Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]372/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/439/CEE — Patente di guida — Età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli — Possibilità di guidare veicoli di una categoria diversa da quella per la quale la patente è stata rilasciata — Registrazione e sostituzione obbligatorie delle patenti di guida»
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 12 maggio 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2005
Massime della sentenza
1.
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Condizioni per il rilascio — Età minima — Guida di
motocicli pesanti della categoria A — Facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare un'età minima più elevata — Portata
(Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 6, nn. 1, lett. b), e 2)
2.
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Regolamento n. 3820/85 e direttiva 91/439 — Condizioni per il rilascio
— Età minima — Guida dei veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E — Facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare un'età minima meno
elevata — Mancanza
(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 5, n. 1, lett. b); direttiva del Consiglio 91/439, artt. 6, nn. 1, lett. b),
e 2)
1. Prevedendo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di autorizzare l'accesso diretto ad una patente di guida per i motocicli
pesanti della categoria A per i candidati di età non inferiore a 21 anni, l'art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, della
direttiva 91/439, relativa alla patente di guida, lungi dal limitare esplicitamente la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere
un'età minima più elevata, comporta al contrario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare un limite di età superiore a 21 anni.
Il fatto di fissare un’età minima superiore a quella prevista dall’ultima frase del detto articolo per l’accesso diretto alla
guida di tali motocicli, essendo tale da contribuire al rafforzamento della sicurezza stradale, la quale è, come emerge dal
preambolo della detta direttiva, un obiettivo principale perseguito da questa, non contravviene a questa norma, purché il
principio di proporzionalità sia rispettato.
(v. punti 27-28)
2. Né la direttiva 91/439, concernente la patente di guida, né il regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevedono la possibilità di derogare all'età minima di
18 anni per il rilascio della patente per la guida dei veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E. Da un lato, le deroghe di cui
all'art. 6, n. 2, della direttiva 91/439 non menzionano i veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E. Dall'altro, il fatto che
l'art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85 non osti a che una persona che non ha ancora raggiunto
l’età minima richiesta possa acquisire un’esperienza di guida non può essere interpretato nel senso che questa norma autorizzi
gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rilasciare a una tale persona una patente di guida per i veicoli delle dette categorie. Infatti, la possibilità
di acquisire tale esperienza non comporta affatto il rilascio, al candidato interessato, di una patente che gli permetta di
guidare un veicolo di dette categorie senza essere accompagnato da una persona incaricata della sua formazione.
(v. punti 38-41)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 settembre 2005(
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/439/CEE – Patente di guida – Età minima richiesta per accedere alla guida di determinati veicoli – Possibilità di guidare veicoli di una categoria diversa da quella per la quale la patente è stata rilasciata – Registrazione e sostituzione obbligatorie delle patenti di guida»
Nella causa C-372/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2003,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. G. Braun e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania
, rappresentata dal sig. M. Lumma, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale
di Germania, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 6, n. 3, punto 6, e 4, 10, n. 2, prima frase, 29, nn. 1 e 3,
nonché 47, n. 2, del regolamento 18 agosto 1998 sull’accesso delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die
Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), che è il regolamento sulla patente di guida (Fahrerlaubnisverordnung, BGBl. 1998
I, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV»), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1, n. 2, 3,
5, n. 2, lett b), 6, n. 1, lett b), primo e terzo terzo trattino, e 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991,
91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996,
96/47/CE (GU L 235, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 I ‘considerando’ terzo-quinto della direttiva 91/439 sono formulati nei seguenti termini:
«considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale definito dalla direttiva 80/1263/CEE per
tener conto segnatamente dell’armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione
delle patenti sia all’interno che all’esterno della Comunità;
considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni
minime per il rilascio della patente di guida;
considerando che l’articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni definitive volte a generalizzare
nella Comunità le categorie di veicoli di cui all’articolo medesimo devono essere adottate senza possibilità di deroga, come
pure le condizioni di validità delle patenti di guida».
3 L’art. 1 della direttiva 91/439 dispone come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo
il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro
diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali
in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente
le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
4 L’art. 3, n. 1, della stessa direttiva enumera le diverse categorie di veicoli per le quali può essere rilasciata una patente
di guida. Tali categorie si ripartiscono come segue:
– categoria A: motocicli, con o senza sidecar;
– categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e complessi composti di una motrice della categoria
B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg;
– categoria B + E: complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme
non rientri nella categoria B;
– categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg;
– categoria C + E: complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la
cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
– categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
è superiore a otto;
– categoria D + E: complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la
cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
5 Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 91/439, nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E, può essere
rilasciata una patente specifica per guidare, in particolare, i veicoli delle seguenti sottocategorie:
– A 1: motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm
3
, e di potenza massima di 11 kW;
– C 1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere
7 500 kg;
– C 1 + E: complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C 1 e da un rimorchio la
cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non
superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
– D 1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore
ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente;
– D 1 + E: complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D 1 e da un rimorchio la
cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che: la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi
12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice; il rimorchio non sia utilizzato per
il trasporto di persone.
6 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/439:
«Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D».
7 L’art. 6 della detta direttiva è formulato come segue:
«1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni:
– per la sottocategoria A1
– per la sottocategoria B1
b) 18 anni:
– per la categoria A; tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso
superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all’acquisizione
di un’esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A.
Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento
di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;
– per le categorie B, B + E;
– per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C 1, C 1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali
autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [(GU L 370, pag. 1)];
c) 21 anni:
– per le categorie D, D + E e le sottocategorie D 1, D 1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli
dal regolamento (CEE) n. 3820/85.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare
tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo
1, lettera b), primo trattino, ultima frase.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare
non abbia ancora compiuto 18 anni».
8 L’art. 8, nn. 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza
normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta
allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso
di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di
residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario,
può procedere a tal fine alla sostituzione della patente».
9 L’art. 5 del regolamento n. 3820/85 così recita:
«1. 1. L’età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:
a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore
a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
b) per gli altri veicoli:
– 21 anni compiuti,
o
– 18 anni compiuti a condizione che l’interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla
normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.
(…)
5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui
centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro può ridurre l’età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti,
a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione».
La normativa nazionale
10 L’art. 6, n. 2, della FeV prevede un’età minima di 25 anni per accedere alla guida di motocicli pesanti della categoria A.
11 Ai sensi dell’art. 6, n. 3, punto 6, della FeV, i titolari di patente C 1 + E e D sono autorizzati a guidare veicoli della
categoria D + E. Ai sensi del n. 4 di questo stesso articolo, i titolari di patente per i veicoli delle categorie C 1, C 1
+ E, C e C + E sono autorizzati a guidare veicoli della categoria D per effettuare, sul territorio tedesco, senza passeggeri,
tragitti destinati a far controllare lo stato tecnico di detti veicoli, oppure ad assicurare il trasferimento di questi da
un luogo ad un altro.
12 L’art. 9 della FeV dispone che una patente per la guida dei veicoli della categoria C 1 può essere rilasciata soltanto se
il candidato al conseguimento della detta patente è già titolare di una patente per la categoria B o se egli soddisfa le condizioni
per conseguire una tale patente. In quest’ultima ipotesi, la patente per la guida dei veicoli della categoria C 1 può essere
rilasciata non prima del momento del rilascio della patente valida per i veicoli della categoria B.
13 L’art. 10, n. 2, della FeV prevede che, nell’ambito della formazione di conducente professionale, l’età minima per conseguire
una patente per la guida dei veicoli della categoria B o di quelli delle categorie C 1 o C 1 + E è di 17 anni, mentre per
una patente delle categorie C e C + E, quest’età è fissata a 18 anni. Nell’ipotesi in cui una tale patente debba essere rilasciata
ad un candidato che non ha ancora compiuto l’età di 18 anni, l’idoneità psicofisica di quest’ultimo dev’essere attestata da
un rapporto medico-psicologico. Fintanto che il titolare non ha compiuto l’età di 18 anni, la patente di guida che gli è stata
rilasciata è valida soltanto per tragitti effettuati nell’ambito della sua formazione professionale.
14 Ai sensi dell’art. 29, nn. 1 e 2, della FeV, i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dalla
Repubblica federale di Germania sono tenuti, a pena di sanzione pecuniaria, a far registrare la loro patente presso le autorità
amministrative tedesche quando abbiano stabilito la loro residenza normale in Germania e siano titolari della patente da meno
di due anni.
15 Gli artt. 29, n. 3, e 47, n. 2, della FeV impongono ai titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso
dalla Repubblica federale di Germania, che abbiano stabilito la loro residenza normale sul territorio di questa, di sostituire
tale patente con una patente tedesca affinché possano essere iscritte su questa alcune menzioni relative, in particolare,
alla durata della validità della detta patente in quest’ultimo Stato quando tale durata è più breve di quella di cui la stessa
patente gode nello Stato membro che l’ha rilasciata.
Fase precontenziosa del procedimento
16 Ritenendo che il recepimento nella legislazione tedesca di talune disposizioni della direttiva 91/439 non fosse conforme
a questa, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 10 giugno 1997, ha diffidato la Repubblica federale di Germania a presentare le sue
osservazioni entro un termine di due mesi.
17 [OSCURATO:PERSONA], considerando che le modifiche della detta legislazione che le sono state trasmesse nel corso del mese di agosto
1998 non avevano posto termine all’inadempimento rimproverato alla Repubblica federale di Germania, con lettera 18 luglio
2001 ha inviato una diffida integrativa a questo Stato membro, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine
di due mesi.
18 Non persuasa dalle osservazioni presentate dalle autorità tedesche in risposta a quest’ultima lettera, il 21 marzo 2002 la
[OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato con il quale invitava la Repubblica federale di Germania ad adottare le misure necessarie
per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439 entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del
detto parere.
19 Con lettera 10 giugno 2002, le autorità tedesche hanno risposto alla [OSCURATO:PERSONA] che esse consideravano alcune delle censure
sollevate da quest’ultima come non fondate e che si sarebbe tenuto conto delle altre censure procedendo, al più presto, ad
una modifica della Fev.
20 Poiché questa risposta non ha soddisfatto la [OSCURATO:PERSONA], questa ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
21 A sostegno del proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] formula sei censure vertenti sull’età minima richiesta, per accedere alla guida,
da una parte, di motocicli pesanti della categoria A e, dall’altra, di veicoli delle sottocategorie C 1 nonchè C 1 + E, sulla
possibilità di guidare veicoli diversi rispetto a quelli per la cui guida è stata ottenuta la patente nonché sulle procedure
di registrazione e di sostituzione delle patenti di guida rilasciate da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale
di Germania.
Sulla censura relativa all’età minima richiesta per accedere direttamente alla guida di motocicli pesanti della categoria
A
Argomenti delle parti
22 Con questa censura, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica federale di Germania di aver violato l’art. 6, n. 1, lett b),
primo trattino, della direttiva 91/439, ai sensi del quale l’età minima per il rilascio della patente di guida per veicoli
della categoria A è fissata a 21 anni. Orbene, secondo l’art. 6, n. 2, seconda frase della FeV, l’età minima richiesta per
accedere direttamente alla guida di tali veicoli è di 25 anni. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 6 della direttiva 91/439
prevede un’età minima uniforme che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno il diritto di abbassare o di alzare, poiché tale disposizione
è intesa ad armonizzare alcune condizioni di accesso alla guida delle diverse categorie di veicoli. Il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri possano non autorizzare l’accesso diretto alla patente di guida dei veicoli della categoria A non sarebbe tale da incidere
sulla conclusione secondo la quale l’età minima per tale accesso non può essere superiore a 21 anni.
23 A tale riguardo, il governo tedesco rileva, anzitutto, che la direttiva 91/439 permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di autorizzare o
meno un accesso diretto alla guida dei motocicli pesanti. Orbene, dato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutarsi di accordare
un tale accesso diretto, niente impedirebbe loro di fissare un’età minima più elevata di quella prevista da tale direttiva.
24 Tale governo deduce poi che i termini «non inferiore», di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, della direttiva
91/439, non lasciano adito ad alcun dubbio quanto al fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano esigere un’età più elevata per l’accesso
diretto alla guida dei veicoli della categoria A. Questi termini sarebbero superflui se il legislatore avesse voluto che soltanto
l’età di 21 anni potesse essere prevista come età minima.
25 Infine, il governo tedesco afferma che l’innalzamento dell’età minima per l’accesso diretto alla guida dei veicoli della categoria
A è determinato da considerazioni di sicurezza stradale. Del resto, nell’ambito dei lavori preparatori della nuova direttiva
«patente di guida» [COM (2003) 621 def., del 21 ottobre 2003], la [OSCURATO:PERSONA] proporrebbe essa stessa di alzare l’età minima
in questione a 24 anni, al fine di meglio rispondere alle esigenze della sicurezza stradale.
Giudizio della Corte
26 Se è vero, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che risulta dalla lettura dell’art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, e n. 2,
della direttiva 91/439, che questa osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzino taluni candidati che non hanno ancora raggiunto
l’età di 21 anni ad accedere direttamente alla guida di motocicli pesanti della categoria A, resta il fatto che tali disposizioni
non possono essere intese come dirette a vietare ad uno Stato membro la previsione di un’età minima più elevata per il rilascio
della patente valida per la guida di tale categoria di veicoli.
27 Infatti, prevedendo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di autorizzare l’accesso diretto ad una tale patente per i candidati
di età non inferiore a 21 anni, l’art. 6, n. 1, lett b), primo trattino, della direttiva 91/439, lungi dal limitare esplicitamente
la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un’età minima più elevata, comporta al contrario che questi ultimi possono fissare
un limite di età superiore a 21 anni.
28 Dato che non è contestato, nel caso di specie, che il fatto di fissare un’età minima superiore a quella prevista dall’art. 6,
n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva 91/439 per l’accesso diretto alla guida di tali motocicli è
tale da contribuire al rafforzamento della sicurezza stradale, la quale è, come emerge dal preambolo della detta direttiva,
un obiettivo principale perseguito da questa, una tale fissazione non contravviene a questa norma, purché il principio di
proporzionalità sia rispettato.
29 Il fatto che le deroghe di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva 91/439 prevedano soltanto la facoltà di fissare, eventualmente,
un’età minima meno elevata di quella prevista, in linea di principio, per la guida delle diverse categorie di veicoli non
è tale da invalidare questa constatazione in quanto deriva dalla stessa logica della fissazione di un limite minimo che una
deroga a tale limite ha ragion d’essere soltanto per il caso in cui la soglia fissata da siffatto limite venga superata verso
il basso e non per il caso in cui uno Stato membro preveda un’età più elevata.
30 Alla luce di queste considerazioni, occorre concludere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 6, n. 1,
lett. b), primo trattino, ultima frase, della direttiva 91/439 non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro fissi
un’età minima più elevata di quella prevista da questa disposizione per l’accesso diretto alla guida di motocicli pesanti
rientranti nella categoria A.
31 In tale contesto, si deve constatare che la prima censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso non è
fondata e, pertanto, deve essere respinta.
Sulla censura relativa all’età minima richiesta per accedere alla guida di un veicolo delle categorie C 1 e C 1 + E
Argomenti delle parti
32 Con questa censura, la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla Repubblica federale di Germania di avere violato gli artt. 6, n. 1, lett. b),
terzo trattino, della direttiva 91/439 e 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85. Infatti, emergerebbe
dal combinato disposto di questi due articoli che uno Stato membro non può validamente rilasciare una patente per la guida
dei veicoli delle categorie C 1 o C 1 + E a un candidato di età inferiore a 18 anni. Orbene, ai sensi dell’art. 10, n. 2,
prima frase, della FeV, in Germania queste patenti sarebbero rilasciate a conducenti di 17 anni. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA]
precisa che le dette norme comunitarie non ostano a che una persona che non abbia ancora compiuto l’età di 18 anni possa iniziare
una formazione di conducente professionale o acquisire un’esperienza di guida attraveso un apprendistato pratico con l’aiuto
di un istruttore.
33 Per quanto riguarda questa censura, il governo tedesco sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto fa valere la [OSCURATO:PERSONA],
in Germania si deve ottenere una patente di guida per i veicoli della categoria B prima di poter ottenere una patente per
la guida dei veicoli della categoria C 1.
34 Inoltre, il detto governo rileva che gli artt. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 e 5, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 3820/85 permettono a un conducente che abbia raggiunto l’età di 18 anni e che sia addetto ai trasporti su strada di guidare
veicoli la cui massa massima autorizzata è di 7,5 tonnellate a condizione che tale conducente sia titolare di un certificato
d’idoneità professionale. Orbene, questo diritto potrebbe essere esercitato soltanto se la patente fosse stata rilasciata
al detto conducente all’età di 18 anni. Siccome è anche necessario avere una certa esperienza di guida, inevitabilmente dovrebbe
essere possibile ottenere la detta patente prima di avere raggiunto quest’età.
35 Infine, lo stesso governo afferma che una patente rilasciata ai sensi dell’art. 10, n. 2, della FeV a un conducente di età
inferiore a 18 anni non è una patente pienamente valida per la guida dei veicoli della categoria C 1, poiché la sua validità
sarebbe limitata ai tragitti effettuati nell’ambito della formazione professionale e il suo rilascio soggetto alla duplice
condizione che il titolare segua tale formazione e abbia superato alcuni esami medici e psicologici.
Giudizio della Corte
36 Occorre ricordare che l’art. 6, n. 1, lett b), terzo trattino, della direttiva 91/439 prevede che l’età minima richiesta per
il rilascio della patente per la guida dei veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E è di 18 anni.
37 Questo stesso limite di età è imposto dall’art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85 per i conducenti
addetti ai trasporti di merci.
38 Orbene, come ha correttamente osservato l’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, né la direttiva 91/439,
né il regolamento n. 3820/85 prevedono la possibilità di derogare a quest’età minima.
39 Da una parte, l’art. 6, n. 2, della direttiva 91/439, che fissa in modo esaustivo le categorie di veicoli per la cui guida
le patenti possono, in deroga alla regola generale, essere rilasciate a candidati che hanno raggiunto l’età di 17 anni, non
menziona i veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E.
40 Dall’altra, il fatto che l’art. 5, n. 1, lett b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85 non osti a che una persona
che non ha ancora raggiunto l’età di 18 anni possa, nell’ambito di una formazione di conducente di trasporti di merci su strada,
acquisire un’esperienza di guida non può essere interpretato nel senso che questa norma autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a rilasciare
a una tale persona una patente di guida per i veicoli delle dette categorie.
41 Infatti, l’esperienza di guida necessaria per ottenere una tale patente può essere acquisita sotto il controllo ed in presenza
di un formatore e non comporta affatto il rilascio, al candidato interessato, di una patente che gli permetta di guidare un
veicolo delle categorie C 1 o C 1 + E senza essere accompagnato da una persona incaricata della sua formazione.
42 Ora, nella fattispecie, risulta dalle spiegazioni fornite dal governo tedesco in risposta ai quesiti scritti che gli sono
state posti dalla Corte che, ai sensi dell’art. 10, n. 2, prima frase, della FeV, persone di 17 anni d’età possono ottenere
una patente che le autorizza a guidare, sul territorio tedesco e nell’ambito della loro formazione di conducente professionale,
veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E senza essere accompagnate da un incaricato della loro formazione.
43 Emerge, inoltre, dalle dette spiegazioni, così come dalle informazioni comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA], che la patente in discussione,
che contiene alcune delle indicazioni che riguardano le limitazioni al suo utilizzo, non necessita di essere sostituita con
un’altra patente il giorno in cui queste cessano di essere applicabili, vale a dire il giorno in cui il titolare della detta
patente compie l’età di 18 anni.
44 Ne deriva che l’art. 10, n. 2, prima frase, della FeV è incompatibile con gli artt. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della
direttiva 91/439 e 5, n. 1, lett b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85.
45 Pertanto, si deve constatare che la seconda censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del proprio ricorso è fondata.
