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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:59
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CC0239_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nel presente caso, la Corte è chiamata a conoscere di un ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 1995, diretto a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi(1), e non informando di tali provvedimenti la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva. 2 L'art. 16 della direttiva 90/385 dispone, a proposito del termine per la trasposizione della stessa nel diritto interno: «1) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 1993. 2) [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». 3 Non avendo ricevuto alcuna notizia della trasposizione della direttiva 90/385 in diritto interno belga nel termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio inadempiente, e ha inviato al governo belga il 14 ottobre 1992 una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, invitandolo a presentare le sue osservazioni sulla questione entro il termine di due mesi. 4 Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida, e tenuto conto della persistenza dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo belga il 2 luglio 1993 un parere motivato con il quale accertava l'inadempienza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio agli obblighi incombentigli in forza della direttiva 90/385 e invitava lo Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi. 5 Il governo belga non ha risposto al parere motivato nè emanato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 90/385 nel suo diritto interno.

Le autorità belghe si sono limitate a informare il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA], con lettera 28 marzo 1995, che il progetto della normativa interna diretto a trasporre la suddetta direttiva in diritto belga era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d'igiene. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di presentare alla Corte il ricorso in oggetto, diretto a fare accertare la violazione delle disposizioni della direttiva 90/385, e in particolare all'art. 16, da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, per non avere emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della direttiva, o, in ogni caso, per non averle comunicate immediatamente. [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì la condanna del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. 7 Nel suo controricorso, ll [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega l'inadempimento contestatogli dalla [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a comunicare che la normativa interna di attuazione della direttiva 90/385 ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore d'igiene e quello dell'Ispettorato delle finanze, ma abbisogna ancora di quello del Consiglio di Stato. 8 Nel presente caso è stato dimostrato senza smentita che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non aveva emanato nei temini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interne necessarie per conformarsi alla direttiva 90/385. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è quindi venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e della direttiva 90/385, e in particolare del suo art. 16. 9 Poiché il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è integralmente fondato, e le sue domande vanno accolte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio va condannato alle spese, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Conclusione 10 Per questi motivi, propongo alla Corte di: 1) dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e dell'art. 16 della direttiva; 2) condannare lo Stato membro convenuto alle spese di causa.R (1) - GU L 189, pag. 17.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CC0239_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Nel presente caso, la Corte è chiamata a conoscere di un ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 1995, diretto a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi(1), e non informando di tali provvedimenti la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva. 2 L'art. 16 della direttiva 90/385 dispone, a proposito del termine per la trasposizione della stessa nel diritto interno: «1) [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º luglio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 1993. 2) [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». 3 Non avendo ricevuto alcuna notizia della trasposizione della direttiva 90/385 in diritto interno belga nel termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio inadempiente, e ha inviato al governo belga il 14 ottobre 1992 una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, invitandolo a presentare le sue osservazioni sulla questione entro il termine di due mesi. 4 Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida, e tenuto conto della persistenza dell'infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo belga il 2 luglio 1993 un parere motivato con il quale accertava l'inadempienza del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio agli obblighi incombentigli in forza della direttiva 90/385 e invitava lo Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi. 5 Il governo belga non ha risposto al parere motivato nè emanato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 90/385 nel suo diritto interno. Le autorità belghe si sono limitate a informare il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA], con lettera 28 marzo 1995, che il progetto della normativa interna diretto a trasporre la suddetta direttiva in diritto belga era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d'igiene. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di presentare alla Corte il ricorso in oggetto, diretto a fare accertare la violazione delle disposizioni della direttiva 90/385, e in particolare all'art. 16, da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, per non avere emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della direttiva, o, in ogni caso, per non averle comunicate immediatamente. [OSCURATO:PERSONA] chiede altresì la condanna del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. 7 Nel suo controricorso, ll [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega l'inadempimento contestatogli dalla [OSCURATO:PERSONA], ma si limita a comunicare che la normativa interna di attuazione della direttiva 90/385 ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore d'igiene e quello dell'Ispettorato delle finanze, ma abbisogna ancora di quello del Consiglio di Stato. 8 Nel presente caso è stato dimostrato senza smentita che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non aveva emanato nei temini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interne necessarie per conformarsi alla direttiva 90/385. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è quindi venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e della direttiva 90/385, e in particolare del suo art. 16. 9 Poiché il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è integralmente fondato, e le sue domande vanno accolte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio va condannato alle spese, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Conclusione 10 Per questi motivi, propongo alla Corte di: 1) dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 20 giugno 1990, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e dell'art. 16 della direttiva; 2) condannare lo Stato membro convenuto alle spese di causa.R (1) - GU L 189, pag. 17.
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