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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 18576/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057GHL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che il 28 ottobre 2024 gli ha confermato la condanna per il reato di rapina aggravata dall'uso dell'arma e dalla recidiva specifica escludendo l'aggravante della minorata difesa, mantenendo il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ritenute, e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

2. Lamenta il ricorrente violazione dell'articolo 592 codice procedura penale in relazione alla condanna alle ulteriori spese processuali.

Sostiene che non vi è stata totale soccombenza poiché la Corte fiorentina ha accolto il terzo motivo di appello escludendo l'aggravante della minorata difesa con conferma del giudizio di bilanciamento e del trattamento sanzionatorio.

3. Fondato è il motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha accolto il motivo d'appello relativo alla esclusione dell'aggravante della minorata difesa e, dunque, ai sensi dell'art. 592 c.p.p. l'imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Va infatti ribadito come il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non possa contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al totale rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (ex multis: Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004; Rv. 230294 Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017 Rv. 271426 - 01).

Limitatamente a tale statuizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la stessa deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, condanna che elimina.

Così deciso il 6 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere elatore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057GHL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che il 28 ottobre 2024 gli ha confermato la condanna per il reato di rapina aggravata dall'uso dell'arma e dalla recidiva specifica escludendo l'aggravante della minorata difesa, mantenendo il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti ritenute, e condannandolo al pagamento delle spese processuali. 2. Lamenta il ricorrente violazione dell'articolo 592 codice procedura penale in relazione alla condanna alle ulteriori spese processuali. Sostiene che non vi è stata totale soccombenza poiché la Corte fiorentina ha accolto il terzo motivo di appello escludendo l'aggravante della minorata difesa con conferma del giudizio di bilanciamento e del trattamento sanzionatorio. 3. Fondato è il motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha accolto il motivo d'appello relativo alla esclusione dell'aggravante della minorata difesa e, dunque, ai sensi dell'art. 592 c.p.p. l'imputato non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali. Va infatti ribadito come il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non possa contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al totale rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (ex multis: Sez. 3, n. 49701 del 17/11/2004; Rv. 230294 Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017 Rv. 271426 - 01). Limitatamente a tale statuizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la stessa deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, condanna che elimina. Così deciso il 6 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere elatore La
Sentenza Cassazione n. 18576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris