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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 46503/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di : TRIBUNALE MONOCRATICO di [OSCURATO:PERSONA] VETEREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha chiesto statuirsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento reso in data 8 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza e trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, in relazione alla richiesta del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, di rinnovare la misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., applicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza di convalida emessa all'esito di rito direttissimo in data 24 marzo 2022, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. 1.1.11 Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli era stata ravvisata da quello di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato, nel corso dell'udienza di convalida, che aveva acquistato la valuta falsa in Napoli e che, invece, il luogo di perfezionamento del reato era sconosciuto, in base alle risultanze che avevano condotto all'arresto, escludendo di poter fondare l'individuazione della competenza per territorio sulle dichiarazioni dell'indagato, reputate non assistite da adeguato riscontro.

1.2. Il provvedimento evidenzia che il delitto per il quale si procede è reato la cui condotta cessa solo quando l'agente perde la disponibilità della cosa e che, dunque, appartiene alla categoria di reati (come quelli permanenti) per í quali la competenza si radica nel luogo ove è iniziata la consumazione, nel caso di specie non noto.

Infine, si rileva che la polizia giudiziaria aveva bloccato gli autori della condotta all'altezza della barriera autostradale di [OSCURATO:PERSONA], sita nel territorio di Marcianise, individuando la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia statuire la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui trasmettere gli atti. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Corretto è il ragionamento svolto dal Giudice per le ìndagini preliminari, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale nei casi in cui non è noto il luogo di consumazione del reato. 1.1.Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015, N., Rv. 264192; Sez. 1, n. 24113 del 26/05/2009, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244033).

1.2. Inoltre deve rilevarsi che, per il reato permanente, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto il luogo dell'inizio della condotta, va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Rv. 271950; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricostruzione degli accadimenti e, dunque, suggerisce, ai fini dì radicare la competenza territoriale, di procedere in base ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cit., onde utilizzare elementi oggettivi.

Invero, non risulta noto, se non sulla scorta delle indicate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il luogo ove si è verificata la detenzione al fine della messa in circolazione delle monete e banconote di cui all'imputazione, momento consumativo del reato di cui all'art. 455 cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria (nel senso che la condotta, già di per sé sufficiente per l'integrazione del reato ; è la detenzione allo scopo di mettere in circolazione banconote o monete contraffatte: Sez. 5, n. 17763 del 2/02/2022, non massimata).

2.1. Deve, però, osservarsi, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, che il luogo in cui è avvenuta parte della condotta illecita (ed anzi in cui questa è cessata) rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] il giudice competente per territorio in relazione alle condotte contestate, giacché incerto il luogo in cui la condotta ha avuto inizio, dovendo farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, a quello di cui al comma 1. 3.1.Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di : TRIBUNALE MONOCRATICO di [OSCURATO:PERSONA] VETEREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha chiesto statuirsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso in data 8 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza e trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, in relazione alla richiesta del Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, di rinnovare la misura cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., applicata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza di convalida emessa all'esito di rito direttissimo in data 24 marzo 2022, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati del reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen. 1.1.11 Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che la competenza per territorio del Tribunale di Napoli era stata ravvisata da quello di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato, nel corso dell'udienza di convalida, che aveva acquistato la valuta falsa in Napoli e che, invece, il luogo di perfezionamento del reato era sconosciuto, in base alle risultanze che avevano condotto all'arresto, escludendo di poter fondare l'individuazione della competenza per territorio sulle dichiarazioni dell'indagato, reputate non assistite da adeguato riscontro. 1.2. Il provvedimento evidenzia che il delitto per il quale si procede è reato la cui condotta cessa solo quando l'agente perde la disponibilità della cosa e che, dunque, appartiene alla categoria di reati (come quelli permanenti) per í quali la competenza si radica nel luogo ove è iniziata la consumazione, nel caso di specie non noto. Infine, si rileva che la polizia giudiziaria aveva bloccato gli autori della condotta all'altezza della barriera autostradale di [OSCURATO:PERSONA], sita nel territorio di Marcianise, individuando la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia statuire la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui trasmettere gli atti. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Corretto è il ragionamento svolto dal Giudice per le ìndagini preliminari, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale nei casi in cui non è noto il luogo di consumazione del reato. 1.1.Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici (Sez. 3, n. 33002 del 07/04/2015, N., Rv. 264192; Sez. 1, n. 24113 del 26/05/2009, confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244033). 1.2. Inoltre deve rilevarsi che, per il reato permanente, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto il luogo dell'inizio della condotta, va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Rv. 271950; Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, Carbone, Rv. 246851). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricostruzione degli accadimenti e, dunque, suggerisce, ai fini dì radicare la competenza territoriale, di procedere in base ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cit., onde utilizzare elementi oggettivi. Invero, non risulta noto, se non sulla scorta delle indicate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il luogo ove si è verificata la detenzione al fine della messa in circolazione delle monete e banconote di cui all'imputazione, momento consumativo del reato di cui all'art. 455 cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria (nel senso che la condotta, già di per sé sufficiente per l'integrazione del reato ; è la detenzione allo scopo di mettere in circolazione banconote o monete contraffatte: Sez. 5, n. 17763 del 2/02/2022, non massimata). 2.1. Deve, però, osservarsi, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, che il luogo in cui è avvenuta parte della condotta illecita (ed anzi in cui questa è cessata) rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] il giudice competente per territorio in relazione alle condotte contestate, giacché incerto il luogo in cui la condotta ha avuto inizio, dovendo farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen. e, in particolare, a quello di cui al comma 1. 3.1.Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. Così deciso il 3
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