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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25497/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28059/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede a Veroli, [OSCURATO:PERSONA], Km. 3,700, in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio dei medesimi elettivamente domiciliata a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 3748/39/14, depositata il 5 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza 3728/39/14 del 27 maggio-5 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma-Sezione distaccata di Latina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 145/05/11, depositata il 16 maggio 2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone aveva accolto il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi, avverso l'avviso di accertamento a questa notificato il 28 ottobre 2010, in ragione del quale, a seguito di contraddittorio, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, erano stati accertati, in applicazione degli studi di settore, per l'anno 2005, un maggior volume d'affari, maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte.

Osservava in particolare la CTR come AXIS non avesse reso conto neppure in appello dei rilievi formulati dall'Amministrazione e come la CTP non avesse tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta definito l'accertamento con adesione mediante la fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che dare esecuzione all'accordo, non potendo più impugnare né l'accordo né, a monte, l'atto impositivo.

Propone ricorso per cassazione AXIS, affidandosi a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mancata e/o contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi decisivi.

Alla brevissima premessa in ordine al non avere Axis preso posizione sui rilievi mossile, la CTR ha fatto seguire una citazione giurisprudenziale inconferente.

Alla contraddittorietà derivatane se ne aggiunge un'altra, in quanto, coerentemente con siffatta citazione, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, mentre in realtà ha concluso affermando che Axis non ha giustificato lo scostamento rispetto alle risultanze degli studi di settore.

Il motivo è inammissibile.

Esso non deduce quale sia il fatto storico controverso decisivo in relazione al quale dovrebbe apprezzarsi il vizio, peraltro di per sé incoerentemente dedotto in via cumulativa "sub specie" della mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.

Sotto altro profilo, la formulazione della censura è meramente astratta, non facendo emergere alcun interesse concreto della ricorrente alla stessa.

Infine, l'affermazione relativa alla mancata giustificazione dello scostamento da parte di Axis non entra in contraddizione né logicamente né giuridicamente con quella relativa all'essere preclusivamente intervenuto l'accertamento con adesione, giacché, invece, manifesto essendo che dette due affermazioni dimostrano l'esistenza in sé della motivazione della sentenza impugnata, la prima si limita ad affiancarsi alla seconda, in guisa di "ratio decidendi" aggiuntiva.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La CTR non ha tenuto conto del fatto che, in tema di accertamento con adesione, "il pagamento della prima rata [...] rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura e non una mera modalità esecutiva": producendo la conciliazione i suoi effetti solo cori la perfezione, qualora l'accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento.

Nella specie, a seguito dell'accertamento con adesione, non era intervenuto alcun pagamento, sicché nessuna conciliazione s'era perfezionata tra le parti: conseguentemente Axis aveva il diritto, ed anzi l'onere, di impugnare l'avviso di accertamento.

Il motivo, pur suggestivo, è infondato.

Questa Suprema Corte - giusta Sez. 5, n. 10086 del 30/04/2009 (Rv. 607936-01), correttamente richiamata dalla CTR nella sentenza impugnata - ha già affermato il principio a termini del quale, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento della somma stabilita, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare sia tale accordo sia, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale pertanto conserva efficacia, a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato: è, per l'effetto, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale,, C‘c.i 1`59e0 (w2-3 Segnatamente, in motivazione, la citata sentenza, intervenuta su una fattispecie identica a quella per cui si procede, in quanto le parti avevano meramente "sottoscritto" un accordo sul reddito, osserva che, quando, "come nel caso concreto, l'istanza abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'art. 2, comma 3[, D.Lgs. n. 218 del :L997] (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4).

Altra cosa è il 'perfezionamento della definizione' concordata (art. 9), che si ottiene mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive).

Solo dopo il 'perfezionamento', ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.)".

Ciò si pone in coerenza con l'insegnamento - enunciato, "ex multis", da Sez. 5, n. 2161 del 25/01/2019 (Rv. 652270-01) - secondo cui, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono semplici modalità di esecuzione della procedura, ma presupposti fondamentali ed imprescindibili di efficacia della stessa, ferma tuttavia la validità dell'accordo, in tal modo completandosi la fattispecie concordataria, talché, quando essi (come nella specie) difettino, la procedura del concordato con adesione neppure si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità.

Di conseguenza, corretta è la conferma da parte della CTR dell'avviso di accertamento, che neppure avrebbe potuto esser fatto segno di impugnazione.

In ragione della rilevata infondatezza del secondo motivo di ricorso, inammissibile è il terzo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la sentenza impugnata - laddove afferma che Axis non ha idoneamente giustificato lo scostamento dai risultati dello studio di settore - tenuto conto della contestazione, da parte di Axis, in sede sia amministrativa che giudiziale, della sussistenza di alcuna grave incongruenza atta a giustificare la modalità di accertamento seguita dall'Amministrazione.

Invero, oltre alla mancata individuazione di alcun fatto storico (e non di semplici allegazioni o difese) di cui la CTR avrebbe pretesamente omesso l'esame, ed oltre alla genericità del motivo, che non rende conto dell'insussistenza della grave incongruenza nonostante l'obiettivo scostannento tra ricavi dichiarati ed accertati (cfr. in part. p. 16 del ricorso), l'inammissibilità in sé, alla stregua di quanto detto, dell'impugnazione dell'avviso di accertamento proposto dopo la sottoscrizione del concordato determina "a fortiori" l'inammissibilità di alcuna censura riguardante i presupposti in fatto legittimanti la metodologia accertativa seguita dall'Ufficio, i cui esiti restano cristallizzati nell'avviso stesso.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla deve statuirsi sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto attività processuale. cs2 e, Nondimeno, in ragione dell'esito del giudizio, deve dichi'ararsi rar i 9*--) ()2,t, 4-( 14-te_ ricorrente) tenl—Tra—al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151 Lu-Az P.Q.M.

Rigetta il ricorso. i 14;.1 2L:x.Ar t .. di4-3 111111111~; • -aP pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28059/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede a Veroli, [OSCURATO:PERSONA], Km. 3,700, in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio dei medesimi elettivamente domiciliata a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 3748/39/14, depositata il 5 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza 3728/39/14 del 27 maggio-5 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma-Sezione distaccata di Latina, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 145/05/11, depositata il 16 maggio 2011, con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone aveva accolto il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., esercente l'attività di trasporto di merci su strada per conto di terzi, avverso l'avviso di accertamento a questa notificato il 28 ottobre 2010, in ragione del quale, a seguito di contraddittorio, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, erano stati accertati, in applicazione degli studi di settore, per l'anno 2005, un maggior volume d'affari, maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte. Osservava in particolare la CTR come AXIS non avesse reso conto neppure in appello dei rilievi formulati dall'Amministrazione e come la CTP non avesse tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta definito l'accertamento con adesione mediante la fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che dare esecuzione all'accordo, non potendo più impugnare né l'accordo né, a monte, l'atto impositivo. Propone ricorso per cassazione AXIS, affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mancata e/o contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi decisivi. Alla brevissima premessa in ordine al non avere Axis preso posizione sui rilievi mossile, la CTR ha fatto seguire una citazione giurisprudenziale inconferente. Alla contraddittorietà derivatane se ne aggiunge un'altra, in quanto, coerentemente con siffatta citazione, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, mentre in realtà ha concluso affermando che Axis non ha giustificato lo scostamento rispetto alle risultanze degli studi di settore. Il motivo è inammissibile. Esso non deduce quale sia il fatto storico controverso decisivo in relazione al quale dovrebbe apprezzarsi il vizio, peraltro di per sé incoerentemente dedotto in via cumulativa "sub specie" della mancanza e/o contraddittorietà della motivazione. Sotto altro profilo, la formulazione della censura è meramente astratta, non facendo emergere alcun interesse concreto della ricorrente alla stessa. Infine, l'affermazione relativa alla mancata giustificazione dello scostamento da parte di Axis non entra in contraddizione né logicamente né giuridicamente con quella relativa all'essere preclusivamente intervenuto l'accertamento con adesione, giacché, invece, manifesto essendo che dette due affermazioni dimostrano l'esistenza in sé della motivazione della sentenza impugnata, la prima si limita ad affiancarsi alla seconda, in guisa di "ratio decidendi" aggiuntiva. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La CTR non ha tenuto conto del fatto che, in tema di accertamento con adesione, "il pagamento della prima rata [...] rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura e non una mera modalità esecutiva": producendo la conciliazione i suoi effetti solo cori la perfezione, qualora l'accertamento con adesione non si perfezioni, è onere del contribuente impugnare l'avviso di accertamento. Nella specie, a seguito dell'accertamento con adesione, non era intervenuto alcun pagamento, sicché nessuna conciliazione s'era perfezionata tra le parti: conseguentemente Axis aveva il diritto, ed anzi l'onere, di impugnare l'avviso di accertamento. Il motivo, pur suggestivo, è infondato. Questa Suprema Corte - giusta Sez. 5, n. 10086 del 30/04/2009 (Rv. 607936-01), correttamente richiamata dalla CTR nella sentenza impugnata - ha già affermato il principio a termini del quale, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento della somma stabilita, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare sia tale accordo sia, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale pertanto conserva efficacia, a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato: è, per l'effetto, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale,, C‘c.i 1`59e0 (w2-3 Segnatamente, in motivazione, la citata sentenza, intervenuta su una fattispecie identica a quella per cui si procede, in quanto le parti avevano meramente "sottoscritto" un accordo sul reddito, osserva che, quando, "come nel caso concreto, l'istanza abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'art. 2, comma 3[, D.Lgs. n. 218 del :L997] (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4). Altra cosa è il 'perfezionamento della definizione' concordata (art. 9), che si ottiene mediante il versamento all'erario di quanto concordemente stabilito (o mediante il versamento della prima rata, con prestazione di garanzia per quelle successive). Solo dopo il 'perfezionamento', ossia dopo il pagamento del debito tributario scaturente dall'accordo, l'atto impositivo perde efficacia (art. 6, comma 4, ult. per.)". Ciò si pone in coerenza con l'insegnamento - enunciato, "ex multis", da Sez. 5, n. 2161 del 25/01/2019 (Rv. 652270-01) - secondo cui, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono semplici modalità di esecuzione della procedura, ma presupposti fondamentali ed imprescindibili di efficacia della stessa, ferma tuttavia la validità dell'accordo, in tal modo completandosi la fattispecie concordataria, talché, quando essi (come nella specie) difettino, la procedura del concordato con adesione neppure si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità. Di conseguenza, corretta è la conferma da parte della CTR dell'avviso di accertamento, che neppure avrebbe potuto esser fatto segno di impugnazione. In ragione della rilevata infondatezza del secondo motivo di ricorso, inammissibile è il terzo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la sentenza impugnata - laddove afferma che Axis non ha idoneamente giustificato lo scostamento dai risultati dello studio di settore - tenuto conto della contestazione, da parte di Axis, in sede sia amministrativa che giudiziale, della sussistenza di alcuna grave incongruenza atta a giustificare la modalità di accertamento seguita dall'Amministrazione. Invero, oltre alla mancata individuazione di alcun fatto storico (e non di semplici allegazioni o difese) di cui la CTR avrebbe pretesamente omesso l'esame, ed oltre alla genericità del motivo, che non rende conto dell'insussistenza della grave incongruenza nonostante l'obiettivo scostannento tra ricavi dichiarati ed accertati (cfr. in part. p. 16 del ricorso), l'inammissibilità in sé, alla stregua di quanto detto, dell'impugnazione dell'avviso di accertamento proposto dopo la sottoscrizione del concordato determina "a fortiori" l'inammissibilità di alcuna censura riguardante i presupposti in fatto legittimanti la metodologia accertativa seguita dall'Ufficio, i cui esiti restano cristallizzati nell'avviso stesso. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla deve statuirsi sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto attività processuale. cs2 e, Nondimeno, in ragione dell'esito del giudizio, deve dichi'ararsi rar i 9*--) ()2,t, 4-( 14-te_ ricorrente) tenl—Tra—al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151 Lu-Az P.Q.M. Rigetta il ricorso. i 14;.1 2L:x.Ar t .. di4-3 111111111~; • -aP pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi
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