CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 16878/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello di Catania, in data 28/10/2025, emessa su appello dell’imputato avversola sentenza del Tribunale di Ragusa, in data 18/12/2023, che lo aveva condannato,alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e € 4.000 di multa, in relazioneal reato di cui all’art. 13 comma 6 del d.l. n. 14 del 2017, conv. con la legge n. 48del 2017.2. Deduce con un unico motivo di ricorso la mancanza di motivazione nelsenso dell’inesistenza della stessa in quanto riferita ad altra vicenda processuale(concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. per violazione al codice della strada).3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.La sentenza della Corte d’appello, depositata il 28 ottobre 2025, suimpugnazione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale diRagusa, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. all’art. 13 comma 6 deld.l. n. 14 del 2017, conv. con la legge n. 48 del 2017, contiene una motivazioneriferita ad altra vicenda processuale (concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. perviolazione al codice della strada) ed è nulla ex art. 125, comma 3, cd. proc. pen.,per mancanza assoluta di motivazione relativa alla impugnazione avverso lasentenza del Tribunale di Ragusa, in oggetto, mancando ogni risposta al motivo diimpugnazione che concerneva unicamente il mancato riconoscimento della causadi non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che è nulla, ma noninesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamentel'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, una motivazionerelativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenzache, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, sidetermina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado (Sez. 6 - , n.15263 del 20/03/2025, Rv. 287967 – 01; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, Rv.261801 – 01).Si tratta di principi che devono trovare applicazione nel caso in esame tantopiù che anche il dispositivo è relativo al diverso procedimento, ragione per cui lanullità non colpisce solo la sentenza-documento.La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli attiad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per il giudizio di appello. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Catania per l'ulteriore corso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]