Sulla terza, quarta, quinta e sesta censura
Argomenti delle parti
46 La terza censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] è relativa alla violazione dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 91/439
da parte dell’art. 6, n. 3, punto 6, della FeV, in quanto quest’ultima disposizione prevede che i titolari di patenti per
i veicoli delle categorie C 1 + E e D sono autorizzati a guidare veicoli della categoria D + E.
47 Con la quarta censura, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica federale di Germania di aver violato l’art. 3 della direttiva
91/439, autorizzando, ai sensi dell’art. 6, n. 4, della FeV, i titolari di patente per i veicoli delle categorie C 1, C 1
+ E, C e C + E a guidare, sul territorio tedesco, veicoli della categoria D senza passeggeri quando i tragitti effettuati
sono volti unicamente a controllare lo stato tecnico del veicolo o ad assicurarne il trasporto da un posto ad un altro.
48 La quinta censura dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è relativa alla violazione del principio del reciproco riconoscimento delle patenti
di guida, enunciato all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439, in quanto l’art. 29, n. 1, della FeV, a pena di ammenda, obbliga
i titolari di una patente di guida rilasciata da meno di due anni da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di
Germania che stabiliscono la loro residenza normale sul territorio di questa a far registrare tale patente presso le autorità
amministrative competenti entro un termine di 185 giorni a decorrere dalla data in cui tale stabilimento è avvenuto.
49 Con la sesta censura, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica federale di Germania di avere violato gli articoli 1, n. 2,
e 8, n. 2, della direttiva 91/439 obbligando, ai sensi degli artt. 29, n. 3, e 47, n. 2, della FeV, i titolari di una patente
di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania che si sono stabiliti sul territorio
di questa a sostituire tale patente con una patente di guida tedesca. Una tale sostituzione sarebbe destinata a permettere
alle autorità tedesche di iscrivere su tale patente, in particolare, la durata di validità di questa in Germania, quando tale
durata è più breve di quella di cui tale patente gode nello Stato membro che l’ha rilasciata, o una menzione vertente sulle
disposizioni relative al diritto di guidare in prova.
50 Per quanto riguarda queste quattro censure, la Repubblica federale di Germania riconosce che le disposizioni della FeV considerate
dalla [OSCURATO:PERSONA] non assicurano il recepimento corretto della direttiva 91/439 nel diritto nazionale. Essa fa valere tuttavia
che il regolamento modificativo (dritte Verordnung zur Änderung der FeV und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften),
che deve mettere fine a questi inadempimenti, è stato adottato il 9 agosto 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 2092) ed è entrato in
vigore il 1° febbraio 2005.
Giudizio della Corte
51 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione
alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte
non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia,
Racc. pag. I‑1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C‑323/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8).
52 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, allo scadere del termine assegnato nel parere motivato emesso il 21 marzo 2002,
le misure necessarie per assicurare il recepimento corretto degli artt. 1, n. 2, 3, 5, n. 2, lett. b), e 8, n. 2, della direttiva
91/439 non erano state adottate.
53 Pertanto, si devono considerare fondate la terza, la quarta, la quinta e la sesta censura sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno
del proprio ricorso.
54 Di conseguenza, occorre, da un lato, dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo adottato e mantenendo in vigore
gli artt. 6, nn. 3, punto 6, e 4, 10, n. 2, prima frase, 29, nn. 1 e 3, nonché 47, n. 2, della FeV, è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza degli artt. 1, n. 2, 3, 5, n. 2, lett. b), 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, e 8, n. 2, della
direttiva 91/439 e, dall’altro, respingere il ricorso per il resto.
Sulle spese
55 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, e poiché quest’ultima è risultata
essenzialmente soccombente, si deve condannarla alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica federale di Germania, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 6, nn. 3, punto 6, e 4, 10, n. 2, prima
frase, 29, nn. 1 e 3, nonché 47, n. 2, del regolamento 18 agosto 1998 sull’accesso delle persone alla circolazione stradale
(Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 1, n. 2, 3, 5, n. 2, lett. b), 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, e 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 29
luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.