appello avendo essa fatto esclusivo riferimento, espressamente, al modello ornamentale e non emergendo dalla sentenza alcun elemento per poter ritenere che, al momento dell'acquisto, i modelli erano indicati sul sito recanti il marchio Tecnogym e non semplicemente come prodotti non originali, ma non necessariamente contraffatti. I modelli cd. ornamentali non sono marchi o segni distintivi e non possono estendersi analogicamente le previsioni di cui all'art. 474 cod. pen., atteso il loro inequivoco tenore letterale e l'inquadramento dogmatico dei segni distintivi. I modelli ornamentali, infatti, non sono né marchi né segni distintivi in senso tecnico. Tali considerazioni inducono il Collegio ad annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. 22. Fondate sono anche le censure mosse alla sentenza con riferimento al delitto di cui all'art. 473 cod. proc. pen. contestato al capo b), L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto de quo per avere fatto uso, collocandoli all'interno della palestra, di tre macchinari per esercizi ginnici, privi di marchio Tecnogym riproducenti il brevetto industriale di tale marchio. Orbene, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l'uso di marchi e segni distintivi, quando non sussista il concorso nella contraffazione, punito dalle disposizioni di cui all'art. 473, primo comma, ult. parte, cod. pen., deve identificarsi con l'attività diretta a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 276893; Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Portarapillo, Rv. 247684; Sez. 5, n. 4305 del 02/04/1996, Vollero, Rv. 204837, sentenze intervenute sul tema del distinguo tra i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.) ed è comunque un uso che precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue (cfr. Cass., sez. II, 22.6.2010, n. 26263, rv. 247684; Cass., sez. V, 2.4.1996, n. 4305, rv. 204837). L'uso, in altri termini, con riferimento a tale fattispecie incriminatrice, ha ad oggetto il contrassegno, diversamente dall'uso di cui all'art. 474 cod. pen. che è direttamente connesso con la messa in circolazione del prodotto che è già stato falsamente contrassegnato. Le disposizioni di cui alll'art. 473 cod.pen., infatti, «apprestano una tutela anticipata alla pluralità di interessi che possono essere pregiudicati dalle attività di falsificazione o di utilizzazione dei prodotti contraffatti in esso contemplate, che prescinde dall'immissione sul mercato dei suddetti prodotti, in quanto il bene oggetto della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel libero mercato, anche se non ancora inserito nel relativo circuito commerciale» (così in motivazione, Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668 - 01). Orbene, nel caso di specie, l'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, ha importato dei prodotti già recanti il marchio contraffatto e comunque prodotti frutto di contraffazione di modelli industriali e, quindi, siffatta condotta non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 473 cod. pen. Ne deriva che, alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, la sentenza deve essere annullata in parte qua senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3 P.Q.M
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